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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47349/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l'ette/sentire le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (concedendo la detenzione domiciliare generica richiesta in via subordinata), rilevando l'assenza di «traccia in atti di una attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante».

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione in particolare come travisamento degli atti.

Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'assenza di traccia in atti di un'attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante, senza tenere, quindi, conto della documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato presso una parrocchia di Acerra, che era stata depositata in atti e che viene allegata al ricorso.

E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Invero, il ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato, che era stata depositata documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato, che allega al ricorso.

Nel verbale di udienza, però, non si dà atto della presenza in atti di tale documentazione.

Né la difesa, al momento della redazione di detto verbale, risulta avere rilevato, dandone atto nel medesimo verbale, la presenza di atti non contemplati ai fini della decisione tra cui la suddetta documentazione, che non è dato evincere se e quando è stata depositata (non recando sulla copia prodotta - avuto riguardo alla dichiarazione manoscritta del parroco - una data certa di deposito).

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 1'8 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l'ette/sentire le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (concedendo la detenzione domiciliare generica richiesta in via subordinata), rilevando l'assenza di «traccia in atti di una attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante». 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione in particolare come travisamento degli atti. Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'assenza di traccia in atti di un'attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante, senza tenere, quindi, conto della documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato presso una parrocchia di Acerra, che era stata depositata in atti e che viene allegata al ricorso. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Invero, il ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato, che era stata depositata documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato, che allega al ricorso. Nel verbale di udienza, però, non si dà atto della presenza in atti di tale documentazione. Né la difesa, al momento della redazione di detto verbale, risulta avere rilevato, dandone atto nel medesimo verbale, la presenza di atti non contemplati ai fini della decisione tra cui la suddetta documentazione, che non è dato evincere se e quando è stata depositata (non recando sulla copia prodotta - avuto riguardo alla dichiarazione manoscritta del parroco - una data certa di deposito). 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 settem