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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1977

Cassazione n. 42929/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1977 avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, rigettando la preventiva richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per saltum in Cassazione avverso la sentenza, lamentando violazione di legge in ordine al diniego della sospensione con messa alla prova.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe " dovuto accogliere l'istanza di essere messo alla prova presso il Comune di Montevago", non deduce alcuna violazione di legge.

Né il ricorso può essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., non essendo stato dedotto neppure un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1977 avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, rigettando la preventiva richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per saltum in Cassazione avverso la sentenza, lamentando violazione di legge in ordine al diniego della sospensione con messa alla prova. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe " dovuto accogliere l'istanza di essere messo alla prova presso il Comune di Montevago", non deduce alcuna violazione di legge. Né il ricorso può essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., non essendo stato dedotto neppure un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 42929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris