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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31677/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 11.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, 112 comma 4 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in riferimento alla pretesa insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha posto in rilievo la circostanza per cui le modalità della condotta e le circostanze di fatto si oppongono al riconoscimento della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata; trattandosi tra l'altro di fatto commesso in concorso con altro soggetto la cui entità complessiva è stata comunque oggetto di considerazione in sede di determinazione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti); sicché dovendo esso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, deve essere dichiratao inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i! 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 11.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, 112 comma 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in riferimento alla pretesa insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha posto in rilievo la circostanza per cui le modalità della condotta e le circostanze di fatto si oppongono al riconoscimento della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata; trattandosi tra l'altro di fatto commesso in concorso con altro soggetto la cui entità complessiva è stata comunque oggetto di considerazione in sede di determinazione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti); sicché dovendo esso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, deve essere dichiratao inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i! 2
Sentenza Cassazione n. 31677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris