CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ... [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (replicato con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 aprile u.s.), in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo, per ciascun imputato, ai differenti elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (si vedano, in particolare, pagg. 10, 11 e 15); osservato che il ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e della necessaria analisi critica della complessità delle argomentazioni poste a sostegno dell'atto impugnato; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, più in particolare, in tema di sospensione del processo per incapacità, l'accertamento sulla cosciente partecipazione dell'imputato ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen. è rimesso alla valutazione del giudice del merito e, ove congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, Campisi, Rv. 282963); che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui l'assunzione della prova sia stata sollecitata ex art. 507 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11- 15); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend