CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32836/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Patti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto che la Corte di cassazione, qualificata l’impugnazione come reclamo,disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 11 ottobre 2025, comunicato al difensoredella persona offesa il 14 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Patti ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nell’interessedella persona offesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la richiesta diarchiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento iscritto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., e hadisposto l’archiviazione del procedimento. Il Pubblico Ministero aveva chiestol’archiviazione ritenendo non ravvisabili gli estremi del reato di diffamazione, sulrilievo che l’indagata aveva contestato l’operato del legale incaricato all’ordine diappartenenza e ad altri organi sovraordinati non con volontà diffamatoria, ma alfine di segnalare una ritenuta non idonea gestione del mandato professionale.Con l’opposizione all’archiviazione si assumeva che la segnalazione del 25aprile 2025 – con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al detto avvocatoun comportamento “poco professionale” e privo della “trasparenza che ci si aspettada un rappresentante legale”, nonché la “mancata risposta a richieste ripetute diinformazioni e rimborso” – avesse natura diffamatoria: tanto più reiterandoanaloga segnalazione del 20 novembre 2024 al Consiglio dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] (definita dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] conprovvedimento del 13 febbraio 2025 di declaratoria di manifesta infondatezza) edessendo la stessa stata trasmessa a soggetti estranei alla competenza disciplinareforense (quali i singoli componenti del menzionato Consiglio Distrettuale diDisciplina [OSCURATO:PERSONA] che avevano partecipato alla seduta del 13 febbraio 2025, ilConsiglio [OSCURATO:PERSONA], il Ministero della Giustizia e l’A.N.A.C.). A sostegnodi tale assunto, la persona offesa richiamava anche il provvedimento con cui ilConsiglio [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile l’esposto in questionein quanto estraneo al suo sindacato ispettivo.L’opponente deduceva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito anche inviolazione dei limiti di verità, pertinenza e continenza, poiché il provvedimento delConsiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2025 aveva dato atto che lasegnalante era stata informata delle iniziative e degli esiti delle attivitàprofessionali svolte dal proprio legale.L’opponente chiedeva pertanto la prosecuzione delle indagini preliminari,indicando, in particolare, l’acquisizione della documentazione relativa alprocedimento disciplinare n. 170/2024 e all’esposto del 25 aprile 2025 presso ilConsiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], il COA di Messina, il ConsiglioNazionale [OSCURATO:PERSONA], il Ministero della Giustizia e l’A.N.A.C.; l’interrogatoriodell’indagata; l’assunzione di sommarie informazioni dei componenti del ConsiglioDistrettuale di [OSCURATO:PERSONA] destinatari dell’esposto, nonché della persona offesa.Come detto, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto comunquel’archiviazione, ritenendo la segnalazione quale esercizio di un diritto di critica,preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni deontologiche (conoggetto circoscritto allo specifico mandato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senzaargumenta ad hominem, con rispetto, quantomeno putativo, del nucleo fattualeposto a fondamento della segnalazione), essendo irrilevante, sul piano penale, lasua declaratoria di manifesta infondatezza e anche il suo invio ad altre autorità(finalizzato, seppur in modo improprio, a sollecitare un loro sindacato sull’operatodel Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]).Il giudice ha pertanto ritenuto che non vi fosse spazio per la prosecuzionedelle indagini, né per la formulazione dell’imputazione coatta, apparendo lacondotta scriminata dall’esercizio del diritto di critica ai sensi dell’art. 51 cod. pen.e mancando l’indicazione di indagini suppletive tali da modificare le risultanze delleindagini già compiute.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce abnormità funzionale per eccesso dipotere nella fase di opposizione alla richiesta di archiviazione. Secondo ilricorrente, il decreto avrebbe dichiarato inammissibile l’opposizione sulla base diuna valutazione di merito relativa alla sussistenza della scriminante di cui all’art.51 cod. pen. e all’assenza di dolo, anticipando profili estranei al perimetro delcontrollo di ammissibilità dell’opposizione. Il ricorrente richiama la giurisprudenzasecondo cui il Giudice per le indagini preliminari, ai fini dell’ammissibilitàdell’opposizione, deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di provaindicati, senza effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito dell’investigazionesuppletiva richiesta. Nel caso di specie, l’opposizione avrebbe indicato specificheinvestigazioni – acquisizione di documentazione, interrogatorio dell’indagata,sommarie informazioni di soggetti terzi – la cui pertinenza e rilevanza sarebberostate ignorate sulla base di valutazioni di merito precluse nella presente fase.2.2. Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, nullità per error inprocedendo e violazione dei limiti del controllo di inammissibilità dell’opposizione.Il ricorrente assume che il provvedimento impugnato avrebbe violato gli artt. 409e 410 cod. proc. pen., poiché, invece di limitarsi alla verifica della pertinenza edella rilevanza delle investigazioni suppletive, avrebbe anticipato una valutazionedi merito sull’esito delle stesse, impedendo la fissazione dell’udienza camerale ela piena esplicazione del contraddittorio.2.3. Con il terzo motivo si deduce, in via ulteriormente subordinata,insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutaapplicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica e all’omesso esamedi fatti decisivi idonei a escluderne i presupposti. Si sarebbe omesso di considerareche le affermazioni contenute negli esposti dell’indagata erano state dichiaratemanifestamente infondate dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] diMessina, perché smentite dagli stessi atti prodotti dall’esponente. Deduce, inoltre,che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso l'esame di fatti decisivicontenuti nella segnalazione del 25 aprile 2025, limitandosi a valutarnel'intitolazione senza avvedersi che il contenuto travalicava l'alveo istituzionale,includendo minacce di coinvolgimento della stampa e offese personali idonee aescludere la continenza e la funzionalità disciplinare della condotta, tanto piùessendo dirette pure a soggetti terzi, incompetenti in materia deontologica.3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., sulleconclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto che la Corte,qualificata l’impugnazione come reclamo, disponga la trasmissione degli atti alTribunale di Patti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis,comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Patti incomposizione monocratica.2. Il provvedimento impugnato è un decreto di archiviazione con il quale ilGiudice per le indagini preliminari, a fronte dell’opposizione proposta dalla personaoffesa, ha contestualmente dichiarato la stessa inammissibile.Le censure articolate dal ricorrente, pur formalmente prospettate anchesotto il profilo dell’abnormità, denunciano, nella loro sostanza, l’illegittimità delladeclaratoria di inammissibilità dell’opposizione, perché adottata – secondol’assunto difensivo – fuori dai casi consentiti dall’art. 410 cod. proc. pen. e sullabase di una valutazione anticipata del merito della notizia di reato.Tale vizio trova oggi specifica disciplina nell’art. 410-bis cod. proc. pen.La disposizione prevede che il decreto di archiviazione è nullo se, essendostata presentata opposizione, il giudice ometta di pronunciarsi sulla suaammissibilità o dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanzadell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. (ovvero di omessa indicazione dell'oggettodella investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova); nei casi di nullitàprevisti dai commi 1 e 2, l’interessato può proporre reclamo entro quindici giornidalla conoscenza del provvedimento, e il Tribunale provvede con ordinanza nonimpugnabile.Ne consegue che la doglianza relativa alla indebita declaratoria diinammissibilità dell’opposizione non è più deducibile mediante ricorso diretto percassazione, ma deve essere veicolata attraverso il reclamo previsto dall’art. 410-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv.282825-01; Sez. 6, ord. n. 23259/2024, ud. 29/05/2024; Sez. 2, ord. n.29332/2025, ud. 10/07/2025).3. Né la qualificazione del provvedimento come abnorme, prospettata dalricorrente, consente di pervenire a diversa conclusione.La mera prospettazione dell’abnormità, infatti, non è sufficiente a radicare lacognizione diretta della Corte di cassazione quando la doglianza, depurata dallaqualificazione formale datale dalla parte, investa un vizio per il quale l’ordinamentoappresta uno specifico rimedio.La categoria dell’abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispettoal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; essa ricorre, sotto il profilostrutturale, quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall’ordinamentoo lo eserciti in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge,e, sotto il profilo funzionale, quando il provvedimento determini una stasi delprocedimento e l’impossibilità di proseguirlo. La giurisprudenza delle Sezioni Uniteha inoltre chiarito che l’abnormità funzionale va limitata all’ipotesi in cui ilprovvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che si traduca inun atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo; lacategoria resta comunque riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento nonappresti altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento (Sez. U, n. 20569 del18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715-01).Nel caso di specie, il ricorrente censura l’esercizio del potere del Giudice perle indagini preliminari di dichiarare inammissibile l’opposizione alla richiesta diarchiviazione e di disporre l’archiviazione de plano: potere previsto dal sistemaprocessuale, la cui eventuale erronea esplicazione non dà luogo ad abnormità, maalla nullità tipizzata dall’art. 410-bis cod. proc. pen.4. La conclusione è coerente anche con la funzione dell’art. 568, comma 5,cod. proc. pen., che consente di attribuire all’impugnazione la correttaqualificazione giuridica e di trasmettere gli atti al giudice competente.Secondo il principio affermato da Sez. U, ord. n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, Rv. 220221-01 e Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv.287234-02, in tema di impugnazioni, quando un provvedimento giurisdizionale siaimpugnato con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge, il giudice chericeve l’atto deve limitarsi, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., averificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntasimpugnationis, trasmettendo quindi gli atti al giudice competente, in ossequio alprincipio di conservazione dell’impugnazione e al favor impugnationis; restafermo, secondo Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119-01, che laconversione non può derogare alle norme che regolano il mezzo di impugnazioneeffettivamente esperibile.5. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto il 22 ottobre 2025 avversodecreto comunicato il 14 ottobre 2025; esso risulta, dunque, tempestivo rispettoal termine di quindici giorni previsto per il reclamo. Le doglianze proposte, peraltro,coincidono con il nucleo tipico del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen., poichédenunciano che l’opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile fuori dai casiconsentiti e mediante un’indebita valutazione anticipata del merito.Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti devonoessere trasmessi al Tribunale di Patti, competente a provvedere ai sensi dell’art.410-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MQualificato il ricorso ai sensi dell'art. 410 bis, co. 3, cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]