CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 32009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1780/22 della Corte di Appello di Napoli del 25/02/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del ricorso nei confronti soltanto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, per il reato di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare, la Corte d'Appello riteneva configurabile il "fatto lieve" di cui al comma 5 del medesimo articolo e, conseguentemente, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in dieci mesi reclusione e 1.400 euro di multa, e quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in sei mesi di reclusione e 840,00 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, articolando due motivi. 2.1. Nel primo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà logica manifesta della motivazione là dove ritiene la destinazione a terzi dello stupefacente introdotto clandestinamente in carcere da [OSCURATO:PERSONA] e ivi sequestrato, ma poi dà atto della dedizione di [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], detenuto in quell'istituto penitenziario, al consumo di narcotici. Illogico ed incoerente sarebbe dunque ritenere che il quantitativo di hashish fosse destinato alla cessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad altri detenuti. 2.2. Nel secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione nella parte in cui le viene negata la concessione delle attenuanti generiche nonostante l'intervenuta confessione e, soprattutto, le maldestre modalità del tentativo posto in essere, denotanti assoluta mancanza di professionalità nel delinquere. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, per le ragioni di seguito espresse e la cui esplicitazione implica una preliminare sintetica descrizione del fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei controlli eseguiti in vista del colloquio in carcere con il marito detenuto [OSCURATO:PERSONA], era colta in possesso di 46,06 grammi di hashish, divisi in due dosi e nascosti negli indumenti intimi. Di conseguenza, veniva condannata in primo grado, in concorso con il coniuge, per il delitto di cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.Le modalità dell'azione inducevano tuttavia i giudici d'appello a ritenere poco verosimile che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi. «Sarebbe decisamente singolare», si legge nella sentenza di secondo grado, «che [[OSCURATO:PERSONA]] abbia affrontato il rischio che gli operatori penitenziari trovassero lo stupefacente se l'obiettivo non fosse stato quello di veicolare l'hashish al congiunto durante il colloquio». Dal che anche la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del suddetto articolo (c.d. fatto lieve), argomentata «sia alla luce del dato ponderale non eccessivo [...] e tutto sommato compatibile con l'uso personale da parte di [OSCURATO:PERSONA] [...], e sia per le modalità rudimentali dell'azione in uno con il mancato rinvenimento di oggetti idonei al taglio e confezionamento presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], il che depone nel senso di una condotta isolata e occasionale». 3. Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, ferma la responsabilità per la cessione dello stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) in capo a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che i giudici di appello abbiano supposto, seppure in modo ipotetico, la destinazione dell'hashish ad uso personale di [OSCURATO:PERSONA] è suscettibile di escludere la rilevanza penale del fatto in capo a quest'ultimo. In tal senso appaiono dunque fondate le doglianze del ricorrente, là dove lamenta la contraddittorietà manifesta della motivazione, non apparendo coerente, senz'altra specificazione, ritenere il dato ponderale «tutto sommato compatibile con l'uso personale da parte del [OSCURATO:PERSONA]» e cionondimeno condannare quest'ultimo per la cessione delle stesse. Tale circostanza impone conseguenntemente di annullare parzialmente la sentenza impugnata in rapporto alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] e di rinviare alla Corte d'Appello di Napoli perché possa esprimere sul punto una coerente motivazione. 4. Quanto al secondo motivo dei ricorsi, che deducono la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) agli imputati, esso resta ovviamente assorbito per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarato invece infondato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. Per insegnamento risalente di questa Corte di legittimità, oltre che in virtù del dato positivo dell'art. 62-bis cod. pen., infatti, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha mai rappresentato un diritto dell'imputato (con riguardo a fatti commessi prima della novella dell'art. 62-bis cod. pen., sez. 5, n. 4033 del 4/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747; con riferimento a fatti successivi, sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Ciò premesso, la pronuncia di secondo grado motiva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a partire dall'assenza di elementi suscettibili di positiva valorizzazione. In particolare, oltre ad evidenziare come gli imputati non abbiano fornito contributi alla ricostruzione dei fatti - dato che dovrebbe invero restare irrilevante, stante il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa - e che gli stessi sono gravati da numerosi precedenti penali, anche per reati di rilevante allarme sociale, i giudici puntualizzano che «il tentativo di introdurre droga all'interno del carcere appare condotta di notevole gravità e fortemente contrastante con le regole dell'amministrazione carceraria, nonché potenzialmente pericolosa proprio per l'ambiente nel quale lo stupefacente sarebbe stato veicolato». In assenza di vizi di manifesta contraddittorietà, la motivazione sul punto appare, dunque, insuscettibile di censura. 5. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pa