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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01978/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEchato-evv-iso-alle_parti;.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] SERNA per estorsione consumata e tentata, rideterminando la pena per effetto dell'assoluzione da un reato di furto.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] SERNA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in subordine, alla omessa riqualificazione del fatto nel delitto di violenza privata.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

La difesa ha sollecitato una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo il quale «la richiesta di un compenso rivolta a chi possedeva il bene sottratto, accompagnato dalla prospettazione della mancata restituzione dello stesso, deve necessariamente considerarsi come attività volta a coartare, a scopo di profitto, l'altrui volontà.

Difatti colui che è stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione dello stesso, oltreché un'aspettativa morale di riacquistarlo»; a ciò consegue che, «ove intervenga una richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire che incombe sul soggetto agente, ciò viene ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integrando una minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p.» (così Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508; Sez. 2, n. 25657 del 23/05/2014, Guidotti, Rv. 259565; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501).

Alla luce della connotazione patrimoniale del danno e del profitto, correttamente i giudici di merito hanno escluso che nel caso di specie fosse configurabile il meno grave delitto di violenza privata (in proposito v.

Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266079; Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Lamacchia, Rv. 251052; Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nte L penali DEPO :3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEchato-evv-iso-alle_parti;.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] SERNA per estorsione consumata e tentata, rideterminando la pena per effetto dell'assoluzione da un reato di furto. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] SERNA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in subordine, alla omessa riqualificazione del fatto nel delitto di violenza privata. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. La difesa ha sollecitato una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo il quale «la richiesta di un compenso rivolta a chi possedeva il bene sottratto, accompagnato dalla prospettazione della mancata restituzione dello stesso, deve necessariamente considerarsi come attività volta a coartare, a scopo di profitto, l'altrui volontà. Difatti colui che è stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione dello stesso, oltreché un'aspettativa morale di riacquistarlo»; a ciò consegue che, «ove intervenga una richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire che incombe sul soggetto agente, ciò viene ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integrando una minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p.» (così Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508; Sez. 2, n. 25657 del 23/05/2014, Guidotti, Rv. 259565; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501). Alla luce della connotazione patrimoniale del danno e del profitto, correttamente i giudici di merito hanno escluso che nel caso di specie fosse configurabile il meno grave delitto di violenza privata (in proposito v. Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266079; Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Lamacchia, Rv. 251052; Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nte L penali DEPO :3
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