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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09837/2026

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speciale allegata al ricorso– ricorrente –ControAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 4583/04/2024, depositata il 13.06.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Sebastiano, esercente la professione di dottore commercialista,Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso l’avviso di accertamento, con il quale venivano recuperatemaggiori imposte, in relazione all’anno 2010;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia accoglievaparzialmente l’appello proposto dal contribuente;- il contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a quattro motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per non averericonosciuto la violazione del diritto al contraddittorio preventivoanche in relazione ai recuperi aventi ad oggetto le imposte dirette;- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, commi 1 e 2, del DPR n. 600/1973, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancato riconoscimento, anchenel caso di accertamento analitico ex art. 39, comma 1, DPR n.600/1973, di una percentuale forfettaria di costi in diminuzionedell’imponibile accertato;- con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, commi 1 e 2, del DPR n. 600/1973, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancato ricorso all’accertamentoinduttivo al fine di rispettare l’effettiva capacità contributiva delcontribuente;- con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 2,d.lgs. n. 87/2024, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancata applicazione allesanzioni applicate dello ius superveniens rappresentato dall’art. 2 deld.lgs. n. 87/2024;Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026- ciò posto, in data 26.03.2026 è stata depositata dall’AvvocaturaGenerale dello Stato memoria con allegato accordo conciliativo aisensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, intervenuto in pendenzadel giudizio tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate, con istanza perla declaratoria della cessazione della materia del contendere;- l’istanza va accolta;- l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che se in pendenza delgiudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentanoistanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per ladefinizione totale o parziale della controversia (comma 1); se la datadi trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità,la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione dellamateria del contendere.

Se l’accordo conciliativo è parziale, la cortedichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia delcontendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma2); la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo dicui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con itermini e le modalità di pagamento (comma 4);- il comma 4-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n.220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commiprecedenti, “in quanto compatibili”, anche alle controversie pendentidavanti alla Corte di Cassazione;- la norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n.220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giornosuccessivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio2024 (il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024);- successivamente il predetto limite temporale è stato espuntodall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2025 (che ha modificato l’art. 4, comma2, del d.lgs. 220/2023);Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026- la citata disposizione è comunque applicabile alla presentecontroversia, atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato il10.01.2025 (v.

Cass. n. 9732 del 2026);- alla luce dell’intervenuta conciliazione va dichiarata la cessazionedella materia del contendere e le spese del giudizio vannointeramente compensate tra le parti;- in ragione della intervenuta conciliazione, non si ravvisano ipresupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. n. 1420 del 2022).

P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere ecompensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale allegata al ricorso– ricorrente –ControAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 4583/04/2024, depositata il 13.06.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Sebastiano, esercente la professione di dottore commercialista,Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso l’avviso di accertamento, con il quale venivano recuperatemaggiori imposte, in relazione all’anno 2010;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia accoglievaparzialmente l’appello proposto dal contribuente;- il contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a quattro motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per non averericonosciuto la violazione del diritto al contraddittorio preventivoanche in relazione ai recuperi aventi ad oggetto le imposte dirette;- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, commi 1 e 2, del DPR n. 600/1973, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancato riconoscimento, anchenel caso di accertamento analitico ex art. 39, comma 1, DPR n.600/1973, di una percentuale forfettaria di costi in diminuzionedell’imponibile accertato;- con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, commi 1 e 2, del DPR n. 600/1973, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancato ricorso all’accertamentoinduttivo al fine di rispettare l’effettiva capacità contributiva delcontribuente;- con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 2,d.lgs. n. 87/2024, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per mancata applicazione allesanzioni applicate dello ius superveniens rappresentato dall’art. 2 deld.lgs. n. 87/2024;Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026- ciò posto, in data 26.03.2026 è stata depositata dall’AvvocaturaGenerale dello Stato memoria con allegato accordo conciliativo aisensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, intervenuto in pendenzadel giudizio tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate, con istanza perla declaratoria della cessazione della materia del contendere;- l’istanza va accolta;- l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che se in pendenza delgiudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentanoistanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per ladefinizione totale o parziale della controversia (comma 1); se la datadi trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità,la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione dellamateria del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la cortedichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia delcontendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma2); la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo dicui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con itermini e le modalità di pagamento (comma 4);- il comma 4-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n.220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commiprecedenti, “in quanto compatibili”, anche alle controversie pendentidavanti alla Corte di Cassazione;- la norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n.220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giornosuccessivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio2024 (il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024);- successivamente il predetto limite temporale è stato espuntodall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2025 (che ha modificato l’art. 4, comma2, del d.lgs. 220/2023);Numero registro generale 1461/2025Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 9837/2026Data pubblicazione 16/04/2026- la citata disposizione è comunque applicabile alla presentecontroversia, atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato il10.01.2025 (v. Cass. n. 9732 del 2026);- alla luce dell’intervenuta conciliazione va dichiarata la cessazionedella materia del contendere e le spese del giudizio vannointeramente compensate tra le parti;- in ragione della intervenuta conciliazione, non si ravvisano ipresupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. n. 1420 del 2022). P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere ecompensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
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