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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. , [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli artt. 581 lett.d) e 591 cod. proc. pen. dell'impugnazione in appello da questi pro- posta avverso la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di lesioni colpose con inosservanza della disci- plina normativa in materia antinfortunistica.

2. Assume il giudice distrettuale, quanto ai motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, che gli stessi si presentassero assolutamente ge- nerici e non si confrontassero con le ragioni del riconoscimento della re- sponsabilità del prevenuto, limitandosi a richiamare prospettazioni difen- sive adeguatamente esaminate e congruamente disattese dal primo giu- dice, con particolare riferimento alle cause del rovesciamento della piat- taforma, alla presenza di asperità nel terreno (tombino) e alla mancata fornitura di piastre di ripartizione del carico.

Quanto ai motivi di impu- gnazione afferenti al trattamento sanzionatorio assume che gli stessi si limitassero a riproporre doglianze di stile in assenza di alcuna correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

3. La parte ricorrente deduce violazione di legge processuale per erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi, con la indicazione delle ragioni di diritto, evidenziando che la modifica normativa dell'art.581 cod.proc.pen. ad opera dell'art.1 comma 55 della legge 23 Giugno 2017 n.103, che ha previsto un maggiore onere di specificità del gravame, era entrata in vigore in data successiva a quella di presentazione della impugnazione, di talchè la nuova disciplina non era applicabile al presente procedimento.

Sotto diverso profilo assume che la impugnazione proposta risultava connotata da adeguata specificità sia in fatto che in diritto, laddove de- nunciava una carente valutazione della prova dichiarativa con particolare riferimento alla deposizione dei testi i quali avevano fornito spunti rilevanti ai fini dell'apprezzamento dello stato dei luoghi ove si era verificato il si- nistro e alla omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato.

Assumeva che il metro di giudizio applicato dalla Corte di Appello di Bologna era troppo rigido e non conforme all'interpretazione fornita all'art.581 cod.proc.pen. dal giudice di legittimità che aveva escluso i pro- fili di inammissibilità della impugnazione in ipotesi di deduzione di que- stioni già prospettate e disattese dal giudice di primo grado, non essendo c compreso nell'alveo dell'art.581 cod.proc.pen. il sindacato su profili di ma- nifesta infondatezza del gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati laddove nelle doglianze sviluppate con l'atto di appello risultano adegua- tamente sviluppati profili di contestazione nei confronti della decisione im- pugnata, risultando in più punti indicate le ragioni di fatto e i motivi di diritto a sostegno della impugnazione, mentre al contrario la motivazione della ordinanza del giudice distrettuale non fornisce adeguata contezza dei profili di inammissibilità riconosciuti, se non attraverso il ricorso ad argomenti non coerenti con i principi sviluppati in proposito dal giudice di legittimità.

2. Sotto un primo profilo va infatti evidenziato come l'onere argo- mentativo a sostegno dei motivi di gravame proposti sia direttamente proporzionato alla completezza e alla specificità degli argomenti spesi nella motivazione della sentenza impugnata sul punto che ha poi formato oggetto di impugnazione.

Invero l'oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto pun- tuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del prov- vedimento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822).

Tale confronto e dissenso sono stati puntualmente espressi nei motivi di im- pugnazione in appello con i quali il [OSCURATO:PERSONA] indica, a sostegno della richiesta dell'assoluzione, una serie di emergenze istruttorie che, se ade- guatamente valutate, avrebbero condotto a riconoscere come fortuito il ribaltamento della piattaforma nonché, a sostegno della richiesta del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa con- siderazione di alcuni elementi, peraltro ricompresi nel perimetro dei criteri enunciati dall'art.133 cod.pen., quali la entità sostanziale della condotta (art.133 co.I, n.1 cod.pen.), il comportamento processuale e l'assenza di precedenti penali (133 II comma lett.c cod.pen.).

3. Appare pertanto evidente come la Corte di Appello, lungi dall'esprimere un giudizio di inammissibilità del ricorso per mancata cor- relazione delle doglianze sviluppate nell'atto di impugnazione con il con- tenuto della sentenza impugnata e di critica con gli argomenti ivi indicati, abbia finito per anticipare un giudizio di manifesta infondatezza delle cen- sure difensive, ma tale ipotesi è estranea all'ambito di applicazione della pronuncia di inammissibilità di cui ai sensi dell'art.591 II comma cod.proc.pen. (sez.3, 21.2.2019, Jallow, Rv.275841; sez.2, 19.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277811).

4. Fondato risulta inoltre il rilievo, di natura processuale, secondo il quale poi la valutazione in punto di inammissibilità del gravame, andava condotta sulla base della disciplina di rito anteriore alla modifica norma- tiva dell'art.581 comma 2 lett.d) cod.proc.pen., in presenza di gravame presentato anteriormente alla introduzione dell'arti comma 55 L.22 Giu- gno 2017 n.103, dovendosi fare riferimento alla data di presentazione della impugnazione, che segna il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicchè la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati in data anteriore alla sua entrata in vigore (sez.4, n.7982 del 11 Febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280599; sez.3, n.843 del 5 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277440).

5. In conclusione deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza im- pugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. , [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli artt. 581 lett.d) e 591 cod. proc. pen. dell'impugnazione in appello da questi pro- posta avverso la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di lesioni colpose con inosservanza della disci- plina normativa in materia antinfortunistica. 2. Assume il giudice distrettuale, quanto ai motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, che gli stessi si presentassero assolutamente ge- nerici e non si confrontassero con le ragioni del riconoscimento della re- sponsabilità del prevenuto, limitandosi a richiamare prospettazioni difen- sive adeguatamente esaminate e congruamente disattese dal primo giu- dice, con particolare riferimento alle cause del rovesciamento della piat- taforma, alla presenza di asperità nel terreno (tombino) e alla mancata fornitura di piastre di ripartizione del carico. Quanto ai motivi di impu- gnazione afferenti al trattamento sanzionatorio assume che gli stessi si limitassero a riproporre doglianze di stile in assenza di alcuna correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 3. La parte ricorrente deduce violazione di legge processuale per erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi, con la indicazione delle ragioni di diritto, evidenziando che la modifica normativa dell'art.581 cod.proc.pen. ad opera dell'art.1 comma 55 della legge 23 Giugno 2017 n.103, che ha previsto un maggiore onere di specificità del gravame, era entrata in vigore in data successiva a quella di presentazione della impugnazione, di talchè la nuova disciplina non era applicabile al presente procedimento. Sotto diverso profilo assume che la impugnazione proposta risultava connotata da adeguata specificità sia in fatto che in diritto, laddove de- nunciava una carente valutazione della prova dichiarativa con particolare riferimento alla deposizione dei testi i quali avevano fornito spunti rilevanti ai fini dell'apprezzamento dello stato dei luoghi ove si era verificato il si- nistro e alla omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato. Assumeva che il metro di giudizio applicato dalla Corte di Appello di Bologna era troppo rigido e non conforme all'interpretazione fornita all'art.581 cod.proc.pen. dal giudice di legittimità che aveva escluso i pro- fili di inammissibilità della impugnazione in ipotesi di deduzione di que- stioni già prospettate e disattese dal giudice di primo grado, non essendo c compreso nell'alveo dell'art.581 cod.proc.pen. il sindacato su profili di ma- nifesta infondatezza del gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati laddove nelle doglianze sviluppate con l'atto di appello risultano adegua- tamente sviluppati profili di contestazione nei confronti della decisione im- pugnata, risultando in più punti indicate le ragioni di fatto e i motivi di diritto a sostegno della impugnazione, mentre al contrario la motivazione della ordinanza del giudice distrettuale non fornisce adeguata contezza dei profili di inammissibilità riconosciuti, se non attraverso il ricorso ad argomenti non coerenti con i principi sviluppati in proposito dal giudice di legittimità. 2. Sotto un primo profilo va infatti evidenziato come l'onere argo- mentativo a sostegno dei motivi di gravame proposti sia direttamente proporzionato alla completezza e alla specificità degli argomenti spesi nella motivazione della sentenza impugnata sul punto che ha poi formato oggetto di impugnazione. Invero l'oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto pun- tuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del prov- vedimento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822). Tale confronto e dissenso sono stati puntualmente espressi nei motivi di im- pugnazione in appello con i quali il [OSCURATO:PERSONA] indica, a sostegno della richiesta dell'assoluzione, una serie di emergenze istruttorie che, se ade- guatamente valutate, avrebbero condotto a riconoscere come fortuito il ribaltamento della piattaforma nonché, a sostegno della richiesta del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa con- siderazione di alcuni elementi, peraltro ricompresi nel perimetro dei criteri enunciati dall'art.133 cod.pen., quali la entità sostanziale della condotta (art.133 co.I, n.1 cod.pen.), il comportamento processuale e l'assenza di precedenti penali (133 II comma lett.c cod.pen.). 3. Appare pertanto evidente come la Corte di Appello, lungi dall'esprimere un giudizio di inammissibilità del ricorso per mancata cor- relazione delle doglianze sviluppate nell'atto di impugnazione con il con- tenuto della sentenza impugnata e di critica con gli argomenti ivi indicati, abbia finito per anticipare un giudizio di manifesta infondatezza delle cen- sure difensive, ma tale ipotesi è estranea all'ambito di applicazione della pronuncia di inammissibilità di cui ai sensi dell'art.591 II comma cod.proc.pen. (sez.3, 21.2.2019, Jallow, Rv.275841; sez.2, 19.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277811). 4. Fondato risulta inoltre il rilievo, di natura processuale, secondo il quale poi la valutazione in punto di inammissibilità del gravame, andava condotta sulla base della disciplina di rito anteriore alla modifica norma- tiva dell'art.581 comma 2 lett.d) cod.proc.pen., in presenza di gravame presentato anteriormente alla introduzione dell'arti comma 55 L.22 Giu- gno 2017 n.103, dovendosi fare riferimento alla data di presentazione della impugnazione, che segna il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicchè la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati in data anteriore alla sua entrata in vigore (sez.4, n.7982 del 11 Febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280599; sez.3, n.843 del 5 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277440). 5. In conclusione deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza im- pugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
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