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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19706/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ostando all'applicazione della norma invocata i precedenti specifici della ricorrente, indici di una inequivoca inclinazione a delinquere, conformemente a quanto espresso dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep.2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ostando all'applicazione della norma invocata i precedenti specifici della ricorrente, indici di una inequivoca inclinazione a delinquere, conformemente a quanto espresso dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep.2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19706/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris