CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inannmissibilita del ricorso con le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. uditi i difensori: - E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. - E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Deposita nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento, decidendo quale giudice dell'appello in data 20 aprile 2021, ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], 1'8 novembre 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione ad imputazione di lesioni personali colpose, con violazione di norme sulla circolazione stradale, in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso il 20 giugno 2013. Per l'effetto, il Tribunale sannita ha assolto la Lisone perché il fatto non costituisce reato. 1.1. L'episodio per cui si procede si verificava in [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza di un'intersezione tra [OSCURATO:PERSONA] e la S.P. n. 76: secondo l'editto imputativo, la Lisone, alla guida della propria autovettura, procedeva a velocità stimata come eccessiva in rapporto all'approssimarsi di un incrocio; in corrispondenza con quest'ultimo, collideva con l'autovettura della [OSCURATO:PERSONA], che stava impegnando l'incrocio senza rispettare il segnale di stop e si dirigeva a sinistra verso [OSCURATO:PERSONA]; dall'impatto conseguivano le lesioni di cui in atti a carico della [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali il Giudice di Pace, reputato il concorso di colpa della Lisone a causa della velocità dalla stessa tenuta (reputata inidonea a consentirle di mantenere il controllo sull'autovettura da lei condotta), condannava l'imputata nei termini anzidetti. 1.2. Il Tribunale é pervenuto invece all'assoluzione dell'imputata, rilevando che - a fronte della condotta giudicata certamente colposa della persona offesa, che non aveva rispettato l'obbligo di fermarsi - non vi era prova adeguata della colpevolezza della Lisone, in assenza di elementi atti a stabilire quale fosse la velocita dalla stessa tenuta, non ricavabile dai soli danni riportati dai veicoli; verosimilmente, osserva il Tribunale, il sinistro é stato cagionato dal fatto che l'imputata si era vista improvvisamente tagliare la strada dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre, ai soli effetti civili, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto corredato da un'ampia premessa (in cui si riportano testualmente sia la querela proposta dalla ricorrente, sia le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado) e articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], a fronte del fatto che - come correttamente argomentato dal primo giudice, della cui sentenza si riporta un ampio passo - la precedenza accordata all'imputata non la esonerava dall'obbligo di moderare l'andatura in prossimità di un incrocio:andatura che era stata giudicata eccessiva sulla base dei gravi danni riportati dai veicoli in seguito all'impatto. 2.2. Con il secondo motivo, a sua volta dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, la deducente si duole della valutazione di imprevedibilità, da parte dell'imputata, della condotta attribuita alla vittima per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe fermata allo stop e avrebbe invaso la carreggiata della strada principale; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata trascura di considerare che lo scontro delle autovetture non avvenne subito dopo lo stop, ma dopo l'area di incrocio e precisamente nel punto di svolta della provinciale verso Telese/[OSCURATO:PERSONA]; inoltre sono infondate le censure del Tribunale a proposito della velocità del mezzo condotto dalla Lisone in quanto, differentemente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non vi era necessità di accertare la forza cinetica dei due automezzi, atteso che l'Audi ne era priva, non avendo sostanzialmente, alcuna velocità, e che addirittura essa arretrò a seguito dell'urto, mentre la vettura dell'imputata proseguì addirittura venti metri dopo il punto d'urto. Contesta poi quanto affermato nella sentenza impugnata circa la rilevanza del fatto che l'auto condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva la terza marcia innestata, e quindi non si era arrestata allo stop. 3. A seguito della requisitoria scritta, con la quale il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso stesso. Va dato atto, infine, che il difensore dell'imputata, in sede di discussione, oltre a chiedere che il ricorso venga respinto ha depositato nota spese, chiedendo la rifusione delle stesse da parte della ricorrente. 4. Ambedue i motivi di ricorso, sebbene proposti formalmente anche per violazione di legge, risultano in realtà esclusivamente volti ad aggredire il percorso motivazionale della sentenza impugnata sotto il profilo della ricostruzione della dinamica dell'incidente, in termini che non sono però consentiti in sede di legittimità con particolare riguardo all'impugnazione delle sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, in relazione alle quali - come é noto - il ricorso può essere proposto soltanto per eccesso di potere o per violazione di legge sostanziale o processuale (artt. 606, comma 2-bis cod.proc.pen. e 39-bis D.Lgs. 274/2000). Quanto poi al primo motivo di ricorso, esso é inammissibile anche per un evidente difetto di specificità. Esso, infatti, si risolve nella testuale e pedissequa trascrizione di un passo motivazionale della sentenza di primo grado, che costituisce sostanzialmente l'unico supporto motivazionale al motivo in esame, difettando invece qualsiasi apporto argomentativo da parte della ricorrente in ordine alla tesi che la stessa intendeva sostenere. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A fronte della richiesta di rifusione delle spese avanzata dal difensore dell'imputata, a norma dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio tra le parti: a ben vedere infatti, in sede di discussione, anche la difesa dell'imputata, lungi dal confutare il ricorso della parte civile sotto il profilo della violazione di legge, si é incentrata esclusivamente sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente, ossia su questioni di merito precluse al vaglio di questa Corte, non fornendo così alcun sostanziale apporto alla decisione della causa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2022. ~/Il Consigliere es nsore Il Presidente (Giuseppe4 ch) ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSr.T.',"