CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 10121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso che rispettivamente contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, della esclusione dell'uso personale dello stupefacente, della mancata derubricazione nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto reiterativi di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta, nonché costituiti da mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui prospettano una differente lettura delle risultanze istruttorie adeguatamente ricostruire; vista la memoria difensiva del ricorrente in data 1 ottobre 2021 che rileva come le doglianze attengano a profili di illogicità del ragionamento, mentre, per quanto sopra detto, detta circostanza deve essere esclusa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente r-\ [OSCURATO:PERSONA] getruzzellis [OSCURATO:PERSONA]