CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27111/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente sul ricorso incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 246/2022 depositata i l 02/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda attiene a somministrazione di acqua potabile da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.La domanda da quest’ultima nei confronti della prima proposta di accertamento della non debenza della somma dalla medesima richiesta a titolo di conguaglio per partite pregresse per il periodo 2005-2011 è stata accolta dal Tribunale di Nuoro con sentenza successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari n. 353 del 2022. 3.Avverso la suindicata pronun z ia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo illustrato da memoria. 4.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con unico motivo la ricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 142, 154 d.lgs. n. 152 del 2006, 9 Direttiva 2000/60/CE, 21 D.L. n. 201 del 2011, conv. Con modif. nella L. n. 214 del 2011, 10 D.L. n. 70 del 2011, conv. Con modif. nella L. n. 106 del 2011, 3 D.P.C.M. 22/7/2012, 1339 c.c. 6.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso l’ammissibiltà del recupero dei costi sostenuti dal gstore in periodi antecedenti all’introduzione della tariffa applicta agli utenti del servizio idrico entrati di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c. . 7.Lamenta che il Giudice dell’appello, in aperta violazione della normativa di riferimento, ha censurato condotte del Gestore pienamente attuative …: (i) della normativa in ordine alla gestione del servizio idrico integrato e alla potestà regolatorie in materia …; (ii) dei principi che ispirano, anche a livello sovranazionale ( art. 9 Dir. 2000/60/CE ), la composizione della tariffa nel settore idrico (“full cost recovery”); (iii) degli specifici provvedimenti adottati dalle competenti Autorità di settore ( Delibera ARERA n. 643 del 2013; Delibera EGAS n. 18 del 2014 ) sulla scorta dei principi che fondano la gestione del sservizio idrico integrato . 8.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 9.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora", peraltro solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, dovendo escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestioneefficiente, dovendosi in sostanza escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio. Diversamente, il piano tariffario risulterebbe invero incoerente rispetto alla ragione che permea il quadro regolat ore dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa; dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi; dalla misurabilità oggettiva; dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica ( v. Cass., 22/2/2023, n. 5492 ). Grava sull’ente gestore del servizio idrico l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa ( v. Cass., 17/2/2023, n. 5127 ). Orbene, nell’affermare che non vi è spazio per opporre … il corretto esercizio del potere amministrativo di determinare la tariffa in misura equilibrata rispetto ai costi “ora per allora”, in quanto i conguagli che ne derivano vanno ad incidere sul corrispettivo della prestazione già esaurita e remunerata, corrispettivo che l’ente gestore pretenderebbe di integrare al solo scopo di riequilibrare i costi “non contemplati nelle precedenti determinazioni tariffarie -nel rispetto del limite di prezzo K- e per tale ragione recuperati sotto forma di conguagli regolatori” , la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Attesa l’ammissibilità, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, del recupero dei costi ora per allora, deve ritenersi pertanto legittimo il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio, tali non potendo d’altro canto considerarsi quelli scaturenti dalla cattiva gestione del servizio de quo. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il ricorso incidentale, consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata senten