CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 27746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3KUNOVIC RUZA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di ventisette distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte - condanne per reati contro il patrimonio, rispettivamente furti, anche con violenza alle persone, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e false informazioni risalenti ad un arco temporale che va dal 1999 al 2005- poste in essere in quattro regioni diverse, estemporaneamente ed in ragione di una generica scelta di vita delinquenziale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalul:azione di profili in fatto, non consentita in sede di legittimità Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,esricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammend