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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37382/2022

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uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che i motivi con i guaii si contesta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che ha evidenziato che lo stato di necessità non era provato e che i motivi a delinquere, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi pregiudizi penali impedivano di riconoscere marginale disvalore alla condotta dell'imputato, anche tenuto conto della componente di spregiudicatezza della stessa.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che i motivi con i guaii si contesta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che ha evidenziato che lo stato di necessità non era provato e che i motivi a delinquere, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi pregiudizi penali impedivano di riconoscere marginale disvalore alla condotta dell'imputato, anche tenuto conto della componente di spregiudicatezza della stessa. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 37382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris