CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06679/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ---2 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione - perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate. Invero, la Corte di appello di Palermo, nell'escludere la scriminante ex art. 54 cod. pen. in relazione alla violazione dell'obbligo di non accedere nel comune di Agrigento, fa leva sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, secondo cui il ricorrente si stava dirigendo in direzione opposta a quella del nosocomio, e sulla mancata produzione di documentazione per dimostrare un effettivo accesso ospedaliero. Nell'escludere, poi, l'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., fa leva sui precedenti penali della stessa indole di cui al certificato del casellario giudiziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.