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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 25648/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 15491-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. ALBA- NESE 61/C, presso GELODI - AMOROSO, rappresentato e dife- so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la sentenza n. 2726/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, disattesi gli altri perché inammis- sibili ed infondati, nonché la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo del ri- corso incidentale, ovvero comunque, in subordine, l'integrale rigetto del ricorso incidentale; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- TI; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in cinque motivi av- verso la sentenza n. 2726/2017 della Corte d'appello di Bolo- gna, pubblicata il 17 novembre 2017.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte dei pregressi gradi di giudi- zio e rimasta contumace in appello, il ricorrente principale espone che la stessa è stata cancellata dal registro delle im- prese di Parma in data 19 settembre 2008 (come da visura camerale allegata) e perciò non si è proceduto a notificazione del ricorso.

La sentenza della Corte di Bologna ha rigettato sia l'appello principale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] che l'appello incidentale for- mulato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa il 25 marzo 2010 dal Tribunale di Parma.

Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- Con citazione del 2005, [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento delle provvigioni maturate a seguito dell'attività di mediazione svolta nell'interesse dei convenuti, all'esito della quale il Musi aveva concluso l'acquisto di un immobile di pro- prietà della [OSCURATO:PERSONA] sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sinza- no, via Valli.

L'attore allegò di aver ricevuto l'incarico di pro- muovere la vendita dell'immobile dalla società [OSCURATO:PERSONA] e di aver provveduto a pubblicizzarne la disponibilità sul mercato mediante annunci sul quotidiano locale Gazzetta di Parma.

A seguito di ciò, il Musi aveva preso contatto con lo Zambelli, manifestando interesse all'acquisto, recandosi presso gli uffici dell'agenzia il giorno 14 febbraio 2005, visitando in data 21 febbraio 2005 l'immobile con l'assistenza della signora [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice dello Zambelli, e conferendo formale incarico di mediazione, con sottoscrizione della proposta d'acquisto, il giorno 1° marzo 2005.

Nel corso del mese di marzo, sempre a dire dell'attore, erano seguiti altri incontri tra le parti e il mediatore e nel corso del mese di aprile 2005 l'affare era stato concluso, rifiutandosi però [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di corrispondere le provvigioni.

I convenuti si dife- sero sostenendo che la conclusione dell'affare, perfezionatosi nel mese di aprile 2005, non fosse riconducibile all'attività dello Zambelli, perché successiva alle trattative intercorse tra le par- ti nel marzo dello stesso anno ed avvenuta dopo la scadenza del mandato conferito dal Musi all'agente.

I convenuti eviden- ziarono che la proposta di acquisto sottoscritta dal Musi a se- guito dell'intervento dello Zambelli era stata rifiutata e che l'acquisto si era perfezionato solo grazie all'intervento di altro mediatore.

Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- Il Tribunale di Parma accolse in parte le domande attoree e condannò al pagamento delle rispettive provvigioni, liquidate nei confronti del Musi in C 5.150,00, oltre IVA, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in C 2.832,50.

Il giudice di primo grado ritenne raggiunta la dimostrazione dell'incarico conferito in for- za dei documenti prodotti e delle prove assunte, nonché della riconducibilità del contatto fra i contraenti all'attività del media- tore.

La provvigione fu determinata dal Tribunale quanto al Musi in base agli usi vigenti (2%) e quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in base a convenzione (1,1°/0).

Le somme vennero poi ridotte del 50% avendo concorso altra agenzia alla conclusione dell'affare.

La Corte d'appello, nel rigettare l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima negato che sussistesse la eccepita carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stes- so, e non la signora Cadonici, individuato in domanda, come ti- tolare del credito vantato, e risultando peraltro tardiva, oltre che infondata, la contestazione relativa alla medesima titolarità del diritto alla provvigione, stanti le esplicite ammissioni conte- nute negli atti di costituzione dei convenuti nel giudizio di pri- mo grado e le dichiarazioni dei testimoni circa l'incarico confe- rito proprio allo Zambelli.

Parimenti tardiva, perché formulata soltanto nelle conclusioni d'appello, e comunque infondata, è stata reputata dai giudici di secondo grado l'eccezione riguardante la mancata iscrizione dello Zambelli nell'albo dei mediatori.

L'attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei me- diatori e tale allegazione è rimasta incontestata.

Circa gli usi, la Corte d'appello ha ritenuto corretta l'applicazione ex art. 1755, comma 2, c.c. fatta dal Tribunale di quelli pubblicati nel 2009, in quanto aggiornati ai valori di mer- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- cato esistenti al momento della sentenza, mentre l'appellante Musi si riferiva a usi risalenti al lontano 1990.

La Corte d'appello ha altresì confermato che l'istruttoria svolta avesse consentito di accertare che lo Zambelli fu incaricato sia dal Musi che dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di svolgere attività di media- zione con riguardo all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] di Sinzano.

In tal senso, i giudici di secondo grado hanno dato particolare ri- lievo alla testimonianza del signor Anelli, legato da un rapporto contrattuale con la società convenuta, il quale aveva dichiarato che la stessa aveva conferito mandato allo Zambelli, pur preci- sando che la sua attività sarebbe stata inconcludente.

Tuttavia, non è in contestazione, avverte la sentenza impugna- ta, che lo stesso mediatore abbia promosso la vendita dell'im- mobile e abbia messo in contatto parte venditrice e parte ac- quirente.

Il dato acquisito, secondo la Corte di Bologna, è che lo Zambelli," personalmente e/o per tramite della sua collabo- ratrice signora Cadonici", aveva "prestato attività di promozio- ne ai fini della conclusione della compravendita.

La documenta- zione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto), conferma la circostanza.

Egli mise in contatto le parti le quali, pur a condizioni diverse rispetto alle condizioni inizialmente prospettate dal promissario acquirente, conclusero il contratto nel mese di aprile 2005, vale a dire poco tempo dopo l'esecu- zione delle prestazioni da parte dello Zambelli, riconducibili al periodo febbraio - marzo 2005".

Non avendo, peraltro, "né il Musi, né la Prohouse offerto alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto un ruolo preminente", correttamente il Tribunale "in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni divisibili" aveva "ri- partito in misura uguale la provvigione".

Ancora, secondo la sentenza impugnata emergeva documentalmente, oltre che Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud, 30-06-2022 -5- dalle testimonianze, che lo Zambelli aveva svolto efficacemen- te la propria attività di mediatore, mentre non era stata data prova di un inesatto inadempimento.

Veniva altresì negato il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale fatto ricorso a criteri liquidatori non allegati dall'attore.

Motivando il rigetto dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Bologna ha spiegato che fossero stati allegati solo nel giudizio di gravame, restando peraltro indimostrati, la "prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di Parma", che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita dell'immobile.

Richiamando quanto già affermato a proposito dell'appello principale circa il riparto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell'intervento di altro mediatore, ovvero la [OSCURATO:PERSONA], la Cor- te di Bologna ha affermato che "nessun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello Zambelli ai fini del perfezionamento della compravendita", dovendosi perciò rico- noscere il compenso in parti eguali a entrambi i mediatori.

Le spese processuali del giudizio di appello sono state poi com- pensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, con- dannandosi il Musi a rimborsare allo Zambelli la porzione resi- dua.

Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richie- sta di discussione orale formulata dal ricorrente incidentale.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte dei pregressi gradi di giudizio e rimasta contumace in appello.

Il ricorrente principale espone e documenta che la società è Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -6- stata cancellata dal registro delle imprese di Parma in data 19 settembre 2018.

Non viene comunque in rilievo l'esigenza di verificare la neces- sità di notificare l'impugnazione ai soci della società cancellata ed estintasi in pendenza del giudizio, quali successori nel debi- to insoddisfatto per l'eventuale parte conseguita nella distribu- zione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione.

Si ha ri- guardo, infatti, a domanda di condanna avanzata dal mediato- re per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento, la quale dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo per comu- nanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause (Cass. Sez. 6 - 2, 04/03/2020, n. 5989, in motivazione; C:ass.

Sez. 6 - 2, 27/11/2018, n. 30730; Cass. Sez. 3, 27/01(2005, n. 1668; Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1152).

Trattandosi, pertanto, di impugnazione relativa a cause scindi- bili, pur non essendo stati i ricorsi per cassazione notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte del giudizio di appello, non deve essere qui ordinata la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c., in quanto alla parte è ormai preclusa la facoltà di proporre impu- gnazione per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.

2. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Ci si riferisce a quanto dedotto nel primo motivo di appello: il contratto scritto di mediazione del 1° marzo 2005, allegato da controparte, con cui il Mui aveva affidato l'incari- co all'[OSCURATO:PERSONA], risulta sottoscritto per accettazione dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], il cui nome e cognome non erano neppure richiamati nel documento, con conseguente difetto di legittimazione a far valere il credito alla provvigione e di titolarità dello stesso in Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -7- capo allo Zambelli.

Il testo del contratto indica quali parti Mar- co Musi e "l'agente immobiliare [OSCURATO:PERSONA] nella persona di [OSCURATO:PERSONA] iscritta al n. 549 della sezione agenti im- mobiliari presso il ruolo della CCIIAA di Parma, a seguito nomi- nato «agente» ...".

Anche il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., stavolta perché la sentenza impugnata non fa cenno dell'attività di mediazione svolta da 9Ivana Ca- donici, non iscritta, come comprovato, nell'albo dei mediatori.

Ciò depone per la carenza di un elemento costitutivo dell'azionato credito per le provvigioni.

Per espressa ammissio- ne della teste Cadonici, sentita nell'udienza del 30 ottobre 2007, tutte le attività e gli incontri in cantiere sono tati effet- tuati in presenza della Cadonici ad eccezione di una sola occa- sione in cui [OSCURATO:PERSONA] la avrebbe sostituita.

Il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 6 legge 39/1989 e dell'art. 1755 c.c., quanto alla prova dell'iscrizione all'albo mediatori dell'[OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Bologna ha ritenu- to potesse essere presunta o comunque superata per omessa contestazione nel giudizio di primo grado.

Il ricorrente princi- pale assume di aver fornito in appello prova documentale, con allegazione dei certificati camerali, che sia l'Agenzia Immobilia- re [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non fossero iscritte ad alcun albo.

Nella memoria ex art. 378 c.c. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce altresì la novità del rilievo contenuto a pagina 22 del controricorso, se- condo cui il numero 6530 di tesserino di iscrizione alla FIAIP ri- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -8- portato del conferimento di incarico è quello di [OSCURATO:PERSONA]- belli.

2.1. I primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente per la loro connessione, rivelano comuni profili di inammissibilità, per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), e vanno comunque rigettati, in quanto lamentano l'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero l'erronea valutazione di risultanze probatorie, o, ancora, la fal- sa applicazione di norme di diritto, con riferimento ad elementi della fattispecie concreta del tutto privi di carattere decisivo, tali essendo, piuttosto, i fatti che, se esaminati o diversamente valutati, possono determinare un esito diverso della controver- sia.

Le prime tre censure attengono, infatti: a) alla individua- zione del soggetto cui Mussi aveva conferito l'incarico nel "con- tratto di mediazione del 10 marzo 2005" (soggetto c:he, a dire del ricorrente principale, sarebbe stata la "[OSCURATO:PERSONA]", oppure [OSCURATO:PERSONA], e non [OSCURATO:PERSONA]); b) alla mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori di [OSCURATO:PERSONA], effettiva artefice dell'attività di mediazione; 3) alla carenza di prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori dell'[OSCURATO:PERSONA].

2.2. La causa in esame attiene, tuttavia, alla domanda propo- sta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], per veder riconosciuto il proprio diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ([OSCURATO:PERSONA], compratore, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venditrice) di un contratto di compravendita immobiliare concluso nell'aprile 2005 per effetto del suo inter- vento.

2.2.1. Alla agenzia immobiliare studio Zambelli non può evi- dentemente attribuirsi, tanto sotto l'aspetto sostanziale che Ric. 2018 n. 15491 sez.

S2 - ud. 30-06-2022 -9- sotto quello processuale, alcuna distinta soggettività o auto- noma imputabilità dei rapporti giuridici rispetto al suo titolare [OSCURATO:PERSONA].

Non risulta peraltro affatto dedotto che l'at- tività di intermediazione fosse svolta in forma societaria, il che avrebbe portato conseguenze ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui alla

I. n. 39 del 1989.

2.3. A norma dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 "[H]anno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscrit- ti nei ruoli".

Ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 39 del 1989, "[L]'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la con- clusione dell'affare.

L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. (...) Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi ti- tolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo".

2.4. La non decisività della individuazione del soggetto cui il compratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito l'incarico nel contrat- to del 10 marzo 2005 discende dalla considerazione preliminare che il diritto del mediatore alla provvigione non postula l'esi- stenza di uno specifico incarico, né può essere perciò escluso per il fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, giacché il diritto alla provvigione sorge anche in assenza di incarico e purché sia, piuttosto, di- mostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal richiedente e la conclusione dell'affare, e cioè che le parti siano state poste in relazione fra loro a tal fine (tra le tante, Cass. Sez. 3, Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -10- 09/12/2014, n. 25851; Cass. Sez. 3, 18/09/2008, in . 23842; Cass. Sez. 3, 07/04/2005, n. 7251; Cass. Sez. 3, 30/01/2001, n. 1290; Cass. Sez. 3, 11/05/1998, n. 4742; Cass. Sez. 3, 12/09/1997, n. 9004; Cass. Sez. 2, 14/12/1988, n. 6813; Cass. Sez. 2, 27/05/1987, n. 4735).

2.5. La Corte d'appello di Bologna ha affermato che "non è in contestazione" che lo Zambelli, personalmente o tramite la sua collaboratrice Cadonici, avesse "prestato attività di promozione ai fini della conclusione della compravendita", comprovata dalla "documentazione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto)".

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, del resto, allor- ché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè, come detto, quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice.

Nella ricostru- zione delle vicende offerta dalla sentenza impugnata, il media- tore [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato, invero, dalla [OSCURATO:PERSONA]- se s.r.I., proprietaria dell'immobile sito in via Valli di [OSCURATO:PERSONA]- no di Sinzano ai fini della vendita di esso, ed aveva messo la venditrice in relazione con l'acquirente, il che delinea l'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, pre- supposto sufficiente per affermare il diritto del mediatore alla provvigione.

L'accertamento sull'esistenza del rapporto di cau- salità tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal media- tore o di concausalità, se più furono gli intermediari che pre- starono la loro opera (come nel caso in esame), si riduce ad una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovvero censurando, come fa il ricorrente prin- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -11- cipale, l'omesso esame di elementi istruttori rispetto a fatti sto- rici comunque presi in considerazione nella sentenza impugna- ta, o, infine, esponendo di aver specificamente contestato i fat- ti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, senza in- dicare come e quando tali contestazioni fossero state effetti- vamente oggetto di discussione processuale tra le parti prima della maturazione delle preclusioni assertive (art. 365, comma 1, n. 6, c.p.c.).

2.6. Spettava, allora, a [OSCURATO:PERSONA], ai fini del riconosci- mento del diritto alla provvigione, dar prova della sua iscrizione all'albo di cui alla legge n. 39 del 1989, trattandosi di elemento costitutivo della sua domanda (Cass. Sez. 3, 18/03/2005, n. 5953).

La Corte d'appello ha precisato in proposito che l'attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei mediatori della camera di Commercio di Parma e che tale allegazione era rimasta incontestata nel giudizio di primo grado.

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella legge n. 39 del 1989, può tuttavia dirsi assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni (Cass. Sez. 3, 14/12/2007, n. 26292; Cass. Sez. 3, 14/05/2013, n. 11539).

Avendo l'attore ottemperato all'onere processuale a suo carico di una puntuale allegazione del fatto costitutivo del diritto alla provvigione, consistente nell'iscrizione all'albo di cui alla legge n. 39/1989, i convenuti erano tenuti a prendere posizione al ri- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -12- guardo, non potendo rendere altrimenti controverso tale fatto nel giudizio di appello, sia pur soltanto deducendo una narra- zione delle vicende diversa da quella posta a base delle difese precedentemente svolte (arg. da Cass. Sez. 2 , 19/07/2021, n. 20556; Cass. Sez. 2, 09/08/2019, n. 21243; Cass. Sez. 3, 21/06/2013, n. 15658).

3. Il quarto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1755 c.c. e degli artt. 2 e 6 legge 39/1989 con riferimento alle norme ed agli usi del commercio pubblicate dalla CCIAA Parma recanti i compen- si provvigionali spettanti ai mediatori.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile, riguardo alla quantificazione delle provvigioni dovute da [OSCURATO:PERSONA] al mediatore, una tabella che prevede la provvigione del 2% sull'ammontare dell'affare, quando in realtà non esiste alcuna tabella di Camera di Commercio 2009 che rechi tale percentua- le provvigionale.

Nella sintesi del motivo, a pagina 3 del ricor- so, si assume che la sentenza della Corte d'appello di Bologna, a "pag. 10 riga 17", avesse dato atto che il mediatore aveva allegato, peraltro, una raccolta degli usi della Camera di Com- mercio di Brescia.

In ogni caso, non potrebbe applicarsi una raccolta di norme ed usi del 2009 della CCIAA di Parma per un affare concluso nel 2005.

3.1. Il quarto motivo del ricorso principale deve trattarsi con- giuntamente al primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1755, comma 2, c.c., avendo la Corte d'appello riget- tato l'impugnazione incidentale sul punto in quanto solo nel giudizio di gravame erano stati allegati, rimanendo non prova- ti, la "prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di Par- ma", che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pa- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -13- ri al 3% del prezzo di vendita dell'immobile.

Per il ricorrente in- cidentale, si tratterebbe, invece, di fatto notorio, confermato anche dalla teste Cadonici.

3.2. Entrambe le contrapposte censure sono infoncate.

Esse assumono entrambe che sia stato violato o mal applicato l'art. 1755, comma 2, c.c., il quale, però, dice che la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice, in mancanza di patto, secondo tariffe professionali o usi, ed in subordine secondo equità.

I giudici del merito hanno, in realtà, seguito l'ordine delle fonti di integrazione dettato dal codice ci- vile ed hanno fatto ricorso agli usi del luogo in cui fu compiuta l'attività intermediatrice, sia pure esistenti nell'anno 2009.

La sentenza impugnata non fa alcuna menzione di una raccolta degli usi della Camera di Commercio di Brescia, né il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] indica specificamente, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando tale documento Orab- bia costituito oggetto di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito.

Cass. Sez. 3, 07/08/1963, n. 2224, sostenne, piuttosto, che qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo dove viene a giuridica esistenza il rapporto di mediazione.

Si consi- deri, peraltro, che il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 39 del 1989 stabilisce che la misura delle provvigioni e la pro- porzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale camerale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

In ogni caso, sia il quarto motivo del ricorso principale che il primo motivo del ri- corso incidentale si dolgono, in realtà, degli usi adoperati dal Tribunale di Parma e dalla Corte d'appello, il Musi richiamando Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -14- usi risalenti al 1990 (come scrive la Corte d'appello) e lo Zam- belli invocando la vigenza di un uso che stimerebbe la provvi- gione al 3%, uso costituente fatto notorio oggetto anche di de- posizione testimoniale.

Deve allora considerarsi che il giudice non è tenuto a conoscere gli usi, siano essi normativi o inter- pretativi, e pertanto incombe alla parte che ne richiede l'appli- cazione l'onere di fornire la prova dell'esistenza e del contenuto di essi (ex multis, da Cass. Sez. 1, 17/04/1968, n, 1131, a Cass. Sez. 2, 06/04/2022, n. 11127), mentre la conoscenza degli stessi che ne abbia acquisito il giudice di merito, risolven- dosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità per vizio di violazione di norme di diritto.

Peraltro, a privare di decisività la questione dell'anno di pubbli- cazione della raccolta degli usi, sta la considerazione che la prova della vigenza di un uso non è correlata all'epoca della in- serzione dello stesso nella raccolta ufficiale (Cass. Sez. 3, 20/10/1964, n. 2632), quanto alla ripetizione costante di un comportamento o di una convenzione, sulla base di un giudizio orientato da ciò che è avvenuto nel passato.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1758 c.c.

Si assume che "la difesa avversaria ha omesso di dedurre e di provare l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, limitandosi a richiamare l'attività da quest'ultima asseri- tamente prestata solo in appello, così violando l'art. 345 c.p.c." Viene ancora evidenziato che, al contrario di quanto argomen- tato dai giudici di secondo grado, lo Zambelli aveva "fornito la prova dell'apporto fondamentale, determinante ed esclusivo" ai fini della conclusione dell'affare.

Si fa riferimento alla pubblicità sulla "Gazzetta di Parma", alle molteplici visite all'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla sottoscrizione della propo- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ucl. 30-06-2022 -15- sta di acquisto ad opera del Musi, alla circostanza che l'affare è stato concluso solo pochi giorni dopo l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]- vizi Immobiliare, sicché allo Zambelli dovrebbe riconoscersi il 100% della provvigione.

4.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]- belli è infondato.

La Corte d'appello di Bologna ha affermato che, quanto al ri- parto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell'in- tervento dell'altro mediatore [OSCURATO:PERSONA], "nes- sun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello Zambelli ai fini del perfezionamento della compravendi- ta".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di media- zione, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più me- diatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, con- cordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incari- chi), a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione.

Il diritto alla divisione della provvi- gione tra più mediatori sorge, peraltro, soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell'affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purché giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell'affare, e sempre che si sia tratta- to dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che ogget- tivo; non sussiste, per converso, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successiva- mente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'ini- ziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'ori- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -16- ginario intervento del mediatore.

L'accertamento sull'esistenza del nesso di concausalità obiettiva tra la conclusione dell'affare e l'attività dei distinti mediatori costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovve- ro auspicando, come fa il ricorrente incidentale, che si perven- ga in via deduttiva ad una diversa conclusione nella valutazio- ne delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 3, 24/01/2007, n. 1507; Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16157; Cass. Sez. 3, 22/01/2015, n. 1120).

La pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'ob- bligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 c.c.: pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo (Cass. Sez. 3, 11/06/2008; n. 15484; Cass. Sez. 3, 08/03/2002, n. 3437; Cass. Sez. 3, 07/08/1997, n. 7311).

Essendovi più creditori di una presta- zione divisibile, allorché uno di essi agisca per ottenere il pa- gamento dell'intero credito, l'operatività dell'art. 1314 c.c. non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il giudice deve accogliere la domanda nei limiti in cui la riconosca fondata e, quindi, pronunciare l'eventuale condanna del convenuto all'a- dempimento dell'obbligazione soltanto pro quota (arg. da Cass. Sez. 2, 26/10/1966, n. 2628).

L'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce, peral- tro, ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvi- gione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rap- portata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da cia- Ric. 2018 n. 15491 sez.

S2 - ud. 30-06-2022 -17- scuno dei mediatori intervenuti (così Cass. Sez.

Unite, 08/10/1974, n. 2657).

Ove l'entità dell'efficienza concausale dell'opera dei singoli me- diatori non sia dimostrata, secondo apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito, la ripartizione della provvigione tra i più mediatori deve essere fatta in parti uguali (come ha ri- tenuto la sentenza impugnata), atteso che, rispetto alla presta- zione divisibile costituita dalla provvigione, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298, comma 2, c.c. e dall'art. 1101, comma 1, c.c.), quando non risulti diver- samente provato, a ciascuno dei creditori spetta, appunto, una identica quota.

Non sovviene decisivamente in proposito l'art.1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la propria attenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpre- tazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascu- no dei creditori (cfr. Cass. Sez.

Unite, 30/04/2021, n. 11421, in motivazione).

5. Il quinto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dedu- cono entrambi, ovviamente in modo contrapposto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla statui- zione sulle spese d'appello, che la sentenza impugnata ha compensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, condannandosi il Musi a rimborsare allo Zambelli la porzione residua.

Per il ricorrente principale, la compensazione delle spese d'appello doveva essere disposta per l'intero, perché lo [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -18- pelli era del tutto soccombente; per il ricorrente incidentale, invece, le spese dovevano essere accollate per intero all'appellante principale.

5.1. Sia il quinto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché non superano lo scrutinio di cui all'art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valuta- zione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la de- terminazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, com- ma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non es- sendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; CaSS. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592; cfr. anche Cass. Sez.

Unite, 15/07/2005, n. 14989).

6. Devono quindi rigettarsi sia il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]- si sia il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -19- La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 15491-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. ALBA- NESE 61/C, presso GELODI - AMOROSO, rappresentato e dife- so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la sentenza n. 2726/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, disattesi gli altri perché inammis- sibili ed infondati, nonché la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo del ri- corso incidentale, ovvero comunque, in subordine, l'integrale rigetto del ricorso incidentale; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- TI; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in cinque motivi av- verso la sentenza n. 2726/2017 della Corte d'appello di Bolo- gna, pubblicata il 17 novembre 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte dei pregressi gradi di giudi- zio e rimasta contumace in appello, il ricorrente principale espone che la stessa è stata cancellata dal registro delle im- prese di Parma in data 19 settembre 2008 (come da visura camerale allegata) e perciò non si è proceduto a notificazione del ricorso. La sentenza della Corte di Bologna ha rigettato sia l'appello principale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] che l'appello incidentale for- mulato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa il 25 marzo 2010 dal Tribunale di Parma. Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- Con citazione del 2005, [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento delle provvigioni maturate a seguito dell'attività di mediazione svolta nell'interesse dei convenuti, all'esito della quale il Musi aveva concluso l'acquisto di un immobile di pro- prietà della [OSCURATO:PERSONA] sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sinza- no, via Valli. L'attore allegò di aver ricevuto l'incarico di pro- muovere la vendita dell'immobile dalla società [OSCURATO:PERSONA] e di aver provveduto a pubblicizzarne la disponibilità sul mercato mediante annunci sul quotidiano locale Gazzetta di Parma. A seguito di ciò, il Musi aveva preso contatto con lo Zambelli, manifestando interesse all'acquisto, recandosi presso gli uffici dell'agenzia il giorno 14 febbraio 2005, visitando in data 21 febbraio 2005 l'immobile con l'assistenza della signora [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice dello Zambelli, e conferendo formale incarico di mediazione, con sottoscrizione della proposta d'acquisto, il giorno 1° marzo 2005. Nel corso del mese di marzo, sempre a dire dell'attore, erano seguiti altri incontri tra le parti e il mediatore e nel corso del mese di aprile 2005 l'affare era stato concluso, rifiutandosi però [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di corrispondere le provvigioni. I convenuti si dife- sero sostenendo che la conclusione dell'affare, perfezionatosi nel mese di aprile 2005, non fosse riconducibile all'attività dello Zambelli, perché successiva alle trattative intercorse tra le par- ti nel marzo dello stesso anno ed avvenuta dopo la scadenza del mandato conferito dal Musi all'agente. I convenuti eviden- ziarono che la proposta di acquisto sottoscritta dal Musi a se- guito dell'intervento dello Zambelli era stata rifiutata e che l'acquisto si era perfezionato solo grazie all'intervento di altro mediatore. Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- Il Tribunale di Parma accolse in parte le domande attoree e condannò al pagamento delle rispettive provvigioni, liquidate nei confronti del Musi in C 5.150,00, oltre IVA, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in C 2.832,50. Il giudice di primo grado ritenne raggiunta la dimostrazione dell'incarico conferito in for- za dei documenti prodotti e delle prove assunte, nonché della riconducibilità del contatto fra i contraenti all'attività del media- tore. La provvigione fu determinata dal Tribunale quanto al Musi in base agli usi vigenti (2%) e quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in base a convenzione (1,1°/0). Le somme vennero poi ridotte del 50% avendo concorso altra agenzia alla conclusione dell'affare. La Corte d'appello, nel rigettare l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima negato che sussistesse la eccepita carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stes- so, e non la signora Cadonici, individuato in domanda, come ti- tolare del credito vantato, e risultando peraltro tardiva, oltre che infondata, la contestazione relativa alla medesima titolarità del diritto alla provvigione, stanti le esplicite ammissioni conte- nute negli atti di costituzione dei convenuti nel giudizio di pri- mo grado e le dichiarazioni dei testimoni circa l'incarico confe- rito proprio allo Zambelli. Parimenti tardiva, perché formulata soltanto nelle conclusioni d'appello, e comunque infondata, è stata reputata dai giudici di secondo grado l'eccezione riguardante la mancata iscrizione dello Zambelli nell'albo dei mediatori. L'attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei me- diatori e tale allegazione è rimasta incontestata. Circa gli usi, la Corte d'appello ha ritenuto corretta l'applicazione ex art. 1755, comma 2, c.c. fatta dal Tribunale di quelli pubblicati nel 2009, in quanto aggiornati ai valori di mer- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- cato esistenti al momento della sentenza, mentre l'appellante Musi si riferiva a usi risalenti al lontano 1990. La Corte d'appello ha altresì confermato che l'istruttoria svolta avesse consentito di accertare che lo Zambelli fu incaricato sia dal Musi che dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di svolgere attività di media- zione con riguardo all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] di Sinzano. In tal senso, i giudici di secondo grado hanno dato particolare ri- lievo alla testimonianza del signor Anelli, legato da un rapporto contrattuale con la società convenuta, il quale aveva dichiarato che la stessa aveva conferito mandato allo Zambelli, pur preci- sando che la sua attività sarebbe stata inconcludente. Tuttavia, non è in contestazione, avverte la sentenza impugna- ta, che lo stesso mediatore abbia promosso la vendita dell'im- mobile e abbia messo in contatto parte venditrice e parte ac- quirente. Il dato acquisito, secondo la Corte di Bologna, è che lo Zambelli," personalmente e/o per tramite della sua collabo- ratrice signora Cadonici", aveva "prestato attività di promozio- ne ai fini della conclusione della compravendita. La documenta- zione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto), conferma la circostanza. Egli mise in contatto le parti le quali, pur a condizioni diverse rispetto alle condizioni inizialmente prospettate dal promissario acquirente, conclusero il contratto nel mese di aprile 2005, vale a dire poco tempo dopo l'esecu- zione delle prestazioni da parte dello Zambelli, riconducibili al periodo febbraio - marzo 2005". Non avendo, peraltro, "né il Musi, né la Prohouse offerto alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto un ruolo preminente", correttamente il Tribunale "in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni divisibili" aveva "ri- partito in misura uguale la provvigione". Ancora, secondo la sentenza impugnata emergeva documentalmente, oltre che Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud, 30-06-2022 -5- dalle testimonianze, che lo Zambelli aveva svolto efficacemen- te la propria attività di mediatore, mentre non era stata data prova di un inesatto inadempimento. Veniva altresì negato il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale fatto ricorso a criteri liquidatori non allegati dall'attore. Motivando il rigetto dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Bologna ha spiegato che fossero stati allegati solo nel giudizio di gravame, restando peraltro indimostrati, la "prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di Parma", che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita dell'immobile. Richiamando quanto già affermato a proposito dell'appello principale circa il riparto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell'intervento di altro mediatore, ovvero la [OSCURATO:PERSONA], la Cor- te di Bologna ha affermato che "nessun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello Zambelli ai fini del perfezionamento della compravendita", dovendosi perciò rico- noscere il compenso in parti eguali a entrambi i mediatori. Le spese processuali del giudizio di appello sono state poi com- pensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, con- dannandosi il Musi a rimborsare allo Zambelli la porzione resi- dua. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richie- sta di discussione orale formulata dal ricorrente incidentale. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte dei pregressi gradi di giudizio e rimasta contumace in appello. Il ricorrente principale espone e documenta che la società è Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -6- stata cancellata dal registro delle imprese di Parma in data 19 settembre 2018. Non viene comunque in rilievo l'esigenza di verificare la neces- sità di notificare l'impugnazione ai soci della società cancellata ed estintasi in pendenza del giudizio, quali successori nel debi- to insoddisfatto per l'eventuale parte conseguita nella distribu- zione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione. Si ha ri- guardo, infatti, a domanda di condanna avanzata dal mediato- re per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento, la quale dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo per comu- nanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause (Cass. Sez. 6 - 2, 04/03/2020, n. 5989, in motivazione; C:ass. Sez. 6 - 2, 27/11/2018, n. 30730; Cass. Sez. 3, 27/01(2005, n. 1668; Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1152). Trattandosi, pertanto, di impugnazione relativa a cause scindi- bili, pur non essendo stati i ricorsi per cassazione notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte del giudizio di appello, non deve essere qui ordinata la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c., in quanto alla parte è ormai preclusa la facoltà di proporre impu- gnazione per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. 2. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ci si riferisce a quanto dedotto nel primo motivo di appello: il contratto scritto di mediazione del 1° marzo 2005, allegato da controparte, con cui il Mui aveva affidato l'incari- co all'[OSCURATO:PERSONA], risulta sottoscritto per accettazione dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], il cui nome e cognome non erano neppure richiamati nel documento, con conseguente difetto di legittimazione a far valere il credito alla provvigione e di titolarità dello stesso in Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -7- capo allo Zambelli. Il testo del contratto indica quali parti Mar- co Musi e "l'agente immobiliare [OSCURATO:PERSONA] nella persona di [OSCURATO:PERSONA] iscritta al n. 549 della sezione agenti im- mobiliari presso il ruolo della CCIIAA di Parma, a seguito nomi- nato «agente» ...". Anche il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., stavolta perché la sentenza impugnata non fa cenno dell'attività di mediazione svolta da 9Ivana Ca- donici, non iscritta, come comprovato, nell'albo dei mediatori. Ciò depone per la carenza di un elemento costitutivo dell'azionato credito per le provvigioni. Per espressa ammissio- ne della teste Cadonici, sentita nell'udienza del 30 ottobre 2007, tutte le attività e gli incontri in cantiere sono tati effet- tuati in presenza della Cadonici ad eccezione di una sola occa- sione in cui [OSCURATO:PERSONA] la avrebbe sostituita. Il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 6 legge 39/1989 e dell'art. 1755 c.c., quanto alla prova dell'iscrizione all'albo mediatori dell'[OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Bologna ha ritenu- to potesse essere presunta o comunque superata per omessa contestazione nel giudizio di primo grado. Il ricorrente princi- pale assume di aver fornito in appello prova documentale, con allegazione dei certificati camerali, che sia l'Agenzia Immobilia- re [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non fossero iscritte ad alcun albo. Nella memoria ex art. 378 c.c. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce altresì la novità del rilievo contenuto a pagina 22 del controricorso, se- condo cui il numero 6530 di tesserino di iscrizione alla FIAIP ri- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -8- portato del conferimento di incarico è quello di [OSCURATO:PERSONA]- belli. 2.1. I primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente per la loro connessione, rivelano comuni profili di inammissibilità, per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), e vanno comunque rigettati, in quanto lamentano l'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero l'erronea valutazione di risultanze probatorie, o, ancora, la fal- sa applicazione di norme di diritto, con riferimento ad elementi della fattispecie concreta del tutto privi di carattere decisivo, tali essendo, piuttosto, i fatti che, se esaminati o diversamente valutati, possono determinare un esito diverso della controver- sia. Le prime tre censure attengono, infatti: a) alla individua- zione del soggetto cui Mussi aveva conferito l'incarico nel "con- tratto di mediazione del 10 marzo 2005" (soggetto c:he, a dire del ricorrente principale, sarebbe stata la "[OSCURATO:PERSONA]", oppure [OSCURATO:PERSONA], e non [OSCURATO:PERSONA]); b) alla mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori di [OSCURATO:PERSONA], effettiva artefice dell'attività di mediazione; 3) alla carenza di prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La causa in esame attiene, tuttavia, alla domanda propo- sta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], per veder riconosciuto il proprio diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ([OSCURATO:PERSONA], compratore, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venditrice) di un contratto di compravendita immobiliare concluso nell'aprile 2005 per effetto del suo inter- vento. 2.2.1. Alla agenzia immobiliare studio Zambelli non può evi- dentemente attribuirsi, tanto sotto l'aspetto sostanziale che Ric. 2018 n. 15491 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -9- sotto quello processuale, alcuna distinta soggettività o auto- noma imputabilità dei rapporti giuridici rispetto al suo titolare [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta peraltro affatto dedotto che l'at- tività di intermediazione fosse svolta in forma societaria, il che avrebbe portato conseguenze ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui alla I. n. 39 del 1989. 2.3. A norma dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 "[H]anno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscrit- ti nei ruoli". Ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 39 del 1989, "[L]'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la con- clusione dell'affare. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. (...) Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi ti- tolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo". 2.4. La non decisività della individuazione del soggetto cui il compratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito l'incarico nel contrat- to del 10 marzo 2005 discende dalla considerazione preliminare che il diritto del mediatore alla provvigione non postula l'esi- stenza di uno specifico incarico, né può essere perciò escluso per il fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, giacché il diritto alla provvigione sorge anche in assenza di incarico e purché sia, piuttosto, di- mostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal richiedente e la conclusione dell'affare, e cioè che le parti siano state poste in relazione fra loro a tal fine (tra le tante, Cass. Sez. 3, Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -10- 09/12/2014, n. 25851; Cass. Sez. 3, 18/09/2008, in . 23842; Cass. Sez. 3, 07/04/2005, n. 7251; Cass. Sez. 3, 30/01/2001, n. 1290; Cass. Sez. 3, 11/05/1998, n. 4742; Cass. Sez. 3, 12/09/1997, n. 9004; Cass. Sez. 2, 14/12/1988, n. 6813; Cass. Sez. 2, 27/05/1987, n. 4735). 2.5. La Corte d'appello di Bologna ha affermato che "non è in contestazione" che lo Zambelli, personalmente o tramite la sua collaboratrice Cadonici, avesse "prestato attività di promozione ai fini della conclusione della compravendita", comprovata dalla "documentazione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto)". Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, del resto, allor- ché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè, come detto, quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice. Nella ricostru- zione delle vicende offerta dalla sentenza impugnata, il media- tore [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato, invero, dalla [OSCURATO:PERSONA]- se s.r.I., proprietaria dell'immobile sito in via Valli di [OSCURATO:PERSONA]- no di Sinzano ai fini della vendita di esso, ed aveva messo la venditrice in relazione con l'acquirente, il che delinea l'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, pre- supposto sufficiente per affermare il diritto del mediatore alla provvigione. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di cau- salità tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal media- tore o di concausalità, se più furono gli intermediari che pre- starono la loro opera (come nel caso in esame), si riduce ad una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovvero censurando, come fa il ricorrente prin- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -11- cipale, l'omesso esame di elementi istruttori rispetto a fatti sto- rici comunque presi in considerazione nella sentenza impugna- ta, o, infine, esponendo di aver specificamente contestato i fat- ti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, senza in- dicare come e quando tali contestazioni fossero state effetti- vamente oggetto di discussione processuale tra le parti prima della maturazione delle preclusioni assertive (art. 365, comma 1, n. 6, c.p.c.). 2.6. Spettava, allora, a [OSCURATO:PERSONA], ai fini del riconosci- mento del diritto alla provvigione, dar prova della sua iscrizione all'albo di cui alla legge n. 39 del 1989, trattandosi di elemento costitutivo della sua domanda (Cass. Sez. 3, 18/03/2005, n. 5953). La Corte d'appello ha precisato in proposito che l'attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei mediatori della camera di Commercio di Parma e che tale allegazione era rimasta incontestata nel giudizio di primo grado. Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella legge n. 39 del 1989, può tuttavia dirsi assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni (Cass. Sez. 3, 14/12/2007, n. 26292; Cass. Sez. 3, 14/05/2013, n. 11539). Avendo l'attore ottemperato all'onere processuale a suo carico di una puntuale allegazione del fatto costitutivo del diritto alla provvigione, consistente nell'iscrizione all'albo di cui alla legge n. 39/1989, i convenuti erano tenuti a prendere posizione al ri- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -12- guardo, non potendo rendere altrimenti controverso tale fatto nel giudizio di appello, sia pur soltanto deducendo una narra- zione delle vicende diversa da quella posta a base delle difese precedentemente svolte (arg. da Cass. Sez. 2 , 19/07/2021, n. 20556; Cass. Sez. 2, 09/08/2019, n. 21243; Cass. Sez. 3, 21/06/2013, n. 15658). 3. Il quarto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1755 c.c. e degli artt. 2 e 6 legge 39/1989 con riferimento alle norme ed agli usi del commercio pubblicate dalla CCIAA Parma recanti i compen- si provvigionali spettanti ai mediatori. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile, riguardo alla quantificazione delle provvigioni dovute da [OSCURATO:PERSONA] al mediatore, una tabella che prevede la provvigione del 2% sull'ammontare dell'affare, quando in realtà non esiste alcuna tabella di Camera di Commercio 2009 che rechi tale percentua- le provvigionale. Nella sintesi del motivo, a pagina 3 del ricor- so, si assume che la sentenza della Corte d'appello di Bologna, a "pag. 10 riga 17", avesse dato atto che il mediatore aveva allegato, peraltro, una raccolta degli usi della Camera di Com- mercio di Brescia. In ogni caso, non potrebbe applicarsi una raccolta di norme ed usi del 2009 della CCIAA di Parma per un affare concluso nel 2005. 3.1. Il quarto motivo del ricorso principale deve trattarsi con- giuntamente al primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1755, comma 2, c.c., avendo la Corte d'appello riget- tato l'impugnazione incidentale sul punto in quanto solo nel giudizio di gravame erano stati allegati, rimanendo non prova- ti, la "prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di Par- ma", che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pa- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -13- ri al 3% del prezzo di vendita dell'immobile. Per il ricorrente in- cidentale, si tratterebbe, invece, di fatto notorio, confermato anche dalla teste Cadonici. 3.2. Entrambe le contrapposte censure sono infoncate. Esse assumono entrambe che sia stato violato o mal applicato l'art. 1755, comma 2, c.c., il quale, però, dice che la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice, in mancanza di patto, secondo tariffe professionali o usi, ed in subordine secondo equità. I giudici del merito hanno, in realtà, seguito l'ordine delle fonti di integrazione dettato dal codice ci- vile ed hanno fatto ricorso agli usi del luogo in cui fu compiuta l'attività intermediatrice, sia pure esistenti nell'anno 2009. La sentenza impugnata non fa alcuna menzione di una raccolta degli usi della Camera di Commercio di Brescia, né il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] indica specificamente, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando tale documento Orab- bia costituito oggetto di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito. Cass. Sez. 3, 07/08/1963, n. 2224, sostenne, piuttosto, che qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo dove viene a giuridica esistenza il rapporto di mediazione. Si consi- deri, peraltro, che il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 39 del 1989 stabilisce che la misura delle provvigioni e la pro- porzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale camerale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali. In ogni caso, sia il quarto motivo del ricorso principale che il primo motivo del ri- corso incidentale si dolgono, in realtà, degli usi adoperati dal Tribunale di Parma e dalla Corte d'appello, il Musi richiamando Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -14- usi risalenti al 1990 (come scrive la Corte d'appello) e lo Zam- belli invocando la vigenza di un uso che stimerebbe la provvi- gione al 3%, uso costituente fatto notorio oggetto anche di de- posizione testimoniale. Deve allora considerarsi che il giudice non è tenuto a conoscere gli usi, siano essi normativi o inter- pretativi, e pertanto incombe alla parte che ne richiede l'appli- cazione l'onere di fornire la prova dell'esistenza e del contenuto di essi (ex multis, da Cass. Sez. 1, 17/04/1968, n, 1131, a Cass. Sez. 2, 06/04/2022, n. 11127), mentre la conoscenza degli stessi che ne abbia acquisito il giudice di merito, risolven- dosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità per vizio di violazione di norme di diritto. Peraltro, a privare di decisività la questione dell'anno di pubbli- cazione della raccolta degli usi, sta la considerazione che la prova della vigenza di un uso non è correlata all'epoca della in- serzione dello stesso nella raccolta ufficiale (Cass. Sez. 3, 20/10/1964, n. 2632), quanto alla ripetizione costante di un comportamento o di una convenzione, sulla base di un giudizio orientato da ciò che è avvenuto nel passato. 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1758 c.c. Si assume che "la difesa avversaria ha omesso di dedurre e di provare l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, limitandosi a richiamare l'attività da quest'ultima asseri- tamente prestata solo in appello, così violando l'art. 345 c.p.c." Viene ancora evidenziato che, al contrario di quanto argomen- tato dai giudici di secondo grado, lo Zambelli aveva "fornito la prova dell'apporto fondamentale, determinante ed esclusivo" ai fini della conclusione dell'affare. Si fa riferimento alla pubblicità sulla "Gazzetta di Parma", alle molteplici visite all'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla sottoscrizione della propo- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ucl. 30-06-2022 -15- sta di acquisto ad opera del Musi, alla circostanza che l'affare è stato concluso solo pochi giorni dopo l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]- vizi Immobiliare, sicché allo Zambelli dovrebbe riconoscersi il 100% della provvigione. 4.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]- belli è infondato. La Corte d'appello di Bologna ha affermato che, quanto al ri- parto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell'in- tervento dell'altro mediatore [OSCURATO:PERSONA], "nes- sun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello Zambelli ai fini del perfezionamento della compravendi- ta". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di media- zione, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più me- diatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, con- cordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incari- chi), a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Il diritto alla divisione della provvi- gione tra più mediatori sorge, peraltro, soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell'affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purché giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell'affare, e sempre che si sia tratta- to dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che ogget- tivo; non sussiste, per converso, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successiva- mente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'ini- ziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'ori- Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -16- ginario intervento del mediatore. L'accertamento sull'esistenza del nesso di concausalità obiettiva tra la conclusione dell'affare e l'attività dei distinti mediatori costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovve- ro auspicando, come fa il ricorrente incidentale, che si perven- ga in via deduttiva ad una diversa conclusione nella valutazio- ne delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 3, 24/01/2007, n. 1507; Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16157; Cass. Sez. 3, 22/01/2015, n. 1120). La pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'ob- bligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 c.c.: pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo (Cass. Sez. 3, 11/06/2008; n. 15484; Cass. Sez. 3, 08/03/2002, n. 3437; Cass. Sez. 3, 07/08/1997, n. 7311). Essendovi più creditori di una presta- zione divisibile, allorché uno di essi agisca per ottenere il pa- gamento dell'intero credito, l'operatività dell'art. 1314 c.c. non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il giudice deve accogliere la domanda nei limiti in cui la riconosca fondata e, quindi, pronunciare l'eventuale condanna del convenuto all'a- dempimento dell'obbligazione soltanto pro quota (arg. da Cass. Sez. 2, 26/10/1966, n. 2628). L'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce, peral- tro, ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvi- gione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rap- portata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da cia- Ric. 2018 n. 15491 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -17- scuno dei mediatori intervenuti (così Cass. Sez. Unite, 08/10/1974, n. 2657). Ove l'entità dell'efficienza concausale dell'opera dei singoli me- diatori non sia dimostrata, secondo apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito, la ripartizione della provvigione tra i più mediatori deve essere fatta in parti uguali (come ha ri- tenuto la sentenza impugnata), atteso che, rispetto alla presta- zione divisibile costituita dalla provvigione, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298, comma 2, c.c. e dall'art. 1101, comma 1, c.c.), quando non risulti diver- samente provato, a ciascuno dei creditori spetta, appunto, una identica quota. Non sovviene decisivamente in proposito l'art.1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la propria attenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpre- tazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascu- no dei creditori (cfr. Cass. Sez. Unite, 30/04/2021, n. 11421, in motivazione). 5. Il quinto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dedu- cono entrambi, ovviamente in modo contrapposto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla statui- zione sulle spese d'appello, che la sentenza impugnata ha compensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, condannandosi il Musi a rimborsare allo Zambelli la porzione residua. Per il ricorrente principale, la compensazione delle spese d'appello doveva essere disposta per l'intero, perché lo [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -18- pelli era del tutto soccombente; per il ricorrente incidentale, invece, le spese dovevano essere accollate per intero all'appellante principale. 5.1. Sia il quinto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché non superano lo scrutinio di cui all'art. 360 bis n. 1 c.p.c. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valuta- zione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la de- terminazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, com- ma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non es- sendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; CaSS. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592; cfr. anche Cass. Sez. Unite, 15/07/2005, n. 14989). 6. Devono quindi rigettarsi sia il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]- si sia il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018 n. 15491 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -19- La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra
Sentenza Cassazione n. 25648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris