CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla configurabilità dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 5,6). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/20