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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza della censura diretta a contrastare la ritenuta inammissibilità per aspecificità dell'appello in punto di pena, considerato il tenore del gravame di merito, all'evidenza estraneo ad un effettivo e puntuale confronto critico con le valutazioni rese in primo grado nel determinare il trattamento irrogato, come del resto confermato dal riferimento ivi reso ad elementi di giudizio del tutto eccentrici, aspetto puntualmente stigmatizzato dalla decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza della censura diretta a contrastare la ritenuta inammissibilità per aspecificità dell'appello in punto di pena, considerato il tenore del gravame di merito, all'evidenza estraneo ad un effettivo e puntuale confronto critico con le valutazioni rese in primo grado nel determinare il trattamento irrogato, come del resto confermato dal riferimento ivi reso ad elementi di giudizio del tutto eccentrici, aspetto puntualmente stigmatizzato dalla decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.