CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 39332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 giugno 2022, con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni personali, commessi il 4 agosto 2021, condannandolo alla pena di anni 12 e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'accertamento del dolo del fatto ascritto come tentato omicidio, e, con il secondo motivo, in relazione all'applicazione della recidiva; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione - che evidenziato, in termini non censurabili, le modalità della condotta significative di animus necandi -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo non è consentito, in quanto riguarda punto della decisione non oggetto di impugnazione con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre