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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11554/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30947/25 Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, dando conto di avere condiviso le ragioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche l'applicazione della recidiva, stante la gravità delle condotte ed il numero ed epoca dei precedenti penali; con riguardo alla richiesta di pena sostitutiva trattandosi dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dopo l'entrata in vigore della riforma non trova applicazione la disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs 150/2022, e pertanto era necessario che la questione fosse stata devoluta alla Corte di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702); ritenuto a tale riguardo che il motivo di appello come anche quello qui riproposto in sede di ricorso per cassazione contiene solo riferimenti astratti alla ratio della riforma legislativa senza indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare nel caso concreto l'irrogazione di una pena sostitutiva, e che ciò rende del tutto inammissibile il motivo di ricorso per genericità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11554- ?6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3896/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30947/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30947/25 Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, dando conto di avere condiviso le ragioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche l'applicazione della recidiva, stante la gravità delle condotte ed il numero ed epoca dei precedenti penali; con riguardo alla richiesta di pena sostitutiva trattandosi dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dopo l'entrata in vigore della riforma non trova applicazione la disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs 150/2022, e pertanto era necessario che la questione fosse stata devoluta alla Corte di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702); ritenuto a tale riguardo che il motivo di appello come anche quello qui riproposto in sede di ricorso per cassazione contiene solo riferimenti astratti alla ratio della riforma legislativa senza indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare nel caso concreto l'irrogazione di una pena sostitutiva, e che ciò rende del tutto inammissibile il motivo di ricorso per genericità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30947/25 Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, dando conto di avere condiviso le ragioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche l'applicazione della recidiva, stante la gravità delle condotte ed il numero ed epoca dei precedenti penali; con riguardo alla richiesta di pena sostitutiva trattandosi dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dopo l'entrata in vigore della riforma non trova applicazione la disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs 150/2022, e pertanto era necessario che la questione fosse stata devoluta alla Corte di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702); ritenuto a tale riguardo che il motivo di appello come anche quello qui riproposto in sede di ricorso per cassazione contiene solo riferimenti astratti alla  ratio  della riforma legislativa senza indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare nel caso concreto l'irrogazione di una pena sostitutiva, e che ciò rende del tutto inammissibile il motivo di ricorso per genericità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.       [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11554- ?6 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3896/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 30947/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30947/25 Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, dando conto di avere condiviso le ragioni che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche l'applicazione della recidiva, stante la gravità delle condotte ed il numero ed epoca dei precedenti penali; con riguardo alla richiesta di pena sostitutiva trattandosi dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dopo l'entrata in vigore della riforma non trova applicazione la disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs 150/2022, e pertanto era necessario che la questione fosse stata devoluta alla Corte di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702); ritenuto a tale riguardo che il motivo di appello come anche quello qui riproposto in sede di ricorso per cassazione contiene solo riferimenti astratti alla  ratio  della riforma legislativa senza indicare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare nel caso concreto l'irrogazione di una pena sostitutiva, e che ciò rende del tutto inammissibile il motivo di ricorso per genericità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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