CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32808/22 Rilevato che con sentenza in data 5 aprile 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 1° dicembre 2020 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per due violazioni dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 relative alle dichiarazioni dei redditi del 2015 e del 2016; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata configurazione della forza maggiore e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche; Rilevato che con la memoria difensiva ha ribadito le ragioni già esposte in ricorso; Ritenuto che il primo motivo sia generico, fattuale e miri a un'inammissibile rivalutazione della prova: la Corte territoriale, premesso che la crisi di liquidità non integra di per sé la forza maggiore dell'art. 45 cod. pen., ha osservato che il Boffelli non aveva versato VIVA degli anni 2014 e 2015, che aveva continuato a operare fino al 2018, nonostante il commercialista avesse riferito che la crisi risaliva al 2008, che l'inadempimento era stato la conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale di finanziare la prosecuzione dell'attività d'impresa con VIVA evasa, che la crisi di liquidità non era stata improvvisa; Ritenuto che il diniego delle generiche sia stato congruamente motivato con riferimento alla gravità della condotta, alla precedente condanna per reato della stessa specie, alla scelta tardiva della rateazione, attivata solo dopo l'emissione della comunicazione di irregolarità relativa alla seconda delle annualità considerate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]