CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 18521/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale di sorveglianza avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; Ritenuto che il motivo è generico, meramente assertivo e non si confronta con l'articolata motivazione con la quale il Tribunale ha attribuito rilievo a risultanze investigative che hanno, per un verso, confermato il ruolo di rilievo del Pesce nel sodalizio (si sono valorizzate le dichiarazioni di alcune donne appartenenti al sodalizio, collaboranti con la giustizia) e, per altro verso, reso ragione dell'attuale operatività del sodalizio e che invece risulta attivo e vitale (Si è svolto esplicito riferimento alle operazioni Hardover e Pecunia olet del 2020); considerato che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno all'omonimo clan di 'ndrangheta, dal quale non ha mai inteso dissociarsi; ii) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; iii) l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante; ritenuto , dunque, che il ricorso non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di prorcga del regime di detenzione differenziato (v., al riguardo, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto (descritto nei provvedimenti giurisdizionali come elemento di spicco della associazione per delinquere indrangheta, tuttora radicata e operante nel territorio) di mantenere contatti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale, nonché il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ricordato non è richiesto che tali contatti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione 2 f (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]