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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 42606/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata.

2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di persone offese dal reato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

3. A seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 l'ordinanza di archiviazione è impugnabile esclusivamente nelle forme previste dall'art. 410-bis comma 3 c.p.p., ossia proponendo reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, pertanto ai sensi dell'art. 568 c.p.p. il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Per questi motivi qualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di persone offese dal reato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. A seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 l'ordinanza di archiviazione è impugnabile esclusivamente nelle forme previste dall'art. 410-bis comma 3 c.p.p., ossia proponendo reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, pertanto ai sensi dell'art. 568 c.p.p. il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Per questi motivi qualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 42606/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris