CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,i',/9/vev9t2A 7,: 9! »F/M r'/(TE/Vi udito tf difeRsege I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 6 maggio 2022 che, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Matera il 19 marzo 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 29 gennaio 2019, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Pisticci), come da decreto del 7 marzo 2018 del Tribunale di Matera (notificatogli il 16 ottobre 2018 e confermato in appello in data 17.10.2019), era stato rinvenuto nel territorio del Comune di Bernalda. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice della cognizione avrebbe omesso di considerare che la Corte di cassazione il 10 giugno 2020 aveva annullato con rinvio il provvedimento con il quale era stata applicata a Benedetto la misura di prevenzione, dopo aver rilevato che non risultava accertata in capo allo stesso la sussistenza della pericolosità sociale, sicché l'annullamento della misura di prevenzione ha avuto efficacia ex tunc fin dal momento dell'emissione del provvedimento, con la conseguenza che non sussisteva l'obbligo di osservare la prescrizione suindicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto evidenziare che/ in tema di incidente di esecuzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, formulata sulla base della indicazioni interpretative contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in merito alla categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del citato d.lgs., trattandosi di una verifica, non già del contenuto della sentenza, quanto della perdurante "base legale" del provvedimento presupposto dell'illecito penale che è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996). La misura di prevenzione è stata notificata a Benedetto il 16.10.2018, sicché la violazione del 29.1.2019 è avventa in costanza di efficacia della misura che non è mai stata revocata dal giudice della misura di prevenzione. Con la sentenza del 10.6.2020 la Cassazione ha annullato il provvedimento genetico per l'inquadramento della pericolosità posta a base della misura nell'ambito dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Con la sentenza della Sez. 2, n. 38856 del 28/09/2021, la Cassazione ha poi annullato il decreto della Corte di appello di Salerno del 23.9.2020, che aveva inquadrato il ricorrente nella categoria di pericolosità di cui alla lett. c) dello stesso articolo 1 e per non aver rispettato le indicazioni date dalla precedente sentenza del 10.6.2020. Da ultimo la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio in data 26.1.2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la misura di prevenzione essendo stata ridotta ad un anno, era cessata al momento della pronuncia. In definitiva non vi è stata una revoca della misura di prevenzione, bensì soltanto l'annullamento della motivazione del provvedimento impositivo della misura per profili di inquadramento giuridico, sicché non è venuta mai meno l'efficacia del decreto applicativo della misura di prevenzione. In data 19 marzo 2019, quindi, l'imputato aveva l'obbligo di osservare le prescrizioni e i divieti imposti con la misura di prevenzione il cui decreto applicativo gli era stato notificato da meno di un anno, il 16 ottobre 2018. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen