CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 23793/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo della stessa società, elett.te domic.in Roma, via al [OSCURATO:PERSONA] 50, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma , presso la cancelleria della Corte di Cassazione,rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, via Panama 68, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappres. e difende, per procura speciale in atti;SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappres. legale, elett.te domic. in Roma, alla via Pinciana 25, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Pinciana 25, presso lo studio Grimaldi, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimati- avverso la sentenza n. 2678/2020 de lla Corte d’appe ll o di Roma, pubblicata il 6.06.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ilTribunale di Roma rigettava l’azione di responsabilità, ex artt. 2395 2407,c.c., promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquida zione, nella qualità di creditrice della [OSCURATO:SOCIETA], con domanda risarcitoria nei confrontidi amministratori e sindaci della società debitrice. Con sentenza del 6.6.2020 la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello proposto dal liquidatore giudiziale dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito del decreto del Tribunale di Enna, in data 15.12.14, di omologazione delconcordato preventivo, osservando che: in conseguenza dell’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori proposto dalla suddetta società, l’appello era inammissibile per difetto di legittimazione attiva; l’organo della procedura non era stato parte del giudizio di primo grado; il liquidatore dei beni non era il legale rappresentante della società debitrice ammessa alla procedura concorsuale, che conservava la piena capacità processuale, in persona dei propri organi; la legittimazione processuale del liquidatore dei beni era infatti limitata alle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non s’estendeva a quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti atti di controricorso, illustrati da memoria. Resistono altresì con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si sono costituiti gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 43 e 182, r.d. n. 267/42, per aver la Corte d’appelloritenuto non legittimato all’appello il liquidatore giudiziale, essendo invece quest’ultimo da ritenere munito almeno di legittimazione concorrente, in applicazione del principio generale di cui al citato art. 43 l.f. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 182, c.1, c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, per aver ritenuto la Corte d’appello non costituito in primo grado il liquidatore giudiziale, sebbene costituitosi con comparsa depositata il 22.6.15. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 75 e 182, c.2, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello, una volta rilevato il difetto di rappresentanza in capo al liquidatore, avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione.Preliminarmente, è da ritenere fondata l’eccezione d’ improcedibilità del ricorso sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per non aver il ricorrente indicato, tra gli atti depositati, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, c.2, n.2, c.p.c. Invero, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass., n. 14360/21). Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., SU, n. 21349/22). Nella specie, va osservato che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 10 giugno 2020, non indicava, tra gli atti depositati, la copia autentica della sentenza “con la relata di notificazione”. Nella memoria depositata, la ricorrente replica, assumendo di aver rispettato il disposto dell’art. 369, c.2, c.p.c., come risultava anche dall’asseverazione di conformità allegata al provvedimento in atti che contemplava anche la relata di notificazione della sentenza impugnata. Ora, va rilevato che il ricorso indica, tra gli atti prodotti, ex art. 369 c.p.c., al n.1, copia della sentenza impugnata, con attestazione di conformità, senza indicazione della relata di notificazione. Inoltre, dagli atti di causa risultano acquisite due copie della sentenza impugnata,di cui una, datata 21 settembre 2020, senza la relata di notificazione, reca l’allegazione dell’asseverazione di conformità del difensore della parte ricorrente, che attesta che la sentenza in questione è copia analogica conforme a quella risultante dal fascicolo informatico relativo al giudizio n. 5414/2018 del R.G. della Corte d’appello, da cui è stata estratta), e l’altra, in pari data, cui è allegata la medesima asseverazione di conformità, che invece attesta che la sentenza impugnata, la relata di notifica del medesimo provvedimento, nonché il messaggio p.e.c. di invio notifica del 10.6.2020 sono copie analogiche conformi a quelle informaticheda cui sono estratte. Ora, la difesa della parte ricorrente invoca quest’ultima asseverazione di conformità per dimostrare di aver depositatola copia autentica della sentenzaimpugnata, con la relata di notificazione. Tale assunto difensivo non è fondato. Invero, il controricorrente ha prontamente eccepito l’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’art. 369, c.2, c.p.c., con riguardo al mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, sulla scorta dell’indice degli atti prodotti, in calce al ricorso; omissione che trova conferma nella prima attestazione di conformità predetta allegata dalla ricorrente.Pertanto, l’altra copia della sentenza con l’allegata relata di notificazione, e quantoriportato nell’altra attestazione di conformità , non possonoritenersi prova del deposito della relata in questione, ex art. 369, c.2. c.p.c., non avendo la ricorrente chiarito e dimostrato le ragioni del duplice deposito e, segnatamente, della discordanza tra le due asseverazioni in ordine al tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve comunque ritenersi infondato. I primi due motivi-esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-vanno rigettat i sulla base di ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale, nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie (Cass., n. 26982/22). In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta (Cass., n. 23520/19; n. 11520/10; n. 33422/19; n. 17606/15). Il terzo motivo è parimenti infondato, atteso che, come eccepito dai controricorrenti, l’art. 182 c.p.c. è inapplicabile, in quanto non viene in rilievo un difetto di rappresentanza, considerando che il soggetto costituito è diverso da quello legittimato,emergendo una chiara alterità soggettiva tra il liquidatore giudiziale, che ha promosso il ricorso, e l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo