CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dellaCorte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendola correzione dell’errore materiale del dispositivo, inserendo, dopo il nome “[OSCURATO:PERSONA]” e prima delle parole “che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge”, la dizione “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 110, D.P.R. 115/2002”. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2024 (R.G.N. 8358- 2024), per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannando l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e provvedendo direttamente alla loro liquidazione. 2. Richiede exart. 130 cod. proc. pen., il difensore della suddetta parte civile, la correzione dell’errore materiale ravvisabile nel suddetto dispositivo, laddove omette di indicare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti statuizioniin tema di distrazione in favore dell’Erario. 3. Per mero errore materiale, in effetti, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di modo, correttamente, il pagamento va disposto in favore dello Stato medesimo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760-01); 4. È dunquepossibile rettificare il refuso. Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 271915- 01). P.Q.M Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 30745del 21 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole “ dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ” siano inserite le parole : “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo il pagamento in favore dello Stato”. Così deciso il 28 novembre 2