CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, al di là della trascrizione di un brano di una sentenza della Corte costituzionale e del richiamo di una massima giurisprudenziale, non contiene alcuna enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838), ha ineccepibilmente confermato il giudizio di sussistenza della recidiva reiterata specifica e, conseguentemente, rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza su detta aggravante (cfr. pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] nte