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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 19475/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna; - con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 471 del 1997; - con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione della prescrizione; - con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.

Osserva il Collegio: - le argomentazioni difensive prescindono completamente da iu confronto ragionato con le motivazioni della ribadita affermazione della condanna dell'imputato in relazione: a) alla irrilevanza della sua "bassa scolarizzazione"; b) alla provata esistenza di (parte della) documentazione contabile della società da lui rappresentata (fatture attive emesse dai fornitori non rinvenute presso la società); c) all'esistenza di prova documentale di pagamenti per "fatture" realmente emesse e tuttavia mai rinvenute; d) alla irrilevanza penalistica della possibilità di ricostruire il reddito aliunde; e) alla esclusione della prescrizione posto che il fatto è contestato come accertato il 18/04/2012, con conseguente maturazione del termine necessario a prescrivere alla data del 18/04/2022 (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e che l'imputato non aveva addotto alcun argomento a sostegno della cessazione della permanenza in data anteriore all'accertamento; - né il ricorrente (condannato a pena, peraltro sospesa, prossima al minimo edittale all'epoca vigente) si confronta con gli argomenti positivamente indicati dalla Corte territoriale a sostegno della conferma del trattamento sanzionatorio; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna; - con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 471 del 1997; - con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione della prescrizione; - con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - le argomentazioni difensive prescindono completamente da iu confronto ragionato con le motivazioni della ribadita affermazione della condanna dell'imputato in relazione: a) alla irrilevanza della sua "bassa scolarizzazione"; b) alla provata esistenza di (parte della) documentazione contabile della società da lui rappresentata (fatture attive emesse dai fornitori non rinvenute presso la società); c) all'esistenza di prova documentale di pagamenti per "fatture" realmente emesse e tuttavia mai rinvenute; d) alla irrilevanza penalistica della possibilità di ricostruire il reddito aliunde; e) alla esclusione della prescrizione posto che il fatto è contestato come accertato il 18/04/2012, con conseguente maturazione del termine necessario a prescrivere alla data del 18/04/2022 (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e che l'imputato non aveva addotto alcun argomento a sostegno della cessazione della permanenza in data anteriore all'accertamento; - né il ricorrente (condannato a pena, peraltro sospesa, prossima al minimo edittale all'epoca vigente) si confronta con gli argomenti positivamente indicati dalla Corte territoriale a sostegno della conferma del trattamento sanzionatorio; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
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