CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistro pro tempore , per volontà della legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso il decreton. 673/2017 del Tribunale di Venezia , depositato il 20 dicembre 20 17 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del8 luglio 202 0 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decretoindicato in epigrafe il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili, in ragione della loro tardività, le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità ghanese) volte a ottenere, rispettivamente, l’accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 In particolare, secondo il decreto: la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionaledi Verona – sezione di Padova venne notificata a Peprah il 28 agosto 201 7 ; il ricorso contenente l’impugn azione di tale deci sione e la proposizione in sedegiudiziale delle domande sopra indicate venne depositato il 28 settembre 2017, oltre il termine (scaduto il 27 settembre 2017) previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 35-bis,comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (non op erando nei procedimenti del tipo di quello dal ricorrente introdotto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: art. 35-bis, comma 14, del d.lgs. n. 25); “il difensore del ricorrente non ha inteso dare alcun chiarimento o giustificazione al riguardo presentando istanza di rimessione in termini”. 2. Peprah chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione. 3.Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la nullità del decreto per omessa o apparente motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), essendosi il giudice limitato a dichiarare la tardività del ricorso senza offrire alcuna motivazione circa il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini da esso ricorrente presentata. 2. Con il secondo motivo si censura (art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) l’omesso esame di quanto esposto dal ricorrente a sostegno dell’istanza di rimessione in termini, non avendo il giudice offerto alcuna argomentazione a riguardo. In particolare, nell’istanza di rimessione in termini esso ricorrente evidenziò che: per mero errore materiale, il ricorso venne per via telematica depositato il 27 settembre 2017 presso la cancelleria del Tribunale di Padova; il giorno successivo la cancelleria del Tribunale di Padova comunicò a esso ricorrente il rifiuto del deposito del ricorso e degli atti ad esso allegati perché l’atto indicava espressamente come destinatario il Tribunale di Venezia; il ricorrente depositò quindi il ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Venezia lo stesso giorno 28 settembre 2017. 3. Con il terzo motivo il ricorrente afferma che il decreto impugnato è caratterizzato da “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il Tribunale errato nell’applicazione dei presupposti per la rimessione in termini, avendo il ricorrente dimostrato “di essere incorso in decadenza a causa dell’ingiusto rifiuto da parte della Cancelleria del Tribunale di Padova di accettare il suo deposito tempestivo”. 4. Premesso che la principale questione giuridica conchiarezza coinvolta dai motivi è quella del diritto del ricorrente a essere rimesso in termini dal Tribunale di Venezia per il deposito di ricorso eseguito avanti tale giudice il giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato dall’art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono, per come dedotti, inammissibili.L’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 dispone che le controversie del tipo di quella definita con il decreto impugnato sono “regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. L’articolo in questione non contiene specifiche disposizioni relative al contenuto del ricorso. L’art. 737 cod. proc. civ. prevede che i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono “con ricorso al giudice competente”. In mancanza di ulteriori specificazioni quanto al contenuto del ricorso da parte di tale disposizione, trova applicazione l’art. 125 cod. proc. civ. che, per quanto qui interessa, prevede che il ricorso deve indicare “l’ufficio giudiziario” cui esso è diretto. Nel caso di specie, risulta che: il ricorrentedepositò per via telematica, alle ore 18,15 del 27 settembre 2019 (ultimo giorno utile per l’ammissibilità delle domande conseguenti all’impugnazione della decisione amministrativa), presso la cancelleria del Tribunale di Padova il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di Verona –sezione Padova a lui notificata il 29 agosto 2017, indirizzato al “Tribunale Civile di Venezia”; alle ore 11,51 del 28 settembre 2017 il ricorrente ricevette dalla cancelleria del Tribunale di Padova rifiuto del deposito dell’atto motivato dall’essere questo indirizzato a giudice diverso (il Tribunale di Venezia) da quello (il Tribunale di Padova) presso la cui cancelleria l’atto venne depositato; alle ore 18,02 dello stesso 28 settembre 2017, il ricorso venne depositato per via telematica presso la cancelleria del Tribunale di Venezia. Il ricorrente non spende alcuna specifica argomentazione in diritto a sostegno dell’affermazione secondo cui il rifiuto del cancelliere del Tribunale di Padova al deposito del ricorso sarebbe stato “ingiusto”; limitandosi, laconicamente,ad affermare, e n passant , che il detto motivo di rifiuto al deposito “non rientra tra quelli previsti dall’art. 73 disp. att. c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 168 c.p.c.)” (pag. 8 del ricorso); senza spiegare per quale ragione tali disposizioni di legge vieterebbero al cancelliere di rifiutare il deposito per via telematicadi un atto espressamente rivolto a ufficio giudiziario diverso da quello cui l’ausiliario è addetto. Egli sostiene invece che erroneamente il decreto impugnato aveva disatteso la sua istanza di rimessione in termini in applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto: il ricorso, indirizzato al Tribunale di Venezia, venne dal proprio difensore depositato,il giorno della scadenza del termine di cui all’art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, presso la cancelleria del Tribunale di Padova per “errore materiale commesso al momento della compilazione dei dati richiesti per la creazione del relativo fascicolo telematico, indicando come [OSCURATO:PERSONA] competente il Tribunale di Padova anziché il Tribunale di Venezia” (pag. 7 del ricorso); il ricorso venne depositato il giorno successivo presso la cancelleria del Tribunale di Venezia perché in quel giorno il difensore di esso ricorrente ricevette dal cancelliere del Tribunale di Padova la comunicazione di rifiuto del sopra indicato deposito.La censura è inammissibile in quanto l’istituto della rimessione in termini previsto dalla citata disposizione del codice di rito presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza (in questo senso, cfr., pertutte: Cass. S.U., n. 32725 del 2018, Cass. n. 17729 del 2018), e tale non puòconsiderarsi l’errore, non eterodeterminato, consistente nel compimento di atto (del tipo di quello dal ricorrente descritto) volontariamente posto in essere dal difensore della parte nella sera dell’ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso (quando gli uffici giudiziari erano chiusi al pubblico). 5. Le spese del giudizio di legittimità sono da compensare integralmente, in quanto le difese esposte dall’amministrazione controricorrente sono affatto eccentriche rispetto alla ragione della decisione contenuta nel decreto impugnato e ai motivi di impugnazione nel ricorso contenuti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 8luglio 202 0 . La presidente [OSCURATO:PERSONA]