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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44291/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; egi)s OSSERVA

1. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proposto congiuntamente tramite il loro difensore di fiducia, è complessivamente inammissibile poiché, nonostante l'apparente deduzione - nel primo, terzo e, in parte, anche nel quarto motivo di ricorso - di vizi di violazione di legge, vengono, invece, dedotto vizi di motivazione che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), non possono essere proposti avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

E tale disciplina normativa è stata già ritenuta costituzionalmente legittima dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa (cfr. Sez. 5, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417).

Il secondo motivo di censura, poi, palesemente evoca un vizio di motivazione, indeducibile, per quanto sinora esposto.

2. Ritenuto, altresì, che le censure (contenute nei primi tre motivi), relative alla mancata rinnovazione istruttoria in appello di prove decisive, sono generiche e manifestamente infondate, poiché, da un lato, non se ne comprende la confusa ed aspecifica prospettazione, svolta secondo asserzioni astratte e di principio; dall'altro, i motivi di ricorso sono aspecifici, per genericità estrinseca in quanto eludono il confronto con le ampie argomentazioni dei giudici di merito e l'intero complesso della piattaforma probatoria, formata da numerose testimonianze e non solo da quella del teste Scordino, al centro degli attacchi difensivi contenuti anche nel quarto motivo - dedicato ad eccepire un vizio di travisamento probatorio - ma comunque insufficiente, qualora pur venisse espunta, a determinare un'incrinatura nel tessuto di prova a carico del ricorrente (cfr. pagg. 4 e 5, soprattutto, della sentenza impugnata).

Di qui la genericità dell'intera prospettazione difensiva.

Senza contare che, di fondo, tutti i motivi di censura sono, in ogni caso, anche strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché alimentano censure in fatto, volte a sostenere la credibilità dei testimoni in favore della ricorrente e una diversa ricostruzione, quindi, della prova di quanto accaduto.

Come noto, invece, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. ge 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha sottolineato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto credibili i testimoni d'accusa e provata la responsabilità del ricorrente.

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; egi)s OSSERVA 1. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proposto congiuntamente tramite il loro difensore di fiducia, è complessivamente inammissibile poiché, nonostante l'apparente deduzione - nel primo, terzo e, in parte, anche nel quarto motivo di ricorso - di vizi di violazione di legge, vengono, invece, dedotto vizi di motivazione che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), non possono essere proposti avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). E tale disciplina normativa è stata già ritenuta costituzionalmente legittima dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa (cfr. Sez. 5, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417). Il secondo motivo di censura, poi, palesemente evoca un vizio di motivazione, indeducibile, per quanto sinora esposto. 2. Ritenuto, altresì, che le censure (contenute nei primi tre motivi), relative alla mancata rinnovazione istruttoria in appello di prove decisive, sono generiche e manifestamente infondate, poiché, da un lato, non se ne comprende la confusa ed aspecifica prospettazione, svolta secondo asserzioni astratte e di principio; dall'altro, i motivi di ricorso sono aspecifici, per genericità estrinseca in quanto eludono il confronto con le ampie argomentazioni dei giudici di merito e l'intero complesso della piattaforma probatoria, formata da numerose testimonianze e non solo da quella del teste Scordino, al centro degli attacchi difensivi contenuti anche nel quarto motivo - dedicato ad eccepire un vizio di travisamento probatorio - ma comunque insufficiente, qualora pur venisse espunta, a determinare un'incrinatura nel tessuto di prova a carico del ricorrente (cfr. pagg. 4 e 5, soprattutto, della sentenza impugnata). Di qui la genericità dell'intera prospettazione difensiva. Senza contare che, di fondo, tutti i motivi di censura sono, in ogni caso, anche strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché alimentano censure in fatto, volte a sostenere la credibilità dei testimoni in favore della ricorrente e una diversa ricostruzione, quindi, della prova di quanto accaduto. Come noto, invece, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. ge 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha sottolineato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto credibili i testimoni d'accusa e provata la responsabilità del ricorrente. 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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