CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 17277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 15/01/2026 della Corte d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento oggetto di impugnazione;letta la memoria e le conclusioni depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15/01/2026 la Corte di appello di Firenze ha revocato lasentenza emessa il 21/11/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (definitiva in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in accoglimento della domanda di rescissione del giudicato presentata daAndreica [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 dimulta per il delitto alla stessa ascritto in rubrica (rapina aggravata e lesioni). [OSCURATO:PERSONA] appello ha richiamato l’istanza di rescissione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha osservatoche il giudizio si era svolto nell’assenza della imputata, assistita da difensore di ufficioa seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia Avv. D’Amico intervenuta indata 06/12/2017. La Corte di appello ha osservato che l’imputata, detenuta presso ilcarcere di Rebibbia dal 08/07/2015 al 14/09/2015 aveva ivi ricevuto personalmentel’avviso ex art. 415 cod. proc. pen., ma non il decreto che dispone il giudizio, attesoche nonostante la propria elezione di domicilio al momento della scarcerazione (e lanomina quale difensore di fiducia per il procedimento pendente dinnanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell’ Avv. D’Amico) la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata rinvenuta presso ildomicilio eletto e le notifiche erano state effettuate presso il difensore di fiducia aisensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.La Corte di appello ha, inoltre, osservato che in fase antecedente alla aperturadel dibattimento l’Avv. D’Amico aveva formalmente rinunciato al mandato, senza nullariferire sia quanto alla rintracciabilità della sua assistita che quanto alla comunicazionealla stessa della rinuncia al mandato e che nel caso di specie era mancata una provadella effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte della imputata,conclusione delle indagini preliminari, non potendosi tale conoscenza desumere dalconferimento del mandato fiduciario, poi rescisso, prima della apertura deldibattimento, in presenza di notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a causadella assenza della ricorrente dal domicilio eletto. Veniva conseguentemente dispostala scarcerazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazionel’Avvocato generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo motivi che siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 629-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto la sceltavolontaria della ricorrente di non partecipare al processo, ovvero la negligenza dellastessa nel non mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato, tra l’altro nonavendo comunicato la sopravvenuta inidoneità e il mutamento del domicilio eletto,nonché vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria nel non aver valutatouna serie di circostanze sintomatiche della piena conoscenza del processo ed ostativealla rescissione, con particolare riferimento: - alla elezione di domicilio per questoprocedimento al momento della uscita dal carcere; - alla presenza di contestualenomina di difensore di fiducia proprio per questo procedimento; - alla notificapositivamente effettuata presso il domicilio eletto per compiuta giacenza del decreto dicitazione a giudizio (in assenza di comunicazione di mutamento del domicilio eletto); -alla nomina di difensore di fiducia che ha presenziato al processo ed ha rinunciato almandato solo a seguito della celebrazione della prima udienza, senza nulla eccepiresul punto. È stato, quindi, richiamato, sulla base degli orientamenti di legittimità, lostretto legame tra 629-bis e 420–bis del codice di rito sottolineando la lettura parzialee incompleta che di tali interpretazioni ermeneutiche aveva dato la Corte di appello,che di fatto aveva omesso di riscontrare la volontaria sottrazione della ricorrente alprocedimento penale, in presenza di una nomina di difensore di fiducia protrattasi peroltre tre anni, in assenza di qualsiasi prova da parte dello stesso quanto alla effettivainterruzione di qualunque rapporto con la propria assistita, con affermazioni concretequanto meno verificabili, in presenza di un difensore di fiducia che chiedeva undifferimento di udienza senza nulla osservare e solo in seguito rinunciava al mandato.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale hachiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile e successiveconclusioni in senso conforme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Si deve premettere che le circostanze sulla base delle quali è statapronunciata l’ordinanza impugnata sono incontestate. [OSCURATO:PERSONA] avevaeletto domicilio e congiuntamente nominato il difensore di fiducia per il procedimentoin corso davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver regolarmente ricevuto a manil’avviso di conclusioni indagini ex art. 415- bis cod. pen.; - il decreto di citazione agiudizio era stato notificato per compiuta giacenza presso il domicilio eletto, mairevocato, e solo successivamente presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161,comma 4, cod. proc. pen.; il difensore di fiducia era rimasto tale per oltre tre anni, allaprima udienza di comparizione nulla aveva eccepito quanto alla regolare notificadell’atto di vocatio in ius e solo in seguito aveva rinunciato al mandato, null’altroallegando quanto al rapporto fiduciario e difensivo intercorso con l’[OSCURATO:PERSONA].3. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello non abbiafatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte al fine di ritenerericorrenti i presupposti per la rescissione del giudicato per come richiesta dallaAndreica. Si è difatti costantemente chiarito che la nomina di difensore fiduciario, inassenza di qualsiasi considerazione e rilievo formale da parte dello stesso nel corsodel procedimento e del giudizio (come nel caso di specie) quanto al rapporto fiduciarioè da ritenersi chiaro sintomo della effettiva conoscenza del processo che legittima ilprocesso in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv.282813-01). Néla intervenuta rinuncia al mandato rappresenta di per sé, in mancanza di specificheallegazioni da parte del difensore, un dato che può condurre alla rescissione, attesoche è proprio la natura fiduciaria del rapporto a deporre decisamente in sensocontrario, per una piena conoscenza della pendenza del giudizio, salva la puntualeallegazione da parte del condannato di circostanze di fatto che consentano di ritenereche egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questanon sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv.284460-01). Ne consegue che, in tema di rescissione del giudicato, gravasull’imputato un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l’onere della prova,offra un principio di prova idoneo ad illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verificaprocessuale, utili a rendere credibile la affermazione relativa alla mancata conoscenzaincolpevole del processo (Sez. n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645-01). [OSCURATO:PERSONA] appello non ha correttamente applicato i principi ermeneutici appena richiamati edha ritenuto, senza alcun ulteriore approfondimento e verifica, al fine di ritenerel’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte della [OSCURATO:PERSONA], risolutiva unarinuncia al mandato intervenuta dopo tre anni in sede di giudizio, dato che, inapplicazione delle coordinate valutative appena richiamate, non può apparirerisolutivo. Sul punto è bene considerare che in tema di processo in assenza,l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della Conv. EDU, e esclusa in tuttii casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale qualil'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o lasottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza delprocedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere icontatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2 n. 34041 del20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01), sicché ricade in capo all’interessato,consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico (come nel caso dispecie), un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullostato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive aquella investigativa. In conclusione, la giurisprudenza ha anche chiarito che “nel solcodelle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric… si deve ricordare che chi allega, ovverocolui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo delprocedimento penale a suo carico, nonostante avesse un difensore di fiducia… devespiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e ilvenir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale oneredi allegazione - va chiarito - e diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domiciliosia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non acaso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individuatra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa.L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica” (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022,Piunti, Rv. 283019-01).4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovogiudizio. La Corte di appello, nell’ambito della propria piena discrezionalità, dovràformulare un completo ed analitico giudizio quanto alla effettiva possibilità di giungeread una rescissione per come evocata dalla difesa in applicazione delle coordinateermeneutiche richiamate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Firenze.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]