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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 16829/2022

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 9 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica per un importo pari a 7.224,02 euro, aggravato dall'utilizzo di mezzo fraudolento e dall'aver agito su cose esposte alla pubblica fede.

Accertato in Napoli fino al 8 marzo 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto che il reato sia stato a lui ascritto sebbene presso l'appartamento fossero stati rinvenuti solo i suoi familiari.

Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.

4. Con memoria difensiva del 13 aprile 2022 la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che l'abitazione presso la quale è stato accertato il furto di energia elettrica risulta corrispondente, come indicato nella sentenza, all'indirizzo presso il quale l'imputato ha eletto domicilio ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen.

Si tratta, peraltro, di censura già esaminata dalla corte territoriale e congruamente rigettata con motivazione con la quale il ricorso non si confronta, difettando di specificità.

6. Il secondo motivo di ricorso risulta invece fondato in quanto, pur risultando dalla stessa sentenza che con l'atto di appello l'imputato aveva formulato istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'istanza non è stata esaminata.

Tale omissione, concernente un beneficio la cui concessione presuppone una valutazione discrezionale del giudice 2 di merito, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 26 aprile 2022 Ur:PC37

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 9 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica per un importo pari a 7.224,02 euro, aggravato dall'utilizzo di mezzo fraudolento e dall'aver agito su cose esposte alla pubblica fede. Accertato in Napoli fino al 8 marzo 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto che il reato sia stato a lui ascritto sebbene presso l'appartamento fossero stati rinvenuti solo i suoi familiari. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità. 4. Con memoria difensiva del 13 aprile 2022 la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, posto che l'abitazione presso la quale è stato accertato il furto di energia elettrica risulta corrispondente, come indicato nella sentenza, all'indirizzo presso il quale l'imputato ha eletto domicilio ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di censura già esaminata dalla corte territoriale e congruamente rigettata con motivazione con la quale il ricorso non si confronta, difettando di specificità. 6. Il secondo motivo di ricorso risulta invece fondato in quanto, pur risultando dalla stessa sentenza che con l'atto di appello l'imputato aveva formulato istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'istanza non è stata esaminata. Tale omissione, concernente un beneficio la cui concessione presuppone una valutazione discrezionale del giudice 2 di merito, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 26 aprile 2022 Ur:PC37
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