CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 8 ottobre 2020, riqualificata la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] quale ipotesi ex artt. 81, 640 cod. pen. rideterminava il trattamento sanzionatorio a suo carico; confermava, infine, le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La corte territoriale riteneva, che, allè luce delle complessive risultanze istruttorie, era emerso che l' imputato aveva posto in essere artifici e raggiri, incassando del denaro asseritamente destinato all' assunzione diretta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] cui aveva fatto credere di avere delle conoscenze per poterla fare assumere; nel rilevare che tale condotta andava qualificata quale ipotesi di truffa e non già quale ipotesi di millantato credito come affermato dal primo giudice, rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 124 cod. pen. Lamenta l'erroneità della decisione quanto al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per tardività della querela non avendo i giudici territoriali considerato che come argomentato da parte ricorrente, nella specie, la persona offesa aveva avuto contezza dei fatti già fra luglio ed agosto del 2016 mentre la querela era stata presentata solamente in data 25/11/2016 e, quindi, abbondantemente oltre il termine di cui all' art. 124 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove sempre ai fini della verifica della tempestività della querela e per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a quanto riferito dai testi. Osserva che appariva palese il travisamento in cui era incorsa la Corte di merito posto che sulla scorta di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] era chiaro che la persona offesa aveva avuto contezza della truffa nei primi di agosto del 2016, sicchè la querela depositata in data 25 novembre 2016 era da ritenere tardiva. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 81 c.p. Assume che i giudici di merito non avevano in alcun modo preso in esame la specifica censura volta a rilevare che il reato in questione era unico, sebbene caratterizzato da una evidente progressione criminosa, posto che il Berti, nel richiedere altre somme di denaro alla vittima, si era giovato degli originari artifici e raggiri posti in essere nel gennaio 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. 2.1. Va premesso che la Corte di appello, nel confermare quanto ricostruito dai giudici di primo grado, ha ritenuto tempestiva la querela in questione presentata dalla persona offesa in data 25/11/2016, assumendo che quest' ultima aveva avuto modo di rendersi conto della condotta truffaldina dell' imputato - il quale si era fatto consegnare in più occasioni delle somme di denaro in vista di una possibile futura assunzione della vittima - solamente dopo il rifiuto dell' imputato di restituire le somme, nel settembre del 2016. Ritiene questa Corte che la motivazione dei giudici territoriali sia corretta in diritto posto che per giurisprudenza pacifica, per la decorrenza del termine di presentazione della querela, occorre che l'offeso abbia conoscenza completa e certa del fatto, apparendo priva di fondamento alcuno la tesi propugnata dall' imputato che intenderebbe fare decorre il dies a quo, per la presentazione della querela, dai primi di agosto 2016, in quanto la persona offesa avrebbe riferito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di essersi in quel periodo resa conto di essere stata truffata. Occorre, invero, osservare che non può ravvisarsi alcun "travisamento della prova". Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 10795 del 16/02/2021 Ud. (dep. 19/03/2021 ) Rv. 281085 - 01). Nel caso in esame, non può in alcun modo parlarsi di "travisamento" delle dichiarazioni del teste Gialanella delle quali la difesa offre una personale e tutt'altro che univoca lettura propugnando una sua "opinabile" interpretazione senza, peraltro tenere conto dell'integrale contenuto di detta deposizione che non conduce affatto alle conclusioni della difesa secondo cui la vittima avrebbe avuto certa contezza della illeceità della condotta già all'inizio dell'agosto 2016. Il ricorrente trascura di considerare come, in ogni caso, dalla menzionata testimonianza non emerge assolutamente con chiarezza le piena consapevolezza della persona offesa di essere state truffata agli inizi di agosto e che secondo la giurisprudenza pacifica, deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (Sez. 6, Sentenza n. 24380 del 12/03/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 264165 - 01).Occorre, pure, considerare che l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226327 - 01). Ciò posto, risultando correttamente applicati dai giudici di merito i principi di diritto di cui sopra ed apparendo del tutto infondate le censure del ricorrente non potendosi configurare alcun travisamento delle dichiarazioni del teste Gialanella per le ragioni anzi cennate, la sentenza, in punto di ritenuta tempestività della querela e di affermazione della responsabilità dell'imputato, è da ritenere immune da censure. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Del tutto correttamente nella fattispecie in esame è stata ritenuta dai giudici di merito la continuazione interna posto che il reato di truffa si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che, quando vengono posti in essere pagamenti in momenti successivi (come avvenuto nel caso in esame), non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto il pagamento complessivo, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione. Le censure appiano, quindi, prive di fondamento alcuno, anche perchè in ogni caso implicanti mere valutazioni in fatto precluse in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 5. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese sostenute della parte civile nel presente giudizio di cassazione in difetto di presentazione di richiesta di liquidazione delle stesse (1) (vedi Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283379). M M r0 Z pq P.Q.M. m- Nz dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 50 z> della somma