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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49712/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/03/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza di condanna in data 15 febbraio 2018 perché resa in esito ad un procedimento in cui, per violazione del contraddittorio, l'imputato non aveva potuto esercitare le garanzie ed i diritti riconosciutigli dall'ordinamento processuale.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si duole, a mente dell'art. 606 lett. cod. proc. pen., della violazione degli artt. 175, comma 7, 670, comma 3, e 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen.

Lamenta che l'ordinanza impugnata sia stata emessa dallo stesso giudice - persona fisica che, nel pronunciare la sentenza nella fase di cognizione, aveva rigettato le medesime eccezioni processuali poste a fondamento dell'incidente di esecuzione.

3. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Costituisce affermazione risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. del codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis, Sez.

U., n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez.

U. n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097).

Solo se la parte intenda far valere la nullità assoluta di una ordinanza "de plano" di inammissibilità, derivante da un'eventuale causa di incompatibilità di cui sia venuta a conoscenza a seguito della comunicazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844 - 01).

Tale situazione non ricorre nel caso in esame, nonostante il ricorrente sia venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo dopo la declaratoria di inammissibilità inaudita altera parte pronunciata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

L'odierno ricorrente, infatti, non ha dedotto una ipotesi di incompatibilità derivante dalla partecipazione del giudice ad un precedente atto del procedimento ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., ma, tenuto conto della pacifica giurisprudenza secondo la quale non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione per aver pronunciato la sentenza divenuta esecutiva (Sez. 1, 25/03/1996, Lembi, Rv. 204915; Sez. 1, 2/03/2004, Rabih, Rv. 227743; Sez. 5, 7/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269897; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Monini, Rv. 239367; Sez. 1, 4/06/2014, Colafigli, Rv. 261194), ha prospettato la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione in presenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.Tuttavia tale violazione, che non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e che, non incidendo sulla capacità del giudice, non comporta alcuna nullità, generale e assoluta, del provvedimento, può unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare e non può, pertanto, essere fatta valere con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 30033 dei 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732 - 01; Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/03/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi non esecutiva la sentenza di condanna in data 15 febbraio 2018 perché resa in esito ad un procedimento in cui, per violazione del contraddittorio, l'imputato non aveva potuto esercitare le garanzie ed i diritti riconosciutigli dall'ordinamento processuale. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si duole, a mente dell'art. 606 lett. cod. proc. pen., della violazione degli artt. 175, comma 7, 670, comma 3, e 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata sia stata emessa dallo stesso giudice - persona fisica che, nel pronunciare la sentenza nella fase di cognizione, aveva rigettato le medesime eccezioni processuali poste a fondamento dell'incidente di esecuzione. 3. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Costituisce affermazione risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. del codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis, Sez. U., n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U. n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). Solo se la parte intenda far valere la nullità assoluta di una ordinanza "de plano" di inammissibilità, derivante da un'eventuale causa di incompatibilità di cui sia venuta a conoscenza a seguito della comunicazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844 - 01). Tale situazione non ricorre nel caso in esame, nonostante il ricorrente sia venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo dopo la declaratoria di inammissibilità inaudita altera parte pronunciata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L'odierno ricorrente, infatti, non ha dedotto una ipotesi di incompatibilità derivante dalla partecipazione del giudice ad un precedente atto del procedimento ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., ma, tenuto conto della pacifica giurisprudenza secondo la quale non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione per aver pronunciato la sentenza divenuta esecutiva (Sez. 1, 25/03/1996, Lembi, Rv. 204915; Sez. 1, 2/03/2004, Rabih, Rv. 227743; Sez. 5, 7/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269897; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Monini, Rv. 239367; Sez. 1, 4/06/2014, Colafigli, Rv. 261194), ha prospettato la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione in presenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.Tuttavia tale violazione, che non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e che, non incidendo sulla capacità del giudice, non comporta alcuna nullità, generale e assoluta, del provvedimento, può unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare e non può, pertanto, essere fatta valere con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 30033 dei 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732 - 01; Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende