CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atoSalvatore Caruso-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnita Corigliano-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 965/2024 depositata il24/05/2024.Numero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 348/2023 emessadal Giudice di Pace di Rossano, con cui è stata condannata allarestituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di €1.000,00, oltre interessi legali, a titolo di rimborso dell’importo di cui albuono fruttifero postale a termine n. 00000026103910206, serie AA3,emesso in data 11 gennaio 2002.Con sentenza n. 965/2024 pubbl. il 24/05/2024 il Tribunale di Castrovillariaccoglieva l’appello e rigettava le domande proposte dagli appellati.Il giudice di appello sulla premessa che la statuizione relativa allaprescrizione stabilita dal primo giudice non era stata impugnata e quindidoveva considerarsi definitiva, riteneva infondato l’obbligo risarcitorio incapo a [OSCURATO:PERSONA].Il buono in esame, infatti, non era ordinario, bensì “a termine”, conscadenza di 7 anni dalla sottoscrizione per come previsto dall’art. 8 delD.M. istitutivo del 17 ottobre 2001.Osservava, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine(d.m. 14 maggio 1983, serie AA), gli stessi erano stati distinti da quelliordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi comedefinita dai d.m. di rispettiva istituzione.Nel caso di specie il riferimento era all’art. 3 del D.M. 8 ottobre 1998, ilquale, nella versione vigente al momento della sottoscrizione dei buoni inoggetto, aveva previsto la sola indicazione della citata dicitura e nonanche della serie, del termine di prescrizione e dei tassi applicabili,Numero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026elementi la cui menzione sui buoni era stata eliminata dal D.M. 19dicembre 2000, in quanto stabiliti per atto normativo.Ne conseguiva che, da un lato, del tutto correttamente i buoni recavano lasola dicitura “a termine”, dall’altro la presenza di tale dicitura nonconsentiva alcuna confusione con i buoni ordinari di durata ventennale néproduceva incertezza sulla disciplina applicabile, la quale era stabilita dald.m. 19 dicembre 2000 e dai singoli decreti di istituzione di nuove serie dibuoni.Pertanto: “…non soltanto il diritto al rimborso del buono per cui è causa èprescritto, ma la regolamentazione in via normativa delle condizioni delrapporto esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], inquanto sarebbe stato onere degli odierni appellati conoscere la disciplinaapplicabile al fine di evitare il decorso della prescrizione”.Escludeva poi la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo aPoste [OSCURATO:PERSONA] per omessi obblighi informativi e/o per inadeguatezzadelle informazioni presenti sul [OSCURATO:PERSONA] tali da avereimpedito il decorso della prescrizione dei Buoni medesimi da ritenersi,quindi, ormai scaduti e non più incassabili.Riteneva infatti che l'eventuale inadempimento della convenuta sottoforma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasionedella sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non aveva avuto efficaciacausale rispetto alla prescrizione del diritto di credito Sentenza n.281/2022 pubbl. il 07/03/2022 degli attori e ai danni conseguenti. Ciò inquanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venireagevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e deltermine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi dicircostanze definite da atti normativi.Numero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha replicato PosteItaliane con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione art. 360 n. 3 c.p.c. l’erroneae falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art.3 co.1 ed art.6 d.m. tesoro 19.11.2000 – la mancata consegna foglio informativoanalitico al ricorrente sottoscrittore del buono fruttiferoSi sostiene che i buoni postali in questione serie AA3 ed emesso il11/01/2002, erano a scadenza unica, c.d. “a termine”, ed Il termine diprescrizione non era stato in alcun modo indicato ai sottoscrittori almomento dell’emissione del buono fruttifero, poiché tutte le informazionifondamentali erano indicate nel foglio informativo che [OSCURATO:PERSONA] Italiana eraobbligata a rilasciare unitamente al titolo e non ha rilasciato.Si lamenta in particolare che il giudice di appello non avrebbe tenutoconto della normativa di settore, in quanto nella sentenza impugnata nonv’è menzione né dell’art.3, la cui rubrica è “Contratti relativi allaprestazione del servizio di collocamento”, che afferma con chiarezza: “…Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati dadocumento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglioinformativo contenente la descrizione delle caratteristichedell'investimento”. Né del successivo art. 6, “Pubblicità e comunicazioni airisparmiatori”.Si sostiene che il Giudice distrettuale avrebbe disatteso il diritto delsottoscrittore del buono fruttifero a ricevere l’obbligatorio foglioinformativo.Numero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026Con un secondo motivo si denuncia la violazione art. 360 n. 3 c.p.c. –l’erronea e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare artt. 1175,1176, 2935 e 2941 n.8 c.c. – la violazione dei doveri di trasparenza e diinformazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali e ladeterminazione dies a quo e sospensione prescrizione.Si rimprovera al giudice del gravame di non aver rilevato l’inadempimentodell’odierna intimata in ordine alla normativa di settore, nonchè laviolazione delle regole sulla trasparenza nell’emissione del buono da partedi [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 1175 c.c. che sancisce che: “ildebitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole dellacorrettezza”, nonché dell’art. 1176 c.c.: “nell’adempiere l’obbligazione ildebitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia…”.Si afferma che dalla condotta, anche processuale, dell’intimata, si evincechiaramente che l'intermediario di [OSCURATO:PERSONA], in sede di sottoscrizione,non aveva adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione impostidalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la datadi scadenza del titolo al consumatore ed il termine di prescrizione dellostesso.Si osserva con riguardo all’asserita prescrizione del diritto all’incasso delbuono fruttifero, come non sia stata rilevata dal Giudice dell’Appello lacausa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c alla lucecondotta omissiva da parte del debitore in ordine ad un atto dovuto(consegna del FIA) per legge.Il primo motivo è infondato.In proposito giova dare continuità al principio affermato di recente daquesta Corte secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembreNumero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/20262000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione;l'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impeditoal creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fattocostitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del dirittoestintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c.prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, ilcomportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condottecolpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio deldiritto da parte del creditore (Cass. n. 3696/26).Pertanto la gravata decisione laddove ha ritenuto infondata la domandarisarcitoria correlata alla mancata consegna del foglio informativo meritaconferma.Il secondo motivo è inammissibile.Il giudice di appello ha evidenziato in via preliminare che la statuizionerelativa alla prescrizione stabilita dal primo giudice non aveva formatooggetto di impugnativa sicchè sul punto doveva considerarsi definitiva.Ne consegue che la questione veicolata attraverso il secondo motivorelativamente alla determinazione del dies a quo del termine prescrizionenon può trovare ingresso in questa sede perché coperta dal giudicato.Va comunque osservato che in tema di buoni postali fruttiferi emessi daCassa depositi e prestiti, le condizioni economiche dell'investimento - ivicompresa la durata del titolo - sono determinate dai decreti ministerialiche disciplinano le singole serie e sono oggetto di conoscenza legalemediante pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], integrando il contenuto delNumero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c.; ne consegue che lamancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico nonincide né sulla validità dell'operazione né sulla conoscibilità della data discadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine diprescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dallascadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000. Ai finidell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di far valere il diritto rilevante perescludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridicheche ne precludano l'esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fattoo le carenze informative, salvo l'ipotesi di doloso occultamento del debitodi cui all'art. 2941, n. 8, c.c. (Cass 2025 nr 5384).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti, tenuto conto dell’eterogeneità delle plurimesoluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggiaffrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, in proposito, dispecifici precedenti di legittimità (Cass. n. 3696/26). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 16831/2024Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22835/2026Data pubblicazione 07/07/2026