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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08395/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; io [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigral'e indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), commi 2 -bis e 2 -sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere manifestamente infondato e costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. jL Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; io [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigral'e indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), commi 2 -bis e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere manifestamente infondato e costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. jL Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 08395/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris