CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 13 ottobre 2020, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Ha, in proposito, rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena di dieci anni di reclusione per i reati sanzionati dagli artt. 416-bis, 629 e 416-bis.1. cod. pen., 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — deve escludersi che egli abbia preso le distanze dal contesto mafioso che ha costituito fertile humus per la commissione dei gravi delitti accertati e che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, alla proficua partecipazione, attraverso il lavoro e lo studio, alle attività trattamentali, alle dichiarazioni intese ad accreditare la tesi del suo allontanamento, in epoca precedente alla formazione del giudicato, dal clan di appartenenza. Ha aggiunto che la notevole gravità dei reati dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato autore induce a richiedere al condannato una più autentica ed approfondita riflessione sul proprio vissuto criminale che egli, invece, tende a ridurre alla superficiale dimensione di meri errori di gioventù e che, pertanto, l'embrionale revisione critica da lui intrapresa non dimostra l'adeguata evoluzione della sua personalità e, in specie, il maturato distacco dalle logiche devianti. Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], che sta dimostrando di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto della mancanza di elementi indicativi della persistenza di rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA], nel quale egli ha, in passato, militato, e, conseguentemente, del superamento della presunzione relativa di pericolosità sociale, preclusiva all'ammissione dei soggetti condannati per reati ostativi alla misura premiale. Rileva, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione su considerazioni palesemente assertive e sganciate da precisi e concreti riferimenti fattuali ed ha, per contro, indebitamente trascurato circostanze di indubbia valenza favorevole, quali l'estraneità dei suoi familiari all'associazione di appartenenza, l'assenza di pendenze o nuove incriminazioni, la carenza di qualsivoglia comunicazione, anche epistolare, con gli esponenti della consorteria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], dell'attuale assenza di pendenze, del corretto comportamento da lui costantemente serbato nel periodo in cui è stato ristretto in carcere ed agli arresti domiciliari, della fattiva partecipazione al trattamento. Dall'altro, però, ha spiegato, con ragionamento non illogico, sviluppato attraverso una motivazione analitica e coerente, come le evidenze disponibili, acquisite in esito ad un'istruttoria completa ed esaustiva, attestino che non possa dirsi, allo stato, venuta meno, nel condannato, la carica di pericolosità sociale. A tal fine, ha, in primo luogo, richiamato la più recente ed aggiornata nota della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dalla quale si evince che il gruppo nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha militato, attivo nel quartiere partenopeo di Secondigliano, rione «Perrone-Berlingieri», territorio già conteso tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quello facente capo agli scissionisti Amato-Pagano, è ancora operativo e coltiva attuali relazioni con il primo, specie in ordine alla gestione delle cc.dd. «piazze di spaccio». Ha, ulteriormente, valorizzato la relazione di sintesi trasmessa dall'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretto, dalla quale si evince, tra l'altro, che dall'osservazione condotta collegialmente sono emersi, insieme ad alcuni elementi sintomatici della recisione del collegamento con la consorteria di appartenenza, altri che, invece, depongono in direzione contraria, avuto riguardo, precipuamente, all'atteggiamento di minimizzazione dei pregressi comportamenti devianti, la cui effettiva lesività egli risulta non avere ancora compreso ed interiorizzato, ed alla presa di coscienza, del tutto assente, del danno arrecato alla vittima della perpetrata estorsione (sul punto, cfr. decreto del Magistrato di sorveglianza, pag. 2). Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924). [OSCURATO:PERSONA], in altri termini, sembra accostarsi al suo vissuto giudiziario in modo superficiale e sostanzialmente autoassolutorio, ciò che, vagliato insieme alla persistente presenza sul territorio del gruppo del quale egli, in passato, è stato componente, autorizza una prognosi positiva in merito al pericolo di ripristino dei contatti tra il condannato ed il clan, che potrebbe essere favorito dall'ammissione al permesso premio e che, in ultimo, concretizza il persistente giudizio di pericolosità sociale, sì da far ritenere agli operatori penitenziari (cfr. il programma di trattamento intramurario del 13 novembre 2019) che «a fronte dell'estrema gravità dei reati commessi, gli elementi positivi emersi nel detenuto debbano essere suffragati da ulteriori elementi sintomatici di effettiva rescissione del legame associativo». 6. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili e che, in buona sostanza, subordina la concessione del beneficio all'auspicata acquisizione di più autentica e matura consapevolezza circa l'offensività dei reati commessi, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, volta ad esaltare gli elementi, di sicuro ordine positivo, che il Tribunale di sorveglianza non ha mancato di esporre analiticamente e di considerare, stimandoli, tuttavia, non idonei a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che, va conclusivamente ribadito, è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivatorio esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616