CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 37478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21353/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 168, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA CAMPOBASSO, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO n. 40/2021depositata il 21/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Condecreto emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Prefetto di Campobasso ha ordinato l’espulsione dal territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Pace, adito dallo straniero, ha rigettato il ricorso con il decreto in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA]: - nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell’art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010); - nel c aso in esame non risulta effettuata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, questo risulta rivolto al Prefetto, ma spedito dal difensore costituito del ricorrente a mezzo del servizio postale alla Prefettura di Campobasso presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma; - pertanto, poiché nella presente ipotesi non si registrano vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla vocatio in ius, ma solo della sua notificazione, ne va disposta la rinnovazione (Cass. n. 12665 del 2019); - va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso alPrefetto di Campobasso nel suo Ufficio. P.Q.M. - Rinvia a n uovo r uolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Campobasso nel suo Ufficio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. -Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Così