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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 27373/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 28468/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del titolare e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] investimenti Srl; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti, ha concluso con la società Lauret i [OSCURATO:SOCIETA] un contratto con cui si impegnava a rifornirsi in via esclusiva di carburante dalla Laureti, esponendo nel luogo di distribuzione marchi di quest’ultima. 2.-Nelcontratto era previsto un patto di prelazione: ove [OSCURATO:SOCIETA] avesse inteso vendere la struttura, o stipulare un nuovo contratto di convenzionamento, avrebbe dovuto farne denuntiatio alla Laureti, che avevadi conseguenza diritto di essere preferita.

Era altresì prevista una clausola penale in caso di risoluzione anticipata del rapporto.

È accaduto che [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato a Laureti la prop osta di acquisto da parte di un terzo, non menzionato, perla somma di 400 mila euro: Laureti, ritenendo eccessivo il prezzo, ha rifiutato di esercitare prelazione.

Tuttavia, [OSCURATO:SOCIETA] ha poi venduto all’impresa [OSCURATO:PERSONA] per 120 mila euro. 3.-Laureti, ritenendo dunque laviolazione del suo diritto di prelazione, ha citato in giudizio sia [OSCURATO:SOCIETA] che Granata, quest’ultimo in quanto partecipedella violazionedel diritto di prelazione.

Il Tribunale di Vasto, ritenendo violato il diritto di prelazione, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, ed a l pagamento della penale, ma ha ritenuto estraneo all’accordo Granata, rigettando la domanda proposta nei suoi confronti.

La Corte di Appello diL’Aquila ha parzialmente riformato questa decisione, quanto alla posizionedi Granata, che invece è stato ritenuto consapevole della esistenza della prelazione e responsabile solidale con [OSCURATO:SOCIETA], rimasta contumace in appello.4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la società [OSCURATO:PERSONA], che, oltre al controricorso, ha depositato memoria.

Considerato che 5.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. nonché 1218 c.c. e 100 c.p.c.

La censura è la seguente.

La lettera con cui si è fatta la denuntiatio conteneva una dichiarazione di risoluzione anticipata del contratto : [OSCURATO:SOCIETA] comunicava a L a ureti che il contratto sarebbe cessato al 31.1.2011 “per problemi di salute”, seguiva poi la comunicazioneche c’era una offerta di acquisto da parte di terzi a 400 mila euro.

Secondo la ricorrente, i giudici di appello non hanno correttamente interpretato questa comunicazione, o meglio, non ne hanno tenuto conto integralmente, in quanto essa conteneva, come si è detto, una disdetta anticipata, che, se fosse stata tenuta in considerazione,avrebbe portato i giudici di merito ad avvedersi che il contratto era già sciolto quando la denuntiatio è stata fatta e che dunque non poteva postularsi alcuna violazione del diritto di prelazione, che presuppone invece che il contratto in cui è inserita sia in essere.

Il motivo è inammissibile.

Non risulta invero dedottoquale sarebbe stato il criterio ermeneutico che la corte di merito avrebbe dovuto utilizzare per intendere correttamente la dichiarazione in questione, essendoinammissibile il motivo che si traduca nella mera contrapposizione di una interpretazione rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito (Cass. 9461/ 2021).

Senza sottacersi che ove ladichiarazione fosse intesa come un’ anticipata risoluzione, non si capirebbe perché essa contenga poi la denuntiatio: se si intende risolvere il contratto anzitempo non v’è motivo di rispettare la prelazione, che invece presuppone che il contratto continui.

Né,infine, può sostenersi che la decisione impugnata sia incorsa in omesso esame del documento, per quello che rileva una tale censura, posto che invece il documentola corte di merito l’ha esaminato e d ha ritenuto che contenesse una vera e propria denuntiatio.6.- Con il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 2043 c.c. e d egli articoli 1218, 2055, 2697 c.c.

Con tale motivo contesta l’attribuzionedi responsabilitàsolidale a Granata, sostenendoche erroneamente la corte di merito l’ha ritenuta consapevole della prelazionee concorrente nell’inadempimento.

Più precisamente, la ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano ravvisato la sua concorrente responsabilità nella violazione della prelazione in modo apodittico, senza indicare una qualche prova, che in realtà non vi era, del coinvolgimento nell’inadempimento dell’obbligo di consentire la relazione al concessionario.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha dato conto (p. 17) delle ragioni su cui ha fondatoil suo accertamento in fatto: il terzo, ossia l’attuale ricorrente, era concorrente nell’inadempimentodella prelazione in quanto sapeva della sua esistenza, ma soprattuttoha concorso nella violazione in quanto, pur avendo indicato un certo prezzo nell’atto di vendita (diverso peraltro dal preliminare), ha poi esibito in giudizio una controdichiarazioneper dimostrare che quel prezzo era simulato.

Dunque, la conclusioneè motivata sulla base di elementi presuntivi, il cui valore indiziario peraltro non è qui contestato, limitandosi la ricorrente a sostenere che la conclusione (conoscenza della prelazione) è stata assunta senza alcun elemento di supporto. 7.-Con il terzo motivo prospetta la violazione degli articoli 1224, 1226, 1453, 1382 e 2697 c.c.

Secondo la ricorrente la corte avrebbe riconosciutoun danno da violazione della prelazione,senza che fosse stata fornita alcuna prova, né la stima poteva effettuarsi sulla base della penale, riferita allo scioglimento anticipato.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha correttamente ritenuto che la violazione della prelazione abbia comportato altresì la risoluzione anticipata del contratto, con conseguente applicazionedella clausola penale.

Quanto ai danni da perdita della possibilità di esercitare la prelazione, risulta che la Laureti ha depositato consulenza di parte, non contestata, ed utilizzata dai giudici di merito per accertare e stimare i danni, oltre agli altri elementi indicati nella motivazione a pagina 15 e ss. 8.-Con il quarto motivo denunzia violazione degli articoli 1362 e ss. cc. n onché 2558 e 1209 c.c.

La ricorrente è stata altresì condannata a restituire a Laureti alcuni beni che erano di proprietà di quest’ultima.

Sostiene la ricorrente di avere fatto offerta di consegna, rifiutata ingiustificatamente dalla Laureti, con la conseguenza che non può prospettarsi alcun inadempimento all’obbligo di restituzione.

Il motivo è inammissibile.

Esso postula un fatto contrastante con quello accertato dai giudici di merito, i quali, a pagina 20, motivano la soluzione assunta, dicendo che la mera offerta non formale non costituisce adempimento dell’obbligo di riconsegna, rectiusnon è liberatoria, e che non v’è prova dell’effettiva consegna dei beni.

Affermare, per contro, che l’offerta è liberatoria, ma senza dimostrare che è stata effettuata, al contrario di quanto assunto dai giudici di merito, nelle forme previste dagli articoli 1208 e ss. c.c., costituisce mera contraddizione della decisione impugnata, senza però motivi di censura autonomi.

Il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6200,00 euro, oltre 200,00 per esborsi e spese generali di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 28468/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del titolare e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] investimenti Srl; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti, ha concluso con la società Lauret i [OSCURATO:SOCIETA] un contratto con cui si impegnava a rifornirsi in via esclusiva di carburante dalla Laureti, esponendo nel luogo di distribuzione marchi di quest’ultima. 2.-Nelcontratto era previsto un patto di prelazione: ove [OSCURATO:SOCIETA] avesse inteso vendere la struttura, o stipulare un nuovo contratto di convenzionamento, avrebbe dovuto farne denuntiatio alla Laureti, che avevadi conseguenza diritto di essere preferita. Era altresì prevista una clausola penale in caso di risoluzione anticipata del rapporto. È accaduto che [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato a Laureti la prop osta di acquisto da parte di un terzo, non menzionato, perla somma di 400 mila euro: Laureti, ritenendo eccessivo il prezzo, ha rifiutato di esercitare prelazione. Tuttavia, [OSCURATO:SOCIETA] ha poi venduto all’impresa [OSCURATO:PERSONA] per 120 mila euro. 3.-Laureti, ritenendo dunque laviolazione del suo diritto di prelazione, ha citato in giudizio sia [OSCURATO:SOCIETA] che Granata, quest’ultimo in quanto partecipedella violazionedel diritto di prelazione. Il Tribunale di Vasto, ritenendo violato il diritto di prelazione, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, ed a l pagamento della penale, ma ha ritenuto estraneo all’accordo Granata, rigettando la domanda proposta nei suoi confronti. La Corte di Appello diL’Aquila ha parzialmente riformato questa decisione, quanto alla posizionedi Granata, che invece è stato ritenuto consapevole della esistenza della prelazione e responsabile solidale con [OSCURATO:SOCIETA], rimasta contumace in appello.4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la società [OSCURATO:PERSONA], che, oltre al controricorso, ha depositato memoria. Considerato che 5.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. nonché 1218 c.c. e 100 c.p.c. La censura è la seguente. La lettera con cui si è fatta la denuntiatio conteneva una dichiarazione di risoluzione anticipata del contratto : [OSCURATO:SOCIETA] comunicava a L a ureti che il contratto sarebbe cessato al 31.1.2011 “per problemi di salute”, seguiva poi la comunicazioneche c’era una offerta di acquisto da parte di terzi a 400 mila euro. Secondo la ricorrente, i giudici di appello non hanno correttamente interpretato questa comunicazione, o meglio, non ne hanno tenuto conto integralmente, in quanto essa conteneva, come si è detto, una disdetta anticipata, che, se fosse stata tenuta in considerazione,avrebbe portato i giudici di merito ad avvedersi che il contratto era già sciolto quando la denuntiatio è stata fatta e che dunque non poteva postularsi alcuna violazione del diritto di prelazione, che presuppone invece che il contratto in cui è inserita sia in essere. Il motivo è inammissibile. Non risulta invero dedottoquale sarebbe stato il criterio ermeneutico che la corte di merito avrebbe dovuto utilizzare per intendere correttamente la dichiarazione in questione, essendoinammissibile il motivo che si traduca nella mera contrapposizione di una interpretazione rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito (Cass. 9461/ 2021). Senza sottacersi che ove ladichiarazione fosse intesa come un’ anticipata risoluzione, non si capirebbe perché essa contenga poi la denuntiatio: se si intende risolvere il contratto anzitempo non v’è motivo di rispettare la prelazione, che invece presuppone che il contratto continui. Né,infine, può sostenersi che la decisione impugnata sia incorsa in omesso esame del documento, per quello che rileva una tale censura, posto che invece il documentola corte di merito l’ha esaminato e d ha ritenuto che contenesse una vera e propria denuntiatio.6.- Con il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 2043 c.c. e d egli articoli 1218, 2055, 2697 c.c. Con tale motivo contesta l’attribuzionedi responsabilitàsolidale a Granata, sostenendoche erroneamente la corte di merito l’ha ritenuta consapevole della prelazionee concorrente nell’inadempimento. Più precisamente, la ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano ravvisato la sua concorrente responsabilità nella violazione della prelazione in modo apodittico, senza indicare una qualche prova, che in realtà non vi era, del coinvolgimento nell’inadempimento dell’obbligo di consentire la relazione al concessionario. Il motivo è infondato. La corte di merito ha dato conto (p. 17) delle ragioni su cui ha fondatoil suo accertamento in fatto: il terzo, ossia l’attuale ricorrente, era concorrente nell’inadempimentodella prelazione in quanto sapeva della sua esistenza, ma soprattuttoha concorso nella violazione in quanto, pur avendo indicato un certo prezzo nell’atto di vendita (diverso peraltro dal preliminare), ha poi esibito in giudizio una controdichiarazioneper dimostrare che quel prezzo era simulato. Dunque, la conclusioneè motivata sulla base di elementi presuntivi, il cui valore indiziario peraltro non è qui contestato, limitandosi la ricorrente a sostenere che la conclusione (conoscenza della prelazione) è stata assunta senza alcun elemento di supporto. 7.-Con il terzo motivo prospetta la violazione degli articoli 1224, 1226, 1453, 1382 e 2697 c.c. Secondo la ricorrente la corte avrebbe riconosciutoun danno da violazione della prelazione,senza che fosse stata fornita alcuna prova, né la stima poteva effettuarsi sulla base della penale, riferita allo scioglimento anticipato. Il motivo è infondato. La corte di merito ha correttamente ritenuto che la violazione della prelazione abbia comportato altresì la risoluzione anticipata del contratto, con conseguente applicazionedella clausola penale. Quanto ai danni da perdita della possibilità di esercitare la prelazione, risulta che la Laureti ha depositato consulenza di parte, non contestata, ed utilizzata dai giudici di merito per accertare e stimare i danni, oltre agli altri elementi indicati nella motivazione a pagina 15 e ss. 8.-Con il quarto motivo denunzia violazione degli articoli 1362 e ss. cc. n onché 2558 e 1209 c.c. La ricorrente è stata altresì condannata a restituire a Laureti alcuni beni che erano di proprietà di quest’ultima. Sostiene la ricorrente di avere fatto offerta di consegna, rifiutata ingiustificatamente dalla Laureti, con la conseguenza che non può prospettarsi alcun inadempimento all’obbligo di restituzione. Il motivo è inammissibile. Esso postula un fatto contrastante con quello accertato dai giudici di merito, i quali, a pagina 20, motivano la soluzione assunta, dicendo che la mera offerta non formale non costituisce adempimento dell’obbligo di riconsegna, rectiusnon è liberatoria, e che non v’è prova dell’effettiva consegna dei beni. Affermare, per contro, che l’offerta è liberatoria, ma senza dimostrare che è stata effettuata, al contrario di quanto assunto dai giudici di merito, nelle forme previste dagli articoli 1208 e ss. c.c., costituisce mera contraddizione della decisione impugnata, senza però motivi di censura autonomi. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6200,00 euro, oltre 200,00 per esborsi e spese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Sentenza Cassazione n. 27373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris