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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26733/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure ed è, comunque, manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, finendo, nella sostanza, nonostante la formale denuncia del vizio di violazione di legge, per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza.

L'ordinanza impugnata, valorizzando le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti i rimedi previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento alle carcerazioni patite presso gli istituti penitenziari di Velletri, Cassino e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il detenuto, oltre ad avere avuto a disposizione, sulla base dei calcoli correttamente eseguiti dal Magistrato di sorveglianza, una superficie individuale superiore ai quattro metri quadrati, non aveva patito situazioni di degrado della vita detentiva.

Alla luce della documentazione fornita dall'amministrazione penitenziaria, non hanno dato luogo a criticità rilevanti né le condizioni dei sanitari e della doccia né le modalità ed i tempi di accesso alla luce, al riscaldamento e all'acqua potabile.

Il ricorrente si è limitato a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi probatori senza indicare gli specifici travisamenti in cui sarebbe incappato il Tribunale.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure ed è, comunque, manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, finendo, nella sostanza, nonostante la formale denuncia del vizio di violazione di legge, per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, valorizzando le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti i rimedi previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento alle carcerazioni patite presso gli istituti penitenziari di Velletri, Cassino e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il detenuto, oltre ad avere avuto a disposizione, sulla base dei calcoli correttamente eseguiti dal Magistrato di sorveglianza, una superficie individuale superiore ai quattro metri quadrati, non aveva patito situazioni di degrado della vita detentiva. Alla luce della documentazione fornita dall'amministrazione penitenziaria, non hanno dato luogo a criticità rilevanti né le condizioni dei sanitari e della doccia né le modalità ed i tempi di accesso alla luce, al riscaldamento e all'acqua potabile. Il ricorrente si è limitato a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi probatori senza indicare gli specifici travisamenti in cui sarebbe incappato il Tribunale. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20