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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21854/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; ,K OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che, inoltre, la Corte di appello ha rilevato che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è espressamente escluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; ,K OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che, inoltre, la Corte di appello ha rilevato che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è espressamente escluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri
Sentenza Cassazione n. 21854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris