CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 24/4/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria direplica trasmessa nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 24.4.2025, il Tribunale di Bologna haprovveduto su un appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Modena di sostituzione della misura cautelaredella custodia in carcere con gli arresti domiciliari e di contestuale autorizzazionea svolgere attività lavorativa, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],imputato, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA],commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale premette di essersi già occupato dell'ordinanza genetica a seguitodi richiesta di riesame degli allora indagati, che era stata rigettata conprovvedimento divenuto irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione e a cui, di conseguenza, rinvia in punto di gravità indiziariae di esigenze cautelari.Il G.i.p. – continua il Tribunale – ha accolto la richiesta di sostituzione dellamisura, ritenendo che una serie di elementi consentissero di formulare un giudiziodi adeguatezza e di idoneità della misura degli arresti domiciliari, e cioè: il lassotemporale di undici mesi trascorso in carcere; l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA]; il suoregolare inserimento in un contesto familiare e lavorativo; l'attivazione di unacondotta risarcitoria nei confronti dei familiari della vittima; la possibilità diesecuzione della misura in ambito domestico.Il Tribunale, dal canto suo, giudica fondato l'appello, osservando che: ildecorso del tempo, da solo, non è idoneo a superare la doppia presunzione legale,rimarcando peraltro che il cosiddetto “tempo silente” deve essere riferito a spazitemporali rilevanti intercorsi tra la commissione del fatto e l'applicazione dellamisura; la formale incensuratezza dell'imputato non è fattore che incida sulgiudizio cautelare, essendo emerso che all'omicidio faceva da sfondo un'attività dispaccio di sostanze stupefacenti e che, pertanto, il fatto non può essere degradatoa un estemporaneo incidente di percorso, bensì mette in luce una personalitàpreoccupante, anche per le sue modalità, in quanto commesso con accanimentonei confronti della persona offesa, colpita dapprima con coltellate e poi con bastonee calci; il contesto familiare, definito regolare, non ha impedito a [OSCURATO:PERSONA] didedicarsi precedentemente al narcotraffico; il generico risarcimento offerto aifamiliari della vittima, senza nemmeno l'indicazione di un importo, non puòconsiderarsi indicativo di una presa di coscienza del disvalore del fatto;l'esecuzione della misura presso l'abitazione di un fratello dell'imputato è inidonea,perché si trova a pochi metri sia dalla casa del coimputato anch'egli ristretto agliarresti domiciliari, sia dal luogo del commesso reato, dovendosi tenere conto chei due fratelli avevano intrapreso sul territorio un'attività di spaccio di cocaina.Peraltro, nell'ordinanza del G.i.p. non si dimostra lo stato di assoluta indigenzarichiesto dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., né si spiega perché non si possaapplicare a [OSCURATO:PERSONA] il braccialetto elettronico.Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non siano stati dedotti elementi ingrado di superare la cosiddetta doppia presunzione relativa di adeguatezza dellacustodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto,l'ordinanza del G.i.p. debba essere riformata con il ripristino della misuraoriginaria.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità dellamotivazione e travisamento della prova.Il ricorso lamenta, in particolare, un evidente travisamento delle circostanzedel fatto emerse nelle indagini.[OSCURATO:PERSONA], sin dai primi momenti successivi all’omicidio, ha mostrato unluogo del delitto, tanto che è stato lui stesso a contattare il fratello coimputato cheera scappato, convincendolo a tornare sul posto. Anche in sede di convalidadell'arresto, egli ha fornito la propria versione dei fatti, confermata dall'incidenteprobatorio medico-legale, e si è poi sottoposto a interrogatorio pure di fronte alpubblico ministero.La motivazione del Tribunale di Bologna sulle esigenze cautelari ha inveceignorato queste risultanze istruttorie e, pertanto, risulta illogica.In primo luogo, il tempo trascorso non è stato considerato in relazione al fattoche [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e che in un anno quasi di custodia cautelare non hatenuto alcun comportamento censurabile.Anche la ritenuta inadeguatezza della offerta risarcitoria non ha tenuto contoche, non potendo l’imputato svolgere attività lavorativa, non avrebbe potuto faredi più e che, comunque, non è pervenuta alcuna dichiarazione di rifiuto dei familiaridella persona offesa.Si tratta di elementi concreti di impegno e di presa di coscienza,indiscutibilmente nuovi.Anche il regolare contesto familiare in cui è inserito [OSCURATO:PERSONA] è rilevante, inquanto il fratello presso cui domicilia ha ottenuto la cittadinanza italiana, nonannovera precedenti e ha una stabile occupazione lavorativa.Il Tribunale, inoltre, fa riferimento alle motivazioni dell'omicidio connesse altraffico di droga, ma in realtà è stato provato che il ricorrente non avesse alcuncontatto con la vittima, la quale si era recata presso la casa dei [OSCURATO:PERSONA] con fareaggressivo e minaccioso; né risulta accertato che la causale dell'omicidio fosse undebito di droga.Anche il riferimento alle modalità del fatto e alla spietatezza delcomportamento dell'imputato si basa su circostanze fattuali non vere, in quantodagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia inferto un'unica coltellata alla vittima, comeemerso nell'incidente probatorio, e che dopo tale colpo si sia allontanato dallapersona offesa senza infierire su di essa.Infine, non è esatto che l'offerta risarcitoria non indicasse alcun importo,perché il datore di lavoro si è dichiarato disposto ad assumere [OSCURATO:PERSONA] secondo ilcontratto collettivo di categoria e, dunque, la indicazione del quinto dello stipendionon è generica.3. Con requisitoria scritta del 2.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, le cui censure non delineano alcun travisamento,limitandosi ad una critica della valutazione del Tribunale senza, tuttavia,individuare errori in diritto o vizi della motivazione tutelabili in sede di legittimità.4. Il difensore ha trasmesso memoria di replica, con la quale deduce –producendo la relativa sentenza –: a) che il G.U.P. presso il Tribunale di Modenaall’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso la sentenza nr. 469/25 Reg. Sent.,poi depositata il successivo 23.10.2025, con la quale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo d’imputazione 3) - reato p. e p. di cuiagli artt. 110 c.p., 81 cpv., 73 comma I del D.P.R. n. 309/1990 e comunque fuoridalle ipotesi previste dall’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 - perché il fatto non sussiste;b) che il pubblico ministero non ha proposto appello avverso la suindicatasentenza; c) che, pertanto, è stata definitivamente esclusa la penale responsabilitàdegli imputati in ordine al reato p. e p. di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv., 73 commaI del D.P.R. n. 309/1990; d) che, in conseguenza, ogni valutazione di pericolositàsociale e di personalità “criminalmente orientata” fondata su condotte di spacciorisulta priva di base fattuale, oltre che logicamente incompatibile conl’accertamento giudiziale definitivo intervenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Avendo l’ordinanza del G.i.p. riconosciuto come tuttora sussistenti leesigenze cautelari in ordine ad un reato di omicidio, occorreva verificare, ai sensidell’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., se in relazione al casoconcreto tali esigenze potessero essere soddisfatte con misure diverse dallacustodia in carcere, che era stata originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA].In tema di misure cautelari personali, infatti, la doppia presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere,valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazioneanche ove sia richiesta la sostituzione della misura: la clausola di esclusioneprevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per talireati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez.3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835 - 01).Ciò posto, la motivazione, al riguardo, dei giudici del riesame è da ritenersidel tutto adeguata, con la sola premessa che la problematica del c.d. tempo silenteè inconferente, perché riguarda il caso di chi tra la commissione del reato e ilprovvedimento in materia cautelare sia rimasto libero, tale non essendo lasituazione di [OSCURATO:PERSONA] che, tra l’applicazione della custodia in carcere e lasostituzione della misura, non ha delinquito, appunto perché si trovava in carcere.Viene in questione, piuttosto, la rilevanza del decorso del tempo in quantotale, che da solo tuttavia, per giurisprudenza costante, non basta a far veniremeno la presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen. e comunque l’attualità delpericolo di reiterazione (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02),dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine almutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.3, n. 43113 del 15/9/2015, K. e altro, Rv. 265652 – 01; Sez. 2, n. 15 del9/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01) in quanto il decorso deltempo possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementicircostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.(Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01).2. In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata escludeappropriatamente la rilevanza degli ulteriori elementi che il G.i.p. avevavalorizzato per fondare il suo giudizio di idoneità di una misura meno afflittiva dellacustodia in carcere a fare fronte alle esigenze cautelari.In primo luogo, la pregressa incensuratezza, ai fini della valutazione in ordinealla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta dellamisura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, ha valenza di merapresunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superatavalorizzando – come fanno ragionevolmente i giudici del riesame – l'intensità delpericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concretotenuta (Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956 – 01; Sez. 2, n.4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679 – 01).In secondo luogo, l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel proprio contesto familiare èelemento nient’affatto rassicurante sotto il profilo cautelare, tenuto conto chel’omicidio, secondo l’ipotesi accusatoria, è stato commesso in concorso con unodei fratelli: e tale profilo rileva al netto della concreta sussistenza della condottadi spaccio per la quale è intervenuta l’assoluzione del ricorrente.In terzo luogo, nemmeno la disponibilità di un lavoro può essere considerataquale sopravvenienza suscettibile di comportare un’attenuazione del giudizio dipericolosità del ricorrente, in quanto al contrario, nel caso concreto, l’attivitàlavorativa indicata nell’istanza determinerebbe il quotidiano contatto del ricorrentecon il fratello coimputato (che lavora nello stesso cantiere), con il quale AbderrazakChaabi ha commesso il fatto.Da ultimo, anche l’offerta di risarcimento costituisce, allo stato, unacircostanza nient’affatto significativa di un eventuale mutamento dellacomplessiva situazione inerente ai presupposti della cautela, giacché, quali che nesiano i motivi sottostanti, essa è indeterminata o quantomeno esigua e,comunque, non è stata accettata dai familiari della persona offesa.Il Tribunale, dunque, ha bene spiegato perché nessuno di questi elementi,singolarmente considerati, riveste rilevanza nella valutazione cautelare, sicchétanto meno essi acquisiscono tale significato se valutati globalmente.L’inidoneità della cautela domiciliare è stata affermata sulla base dell’espressaindicazione delle specifiche ragioni dell’inadeguatezza di ogni affidamentofiduciario e, quindi, di misure diverse da quella inframuraria a contenere leesigenze di prevenzione.3. Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesamecon censure che riguardano essenzialmente la ricostruzione dei fatti o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice dimerito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio.A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera ilprincipio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabiliesclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza edi logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenutodella decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez.1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Invece, le doglianze articolate nel ricorso, rimanendo essenzialmentecircoscritte al profilo delle circostanze fattuali della vicenda e del loroapprezzamento di merito, non si confrontano realmente con il provvedimentoimpugnato e, dunque, non sono idonee a incidere sui requisiti di logicità dellacongrua motivazione del Tribunale del riesame quando espone le ragioni dipersistenza delle originarie esigenze cautelari.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsicomplessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Ai sensi dell’art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen., deve disporsi,altresì, la trasmissione al pubblico ministero, a cura della cancelleria, dell’estrattodel presente provvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]