CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36606/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 2S/04/2024, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BARI il 12/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 628 e 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge con riferimento all'omessa notifica di atti relativi al processo e alla mancata partecipazione allo stesso in quanto, pur essendo detenuto per altra causa, non era stata disposta la traduzione; -violazione di legge per assenza di motivazione; -vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; -vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo e nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge per due distinti ma correlati profili rilevando che il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica della celebrazione del processo e per tale ragione non avrebbe potuto comunicare il proprio stato di detenzione. In tale situazione, pertanto, il processo sarebbe nulla sia a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio che, per altro aspetto, nullo in quanto il giudice di merito non avrebbe disposto la traduzione dell'imputato che era legittimamente impedito a partecipare a causa dello stato di detenzione. Le doglianze sono manifestamente infondate. i. Diversamente da quanto sostenuto, come pure indicato dalla Corte territoriale nella specifica motivazione della sentenza sul punto, il ricorrente ha ricevuto personalmente e a mani tutte le notifiche (avviso conclusione delle indagini preliminari, avviso fissazione udienza preliminare e, da ultimo, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del decreto di citazione a giudizio). Nessuna nullità pertanto si è verificata e l'imputato, ben consapevole della celebrazione del processo ha liberamente deciso di non partecipare e di non nominare un difensore di fiducia che lo rappresentasse. ii. Nel corso del processo, regolarmente iniziato con la notifica del decreto di citazione a giudizio, nessuno ha mai comunicato al Tribunale che l'imputato era detenuto. Situazione questa nella quale il giudice di merito, che non ha avuto alcuna notizia dell'eventuale impedimento sopravvenuto, non è tenuto a disporre la traduzione. L'imputato, quindi, a fronte della propria scelta di non partecipare al giudizio, di non nominare nessuno che lo rappresentasse e anche di non comunicare il proprio sopravvenuto stato di detenzione, non può sollevare ora alcuna eccezione in ordine al fatto che il Tribunale non abbia disposto la traduzione. Il riferimento contenuto nel ricorso alla giurisprudenza di questa Corte quanto alla presunta assenza di un onere a carico dell'imputato di comunicare il proprio stato dì detenzione è sul punto improprio e suggestivo. Le sentenze citate (cfr. Sez. 2, n. 8098 del 10/02/2016, Moccia, Rv. 266217), infatti, si riferiscono solo alla tempestività della comunicazione, escludendo cioè esclusivamente che l'onere di comunicazione, che comunque incombe sull'imputato o sul suo difensore, debba essere tempestivamente adempiuto e non perciò che non debba essere adempiuto affatto. La situazione, pertanto, è ben diversa da quella del caso di specie nel quale l'imputato, che pure era a conoscenza dell'esistenza del processo, nulla ha mai comunicato o richiesto al giudice di merito per il quale, per quanto risultava dagli atti, l'imputato era libero e assente. Appare opportuno infine evidenziare che anche nel giudizio di appello non Si è determinata alcuna nullità La Corte territoriale, cui evidentemente era stato comunicato il sopravvenuto stato di detenzione, ha notificato il decreto di citazione presso il carcere disponendo, ove l'imputato avesse richiesto di partecipare, che questo fosse tradotto. 2.2. Le ulteriori doglianze relative alla dichiarazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, formulate in termini di mera asserzione, sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente o che il trattamento sanzionatorio non sarebbe sorretto da alcuna motivazione, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha riposto alle critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado. A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]