CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla attribuzione della aggravante della ingente quantità, del riconoscimento della recidiva e il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla riconosciuta aggravante, sulla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputato. Secondo consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod pen, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/1990, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (da ultimo cfr Sez. 4 - n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01). Al riguardo, la Corte territoriale considera che l'imputato avrebbe potuto comprendere che si trattasse di un ingente quantitativo trattandosi di un pacco di ben 4 kg di cui egli conosceva la consistenza, essendo edotto su dove detto pacco fosse occultato (l'imputato aveva aperto mediante dispositivo elettronico il vano segreto nell'airbag). Orbene, il quantitativo rinvenuto rientra abbondantemente nei noti parametri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 -01; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01 ), che, per le motivazioni indicate dalla Corte territoriale, l'imputato ben poteva rappresentarsi. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, gravato da un precedente specifico ed un precedente per associazione per delinquere, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare condotte in contrasto con la legge, peraltro commesse mentre era sottoposto al regime di libertà vigilata: sussiste, dunque, congrua motivazione circa la sicura propensione dell'imputato a commettere illeciti con relativo aumento della sua pericolosità. f Quanto al lamentato giudizio di equivalenza, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza valorizzando, in modo congruo e non illogico, la gravità della condotta e i legami dell'imputato con ambienti criminali. Infine, va ricordato il consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Non può cogliersi, dunque, alcun vizio di motivazione riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12