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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22343/2026

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con sede le-gale in Crotone, G. [OSCURATO:PERSONA] n. 23, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:PERSONA] 62M06 D612Q, [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso.RicorrentecontroRegione Calabria, ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresen-tante pro-tempore, Presidente rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deNobili (cf [OSCURATO:PERSONA] 67E62 C352R) dell'[OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale alle liti ex art. 83 c.p.c. e in virtù di decreto del Coordinatoredell'[OSCURATO:PERSONA]; dichiara di voler ricevere le comunicazioni alnum. [OSCURATO:TELEFONO] oppure all'indirizzo di P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1193 depositatail 26 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – premesso di essere impre-sa esercente attività di trasporto pubblico su gomma in virtù di concessio-ne della Regione Calabria; di avere diritto a percepire, con cadenza an-nuale, contributi regionali per l'esercizio delle linee cosiddette diseconomi-che, effettuate nell'esclusivo interesse pubblico; che la Regione si erasempre limitata a versarle degli acconti, senza mai corrispondere tutto ildovuto; che con Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n° 398 del 31 ottobre2013, in applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno2013, n° 69, la Regione aveva approvato il “Piano di ristrutturazione deldebito – II stralcio: servizi su gomma”; che in base a tale Delibera erano,dunque, dovuti ad essa attrice euro 417.259,74, di cui euro 226.186,75per il rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse per gli anni 2006 e2007 ed euro 191.072,99 a titolo di integrazioni del CCNL per i medesimianni – tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Catanzarol'Ente territoriale e ne chiedeva la condanna al pagamento degli importipredetti.2.- Nel contraddittorio con la Regione, il Tribunale respingeva la do-manda.L'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in base a due mezzi era re-spinto dalla Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza indicata in inte-stazione.La Corte – per quello che qui interessa – osservava che, in base alleleggi reg.

Calabria 17 ottobre 1997 n° 12 e 28 agosto 2000 n° 14, il credi-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026to delle imprese di trasporto nasceva all'esito di un procedimento ammini-strativo complesso, caratterizzato dall'accertamento e dalla riclassificazio-ne del disavanzo, dalla verifica da parte di una commissione tecnica edall'approvazione di apposito piano di riparto da parte del Consiglio Regio-nale, mentre non vi era alcun automatismo tra disavanzo accertato e cre-dito delle singole imprese, come peraltro già stabilito da Cass., Sez.

Un.,1° giugno 2010, n° 13338.L'attrice non aveva agito facendo valere le condizioni per l'insorgenzadel credito, ma aveva formulato la sua pretesa sul rilievo che il creditofosse sorto in base al Piano, senza considerare, invece, che esso – essen-do stato adottato dalla Regione con delibera n° 398/2013, in attuazionedell'art. 25 comma 11–quinquies del d.l. 21 giugno 2013, n° 69 – conte-neva solo una ragionevole quantificazione degli importi da pagare, preve-dendo la conclusione di singoli accordi “tombali” con le imprese di [OSCURATO:PERSONA] (TPL): il che escludeva anche che il Piano potesseessere considerato come atto ricognitivo della pretesa creditoria.Andava, infine, disattesa l'istanza istruttoria della [OSCURATO:SOCIETA]. diret-ta ad ottenere l'ammissione di una c.t.u., dato che tale mezzo istruttoriotendeva ad esonerare la parte dall'onere della prova dei fatti costitutivi deldiritto azionato e, pertanto, avrebbe potuto trovare ingresso se l'attriceavesse versato in atti i propri bilanci, i bilanci della Regione e quelli dellesingole imprese interessate ai contributi.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] affidando il gravame a tre mezzi, illustrati da memoria.Resiste la Regione con controricorso, concludendo per l'inammissibilitàe comunque per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20264.- Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione delle leggireg.

Calabria n° 12/1997, n° 14/2000 e n° 18/2001 in combinato dispostocon l'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. n. 69 del 2013.La decisione della Corte partirebbe dal presupposto, non condivisibile,che la Regione Calabria non abbia adempiuto da oltre dieci anni ad un'at-tività amministrativa dovuta.In altri termini, secondo la Corte, invece di quantificare i contributi do-vuti alle imprese di [OSCURATO:PERSONA] (TPL), la Regione si sarebbelimitata a formulare un'ipotesi transattiva.Inoltre, premesso che la legge reg. n° 12/1997, posta dalla Corte afondamento della decisione, disciplinerebbe le contribuzioni per gli anni1987-1996 (quantificati mediante il criterio dei “disavanzi effettivi”), men-tre la domanda concerneva i contributi dovuti per anni successivi, ricaden-ti tra il 2000 ed il 2007, per i quali l'art. 7-bis, secondo comma, della leg-ge reg.

Calabria n° 14/2000 e l'art. 1 della legge reg.

Calabria n° 18/2001avevano previsto un riparto mediante applicazione di determinati criteri,recepiti dal Decreto dirigenziale n° 11640 del 6 agosto 2007, avente adoggetto l'erogazione dei contributi degli anni 2003, 2004 e 2005 e la quo-ta relativa al 2007, nel quale era attestato che si erano realizzate le condi-zioni che comprovavano il diritto dei creditori alla liquidazione.L'idea di indurre le imprese di TPL ad una transazione sarebbe sortadopo sei anni di inerzia della Regione nella liquidazione degli importi previ-sti dal citato Decreto dirigenziale, e solo nel 2013 la Regione avrebbeadottato la delibera n° 398/2013, con la quale era stato approvato il Pianodi ristrutturazione del debito per il TPL su gomma, con la quale si era con-cluso il procedimento amministrativo disciplinato dalle leggi regionali n°14/2000 e n° 18/2001.In conclusione, la Corte avrebbe dovuto accertare che il diritto dellaRomano Autolinee era sorto col piano di riparto della Delibera n° 398/Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20262013 e che la transazione era un espediente per comprimere i diritti delleimprese di trasporto locale.5.- Il motivo è infondato.È noto che con legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro per l'ordi-namento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici lo-cali.

Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizioe per gli investimenti nel settore”) il legislatore statale ha dettato le nor-me fondamentali nella materia del trasporto pubblico locale, prevedendo,oltre alla contribuzione statale in favore delle Regioni, effettuata in base alcriterio del cosiddetto “disavanzo standardizzato” (art. 6), anche un Fondonazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, destinato ad estinguerele passività pregresse accumulate dalle imprese di trasporto e ripartito, inprima battuta, tra le Regioni con decreto del Ministro dei trasporti e in se-conda battuta in favore delle imprese di autotrasporto mediante provve-dimenti regionali.Questo criterio di finanziamento del TPL venne attuato dalla RegioneCalabria con legge 24 marzo 1982 n° 7 (“Fondo per il ripiano dei disavanzidi esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servi-zi di trasporto locali”) e successivamente proseguito, nella materia del ri-pianamento dei debiti pregressi ancora sussistenti a causa della perduran-te crisi del settore, con legge reg.

Calabria 17 ottobre 1997 n° 12 (“Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria”), la quale provvide per il ripianamento dellepassività insorte negli anni 1987-1996 (annualità poi estese al 1997-2000con legge reg.

Calabria 28 agosto 2000 n° 14, art. 7-bis) a sostituire il cri-terio del “disavanzo standardizzato” col criterio del “disavanzo di esercizioeffettivo”.In sostanza, mentre sotto la legge reg. n° 7/1982 il contributo e i fondiper il ripiano delle perdite pregresse venivano distribuiti mediante un cal-colo astratto e presuntivo (e cioè, standardizzato) delle spese sostenute eNumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026dei ricavi ottenuti dalle imprese, col passaggio alla legge reg. n° 12/1997il ripianamento delle perdite pregresse venne fatto mediante “coperturadei disavanzi di esercizio effettivi” (art. 5, sesto comma, legge reg. n°12/1997).Ora, sulle modalità di riparto del fondo previsto dalla legge reg. n°7/1982 esiste un orientamento di questa Corte di cassazione, secondo ilquale le delibere della Regione di accertamento e di individuazione di unpassivo delle singole imprese da ripianare non hanno carattere costitutivodel diritto delle imprese di autotrasporto e tantomeno integrano una rico-gnizione di debito.Il diritto alla percezione dei contributi per il ripianamento delle perditepregresse è, invece, condizionato al riparto tra tutte le imprese interessatealla distribuzione delle somme ed all'esistenza delle disponibilità finanzia-rie autorizzate (così Cass., Sez.

Un. 1° giugno 2010, n° 13338 e Cass.,Sez.

Un., 8 novembre 2010, n° 22621, in linea col precedente indirizzo diCass., 21 novembre 2008, n° 27618).Nonostante l'emanazione dei menzionati provvedimenti legislativi, lacrisi economica del TPL non è venuta meno, tant'è che il legislatore statalesi è determinato ad intervenire nuovamente con l'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla legge diconversione (alla cui attuazione la Giunta regionale ha provveduto, comesi legge in più punti della sentenza, mediante la Delibera n° 398/2013).Per quello che qui rileva, il citato comma 11-quinquies prevede che“(…) le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squili-brio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanciregionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e diapplicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previ-sti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e succes-sive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito aNumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'ap-provazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministerodell'economia e delle finanze (…)”.[OSCURATO:PERSONA] previsto dalla citata disposizione non è un piano di estinzionedei debiti pregressi, come quello previsto dalla legge reg. n° 12/1997, maè invece – come dice la norma in commento – un Piano di ristrutturazionedel passivo delle imprese di TPL, che ontologicamente implica un accordotra Regione e singola impresa sulla “ristrutturazione” del debito, ossia sul-la sua dimensione o sulla sua scadenza, oppure su entrambe.Che si tratti di un istituto diverso da quello previsto dalle leggi n°7/1982 e n° 12/1997 lo si desume con chiarezza anche dal fatto che ilPiano di ristrutturazione non è finanziato mediante il Fondo nazionale isti-tuito dalla legge n° 151/1981, ma tramite utilizzo, previa delibera del CIPEe per gli anni 2013 e 2014, delle risorse assegnate a ciascuna Regione avalere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della deliberadel CIPE n° 1/2011 dell'11 gennaio 2011, “nel limite massimo dell'importoche sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione terri-toriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'e-conomia e delle finanze sulla base del piano stesso”.Questo “Piano di ristrutturazione”, secondo quello che afferma la stes-sa odierna ricorrente (sentenza gravata, pagina 5), venne approvato dallaDelibera di [OSCURATO:PERSONA] n° 398/2013, sulla quale la ricorrente fonda ilsuo diritto, ma che nondimeno non consiste in un piano di riparto (comecorrettamente asserisce la Regione: controricorso pagine 18 e seguenti),che ricalchi il sistema di ripartizione dei contributi previsto dalle leggi re-gionali n° 7/1982 e 12/1997.Anzi, mentre queste ultime disciplinavano il ripianamento dei disavanzidelle imprese di TPL e dei loro debiti pregressi (relativi agli anni 1987-2000), dunque senza toccare l'entità degli stessi, il Piano di ristrutturazio-ne prevede – come già detto – che una parte del pregresso venga rinun-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026ciata o altrimenti estinta mediante transazioni, con la conseguenza che ilprincipio enunciato da Cass., Sez.

Un., 1° giugno 2010, n° 13338 e Cass.,Sez.

Un., 8 novembre 2010, n° 22621, secondo il quale la distribuzionedelle risorse esistenti presuppone l'accertamento delle pretese di tutte leimprese interessate e delle disponibilità finanziarie autorizzate, è a mag-gior ragione applicabile anche nel caso del Piano di ristrutturazione previ-sto dall'art. 25, comma 11-quinquies.Pertanto, la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo laquale “[p]er la stessa insorgenza del credito sono elementi fondamentalisia la disponibilità finanziaria che la ripartizione proporzionale tra le varieimprese, perché non esiste alcun automatismo tra ammontare del disa-vanzo accertato e ammontare del credito vantato”, appare perfettamentein linea col disposto normativo e con l'indirizzo di legittimità sopra men-zionato.La Corte, peraltro, ha anche precisato che la sussistenza delle condi-zioni per l'insorgenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per laripartizione delle somme non era mai stata allegata dall'impresa ed eracomunque smentita dal tenore della stessa Delibera n° 398/2013, la qualeinfatti prevedeva l'inserimento di clausole generali da inserire nei singoliaccordi transattivi da concludere con le imprese.Tale snodo motivazionale non è stato censurato dal ricorso per cassa-zione, ragione per la quale il mezzo presenta, per questa parte, anche unprofilo di inammissibilità.6.- Col secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1988, 1965 del cod. civ. e dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. n°69/2013 interpretati in conformità con l'art. 97 Cost.La Corte avrebbe erroneamente escluso che gli atti amministrativi (De-liberazione n° 398, relazioni del [OSCURATO:PERSONA] e Decreto dirigen-ziale n° 11640) costituissero ricognizione di debito, in quanto con tali attila Regione avrebbe proposto un'ipotetica transazione, nella quale, peral-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026tro, le imprese rinunciavano ai crediti e la Regione avrebbe pagato quantoda lei stessa ritenuto come dovuto.Tale transazione sarebbe comunque nulla, ex art. 1965 cod. civ., permancanza delle reciproche concessioni, con la conseguenza che l'unica le-gittima alternativa era che tali atti integrassero un riconoscimento di debi-to ex art. 1988 cod. civ., essendo stato offerto a saldo quanto determinatoin applicazione dei parametri di legge.7.- Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.Anzitutto, è inammissibile laddove invoca una diversa interpretazionedegli atti amministrativi indicati nel mezzo stesso, trattandosi di attivitàintegralmente rimessa al giudice del merito.Esso è, inoltre, inammissibile laddove si fonda sul Decreto dirigenzialen° 11640 del 6 agosto 2007, in quanto tale provvedimento non risulta ri-chiamato in sentenza e la ricorrente non indica dove il documento sia sta-to prodotto nei precedenti gradi di giudizio e dove la discussone intorno atale documento si sia formata.Da ultimo, il mezzo non chiarisce la riferibilità del Decreto dirigenzialen° 11640 alla fattispecie oggetto di causa, tenuto conto che il provvedi-mento è del 2007, mentre la norma che disciplina il caso in esame è –come si è sopra visto – quella dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l.21 giugno 2013 n° 69.8.- Col terzo mezzo la [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione de-gli artt. 194 e 198 del cod. proc. civ.La Corte avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di c.t.u. sul rilievodella mancata produzione dei bilanci di essa ricorrente, della Regione edelle altre imprese di TPL, senza considerare che si trattava di documentiche il consulente avrebbe potuto acquisire d'ufficio, trattandosi di docu-menti pubblici depositati presso la stessa Regione e presso il Registro delleimprese.Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20269.- Anche a tacere del fatto che l'ammissione della c.t.u. è rimessa alprudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., sez.

V, 9 ottobre2019, n° 25253) e che la scelta è incensurabile ove il giudice ritenga ilprocesso già sufficientemente istruito (per tutte: Cass., sez.

L, 2 luglio2009, n° 15502), la doglianza è infondata per le medesime ragioni sopraesposte.10.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 417 mila)– si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resisten-te le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per com-pensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesein ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti.

Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con sede le-gale in Crotone, G. [OSCURATO:PERSONA] n. 23, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:PERSONA] 62M06 D612Q, [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso.RicorrentecontroRegione Calabria, ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresen-tante pro-tempore, Presidente rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deNobili (cf [OSCURATO:PERSONA] 67E62 C352R) dell'[OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale alle liti ex art. 83 c.p.c. e in virtù di decreto del Coordinatoredell'[OSCURATO:PERSONA]; dichiara di voler ricevere le comunicazioni alnum. [OSCURATO:TELEFONO] oppure all'indirizzo di P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1193 depositatail 26 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – premesso di essere impre-sa esercente attività di trasporto pubblico su gomma in virtù di concessio-ne della Regione Calabria; di avere diritto a percepire, con cadenza an-nuale, contributi regionali per l'esercizio delle linee cosiddette diseconomi-che, effettuate nell'esclusivo interesse pubblico; che la Regione si erasempre limitata a versarle degli acconti, senza mai corrispondere tutto ildovuto; che con Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n° 398 del 31 ottobre2013, in applicazione dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno2013, n° 69, la Regione aveva approvato il “Piano di ristrutturazione deldebito – II stralcio: servizi su gomma”; che in base a tale Delibera erano,dunque, dovuti ad essa attrice euro 417.259,74, di cui euro 226.186,75per il rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse per gli anni 2006 e2007 ed euro 191.072,99 a titolo di integrazioni del CCNL per i medesimianni – tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Catanzarol'Ente territoriale e ne chiedeva la condanna al pagamento degli importipredetti.2.- Nel contraddittorio con la Regione, il Tribunale respingeva la do-manda.L'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in base a due mezzi era re-spinto dalla Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza indicata in inte-stazione.La Corte – per quello che qui interessa – osservava che, in base alleleggi reg. Calabria 17 ottobre 1997 n° 12 e 28 agosto 2000 n° 14, il credi-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026to delle imprese di trasporto nasceva all'esito di un procedimento ammini-strativo complesso, caratterizzato dall'accertamento e dalla riclassificazio-ne del disavanzo, dalla verifica da parte di una commissione tecnica edall'approvazione di apposito piano di riparto da parte del Consiglio Regio-nale, mentre non vi era alcun automatismo tra disavanzo accertato e cre-dito delle singole imprese, come peraltro già stabilito da Cass., Sez. Un.,1° giugno 2010, n° 13338.L'attrice non aveva agito facendo valere le condizioni per l'insorgenzadel credito, ma aveva formulato la sua pretesa sul rilievo che il creditofosse sorto in base al Piano, senza considerare, invece, che esso – essen-do stato adottato dalla Regione con delibera n° 398/2013, in attuazionedell'art. 25 comma 11–quinquies del d.l. 21 giugno 2013, n° 69 – conte-neva solo una ragionevole quantificazione degli importi da pagare, preve-dendo la conclusione di singoli accordi “tombali” con le imprese di [OSCURATO:PERSONA] (TPL): il che escludeva anche che il Piano potesseessere considerato come atto ricognitivo della pretesa creditoria.Andava, infine, disattesa l'istanza istruttoria della [OSCURATO:SOCIETA]. diret-ta ad ottenere l'ammissione di una c.t.u., dato che tale mezzo istruttoriotendeva ad esonerare la parte dall'onere della prova dei fatti costitutivi deldiritto azionato e, pertanto, avrebbe potuto trovare ingresso se l'attriceavesse versato in atti i propri bilanci, i bilanci della Regione e quelli dellesingole imprese interessate ai contributi.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] affidando il gravame a tre mezzi, illustrati da memoria.Resiste la Regione con controricorso, concludendo per l'inammissibilitàe comunque per il rigetto dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20264.- Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione delle leggireg. Calabria n° 12/1997, n° 14/2000 e n° 18/2001 in combinato dispostocon l'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. n. 69 del 2013.La decisione della Corte partirebbe dal presupposto, non condivisibile,che la Regione Calabria non abbia adempiuto da oltre dieci anni ad un'at-tività amministrativa dovuta.In altri termini, secondo la Corte, invece di quantificare i contributi do-vuti alle imprese di [OSCURATO:PERSONA] (TPL), la Regione si sarebbelimitata a formulare un'ipotesi transattiva.Inoltre, premesso che la legge reg. n° 12/1997, posta dalla Corte afondamento della decisione, disciplinerebbe le contribuzioni per gli anni1987-1996 (quantificati mediante il criterio dei “disavanzi effettivi”), men-tre la domanda concerneva i contributi dovuti per anni successivi, ricaden-ti tra il 2000 ed il 2007, per i quali l'art. 7-bis, secondo comma, della leg-ge reg. Calabria n° 14/2000 e l'art. 1 della legge reg. Calabria n° 18/2001avevano previsto un riparto mediante applicazione di determinati criteri,recepiti dal Decreto dirigenziale n° 11640 del 6 agosto 2007, avente adoggetto l'erogazione dei contributi degli anni 2003, 2004 e 2005 e la quo-ta relativa al 2007, nel quale era attestato che si erano realizzate le condi-zioni che comprovavano il diritto dei creditori alla liquidazione.L'idea di indurre le imprese di TPL ad una transazione sarebbe sortadopo sei anni di inerzia della Regione nella liquidazione degli importi previ-sti dal citato Decreto dirigenziale, e solo nel 2013 la Regione avrebbeadottato la delibera n° 398/2013, con la quale era stato approvato il Pianodi ristrutturazione del debito per il TPL su gomma, con la quale si era con-cluso il procedimento amministrativo disciplinato dalle leggi regionali n°14/2000 e n° 18/2001.In conclusione, la Corte avrebbe dovuto accertare che il diritto dellaRomano Autolinee era sorto col piano di riparto della Delibera n° 398/Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20262013 e che la transazione era un espediente per comprimere i diritti delleimprese di trasporto locale.5.- Il motivo è infondato.È noto che con legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro per l'ordi-namento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici lo-cali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizioe per gli investimenti nel settore”) il legislatore statale ha dettato le nor-me fondamentali nella materia del trasporto pubblico locale, prevedendo,oltre alla contribuzione statale in favore delle Regioni, effettuata in base alcriterio del cosiddetto “disavanzo standardizzato” (art. 6), anche un Fondonazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, destinato ad estinguerele passività pregresse accumulate dalle imprese di trasporto e ripartito, inprima battuta, tra le Regioni con decreto del Ministro dei trasporti e in se-conda battuta in favore delle imprese di autotrasporto mediante provve-dimenti regionali.Questo criterio di finanziamento del TPL venne attuato dalla RegioneCalabria con legge 24 marzo 1982 n° 7 (“Fondo per il ripiano dei disavanzidi esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servi-zi di trasporto locali”) e successivamente proseguito, nella materia del ri-pianamento dei debiti pregressi ancora sussistenti a causa della perduran-te crisi del settore, con legge reg. Calabria 17 ottobre 1997 n° 12 (“Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione Calabria”), la quale provvide per il ripianamento dellepassività insorte negli anni 1987-1996 (annualità poi estese al 1997-2000con legge reg. Calabria 28 agosto 2000 n° 14, art. 7-bis) a sostituire il cri-terio del “disavanzo standardizzato” col criterio del “disavanzo di esercizioeffettivo”.In sostanza, mentre sotto la legge reg. n° 7/1982 il contributo e i fondiper il ripiano delle perdite pregresse venivano distribuiti mediante un cal-colo astratto e presuntivo (e cioè, standardizzato) delle spese sostenute eNumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026dei ricavi ottenuti dalle imprese, col passaggio alla legge reg. n° 12/1997il ripianamento delle perdite pregresse venne fatto mediante “coperturadei disavanzi di esercizio effettivi” (art. 5, sesto comma, legge reg. n°12/1997).Ora, sulle modalità di riparto del fondo previsto dalla legge reg. n°7/1982 esiste un orientamento di questa Corte di cassazione, secondo ilquale le delibere della Regione di accertamento e di individuazione di unpassivo delle singole imprese da ripianare non hanno carattere costitutivodel diritto delle imprese di autotrasporto e tantomeno integrano una rico-gnizione di debito.Il diritto alla percezione dei contributi per il ripianamento delle perditepregresse è, invece, condizionato al riparto tra tutte le imprese interessatealla distribuzione delle somme ed all'esistenza delle disponibilità finanzia-rie autorizzate (così Cass., Sez. Un. 1° giugno 2010, n° 13338 e Cass.,Sez. Un., 8 novembre 2010, n° 22621, in linea col precedente indirizzo diCass., 21 novembre 2008, n° 27618).Nonostante l'emanazione dei menzionati provvedimenti legislativi, lacrisi economica del TPL non è venuta meno, tant'è che il legislatore statalesi è determinato ad intervenire nuovamente con l'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla legge diconversione (alla cui attuazione la Giunta regionale ha provveduto, comesi legge in più punti della sentenza, mediante la Delibera n° 398/2013).Per quello che qui rileva, il citato comma 11-quinquies prevede che“(…) le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squili-brio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanciregionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e diapplicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previ-sti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e succes-sive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito aNumero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'ap-provazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministerodell'economia e delle finanze (…)”.[OSCURATO:PERSONA] previsto dalla citata disposizione non è un piano di estinzionedei debiti pregressi, come quello previsto dalla legge reg. n° 12/1997, maè invece – come dice la norma in commento – un Piano di ristrutturazionedel passivo delle imprese di TPL, che ontologicamente implica un accordotra Regione e singola impresa sulla “ristrutturazione” del debito, ossia sul-la sua dimensione o sulla sua scadenza, oppure su entrambe.Che si tratti di un istituto diverso da quello previsto dalle leggi n°7/1982 e n° 12/1997 lo si desume con chiarezza anche dal fatto che ilPiano di ristrutturazione non è finanziato mediante il Fondo nazionale isti-tuito dalla legge n° 151/1981, ma tramite utilizzo, previa delibera del CIPEe per gli anni 2013 e 2014, delle risorse assegnate a ciascuna Regione avalere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della deliberadel CIPE n° 1/2011 dell'11 gennaio 2011, “nel limite massimo dell'importoche sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione terri-toriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'e-conomia e delle finanze sulla base del piano stesso”.Questo “Piano di ristrutturazione”, secondo quello che afferma la stes-sa odierna ricorrente (sentenza gravata, pagina 5), venne approvato dallaDelibera di [OSCURATO:PERSONA] n° 398/2013, sulla quale la ricorrente fonda ilsuo diritto, ma che nondimeno non consiste in un piano di riparto (comecorrettamente asserisce la Regione: controricorso pagine 18 e seguenti),che ricalchi il sistema di ripartizione dei contributi previsto dalle leggi re-gionali n° 7/1982 e 12/1997.Anzi, mentre queste ultime disciplinavano il ripianamento dei disavanzidelle imprese di TPL e dei loro debiti pregressi (relativi agli anni 1987-2000), dunque senza toccare l'entità degli stessi, il Piano di ristrutturazio-ne prevede – come già detto – che una parte del pregresso venga rinun-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026ciata o altrimenti estinta mediante transazioni, con la conseguenza che ilprincipio enunciato da Cass., Sez. Un., 1° giugno 2010, n° 13338 e Cass.,Sez. Un., 8 novembre 2010, n° 22621, secondo il quale la distribuzionedelle risorse esistenti presuppone l'accertamento delle pretese di tutte leimprese interessate e delle disponibilità finanziarie autorizzate, è a mag-gior ragione applicabile anche nel caso del Piano di ristrutturazione previ-sto dall'art. 25, comma 11-quinquies.Pertanto, la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo laquale “[p]er la stessa insorgenza del credito sono elementi fondamentalisia la disponibilità finanziaria che la ripartizione proporzionale tra le varieimprese, perché non esiste alcun automatismo tra ammontare del disa-vanzo accertato e ammontare del credito vantato”, appare perfettamentein linea col disposto normativo e con l'indirizzo di legittimità sopra men-zionato.La Corte, peraltro, ha anche precisato che la sussistenza delle condi-zioni per l'insorgenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per laripartizione delle somme non era mai stata allegata dall'impresa ed eracomunque smentita dal tenore della stessa Delibera n° 398/2013, la qualeinfatti prevedeva l'inserimento di clausole generali da inserire nei singoliaccordi transattivi da concludere con le imprese.Tale snodo motivazionale non è stato censurato dal ricorso per cassa-zione, ragione per la quale il mezzo presenta, per questa parte, anche unprofilo di inammissibilità.6.- Col secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1988, 1965 del cod. civ. e dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. n°69/2013 interpretati in conformità con l'art. 97 Cost.La Corte avrebbe erroneamente escluso che gli atti amministrativi (De-liberazione n° 398, relazioni del [OSCURATO:PERSONA] e Decreto dirigen-ziale n° 11640) costituissero ricognizione di debito, in quanto con tali attila Regione avrebbe proposto un'ipotetica transazione, nella quale, peral-Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/2026tro, le imprese rinunciavano ai crediti e la Regione avrebbe pagato quantoda lei stessa ritenuto come dovuto.Tale transazione sarebbe comunque nulla, ex art. 1965 cod. civ., permancanza delle reciproche concessioni, con la conseguenza che l'unica le-gittima alternativa era che tali atti integrassero un riconoscimento di debi-to ex art. 1988 cod. civ., essendo stato offerto a saldo quanto determinatoin applicazione dei parametri di legge.7.- Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.Anzitutto, è inammissibile laddove invoca una diversa interpretazionedegli atti amministrativi indicati nel mezzo stesso, trattandosi di attivitàintegralmente rimessa al giudice del merito.Esso è, inoltre, inammissibile laddove si fonda sul Decreto dirigenzialen° 11640 del 6 agosto 2007, in quanto tale provvedimento non risulta ri-chiamato in sentenza e la ricorrente non indica dove il documento sia sta-to prodotto nei precedenti gradi di giudizio e dove la discussone intorno atale documento si sia formata.Da ultimo, il mezzo non chiarisce la riferibilità del Decreto dirigenzialen° 11640 alla fattispecie oggetto di causa, tenuto conto che il provvedi-mento è del 2007, mentre la norma che disciplina il caso in esame è –come si è sopra visto – quella dell'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l.21 giugno 2013 n° 69.8.- Col terzo mezzo la [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione de-gli artt. 194 e 198 del cod. proc. civ.La Corte avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di c.t.u. sul rilievodella mancata produzione dei bilanci di essa ricorrente, della Regione edelle altre imprese di TPL, senza considerare che si trattava di documentiche il consulente avrebbe potuto acquisire d'ufficio, trattandosi di docu-menti pubblici depositati presso la stessa Regione e presso il Registro delleimprese.Numero registro generale 10767/2024Numero sezionale 2052/2026Numero di raccolta generale 22343/2026Data pubblicazione 29/06/20269.- Anche a tacere del fatto che l'ammissione della c.t.u. è rimessa alprudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., sez. V, 9 ottobre2019, n° 25253) e che la scelta è incensurabile ove il giudice ritenga ilprocesso già sufficientemente istruito (per tutte: Cass., sez. L, 2 luglio2009, n° 15502), la doglianza è infondata per le medesime ragioni sopraesposte.10.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 417 mila)– si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resisten-te le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per com-pensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesein ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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