CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 1980
Cassazione n. 23319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1980 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13/06/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento al secondo motivo con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 13 giugno 2022 ha confermato quella del Tribunale di Fermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione - con il beneficio della sospensione condizionale - in relazione al delitto di minaccia a pubblico ufficiale (fatto commesso nel luglio del 2013). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo tre motivi. Con il primo motivo eccepisce inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per difetto di notifica all'imputato dell'estratto della sentenza di primo grado depositata oltre il termine stabilito nel dispositivo, in violazione dell'art. 548 cod. proc. pen. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per l'inosservanza della legge processuale in virtù della mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione per l'udienza in appello; ciò in quanto si è proceduto ai dell'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen., nonostante il legale fosse difensore d'ufficio e non di fiducia. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata emerge che alla data della sua pronuncia - 13 giugno 2022 - il reato non era prescritto (tenuto conto dei periodi di sospensione del relativo corso il termine ex art. 157 cod. pen. è indicato al 22 agosto 2022), di tal che manifestamente infondato è il terzo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, questa Corte ha ritenuto che poiché l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio", essa deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844). La soluzione non muta anche aderendo al più recente - e condivisibile - indirizzo secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta sì una nullità a regime intermedio ma tale vizio, ove ritualmente eccepito, non è sanato dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (così Sez. 2, n. 5888 2277. dell'11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526). Nella specie, infatti, tale profilo non è stato dedotto con l'atto di appello, di tal che la relativa nullità è in ogni caso sanata. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra •questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (Sez. 5 n. 17066 del 08/11/2021, Ladisernia, Rv. 282993). Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che il difensore dell'imputato ([OSCURATO:PERSONA]) era stato nominato di ufficio - e non di fiducia - di tal che la notifica del decreto di citazione in appello al predetto, quale domiciliatario dell'appellante, risulta integrare la nullità suindicata. 4. Tale profilo è peraltro superato dall'intervenuta prescrizione del reato, rilevabile attesa la fondatezza del secondo motivo, intervenuta nell'agosto del 2022, di tal che, non emergendo la sussistenza di evidenti cause di proscioglimento nel merito, si impone annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per tale causa. 5. Infatti, il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento (ex multis, Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022 - dep. 2023, Raciti, Rv. 284300 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz