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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38933/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque è volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione deducibili in questa sede in ordine al giudizio di penale responsabilità, che la Corte ha fondato su un quadro probatorio nitidamente rappresentato, con il quale il ricorrente non si confronta pienamente; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prospetta elementi inerenti al merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte fondato non arbitrariamente il proprio giudizio sui precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque è volto a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione deducibili in questa sede in ordine al giudizio di penale responsabilità, che la Corte ha fondato su un quadro probatorio nitidamente rappresentato, con il quale il ricorrente non si confronta pienamente; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prospetta elementi inerenti al merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte fondato non arbitrariamente il proprio giudizio sui precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 38933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris