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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24788/2026

Testo disponibile della fonte

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a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –e controComune di Castellammare di Stabia-intimato -avverso la sentenza n. 6872/2019 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 16 settembre 2019.Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento, peromesso versamento dell’I.M.U. per l’anno 2012, recante l’importo di euro103.675,00 chiedendo l’annullamento per intervenuta prescrizione.In primo grado il ricorso è stato respinto sul rilievo che la prescrizionedel tributo è quinquennale e che, pertanto, trattandosi di accertamentoIMU relativo all’anno 2012, portato alla notifica il 20 dicembre 2017, invirtù del principio di postalizzazione, tale termine è stato rispettato.2.

La decisione è stata impugnata e l’appello è stato respinto.Il giudice di merito ha confermato la decisione con diversa motivazioneaffermando che il Comune ha esercitato legittimamente il proprio potere diimposizione fiscale non essendo incorso nella decadenza posto che iltermine per la notifica dell’accertamento per omesso, parziale o tardivoversamento per i tributi locali con sanzioni ed interessi è fissato al 31dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferiscel’imposizione.Si è concluso che nel caso di specie, l’avviso di accertamento eratempestivo perché notificato il 20 dicembre 2017 e quindi entro il 31dicembre 2017 del quinto anno successivo.3.

Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente conricorso affidato a 3 motivi; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

IlComune di Castellammare di Stabia è rimasto intimato.È stata depositata memoria illustrativa.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,e all’art. 112 c.p.c., la società ricorrente denuncia la nullità della sentenzaNumero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione diprescrizione sollevata.2.

Con la seconda doglianza si censura, in subordine, la decisione perviolazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948,n. 4, c.c., per non avere rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale.3.

Con la terza censura si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo costituito dalla intervenuta prescrizione del tributo locale alla datadel 31 dicembre 2017, essendo stato ricevuto l’avviso impugnato in data26 febbraio 2018.4.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.Secondo l'insegnamento di questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass., n.20718 del 2018, Rv. 650016 - 01).E tale è l'ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da partedei giudici del gravame, nel merito, dei motivi di appello, rappresenta unincedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente,l'infondatezza delle doglianze poste a base della impugnazione stessa.È opportuno, inoltre, alla luce del contenuto delle censure, distinguereil concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia delleEntrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.

Iltermine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cuil'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, allaNumero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.

Laprescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto dicredito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attivitàdi accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c.che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine diprescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto puòessere fatto valere.

Per quanto più specificamente attiene ai tributi locali,con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con icommi 161 e 163 dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per isuddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'eserciziodell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto diriscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire da Cass., n. 4283 del2010, Rv. 611888 - 01, ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodichecollegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il terminebreve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenzaper la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento ela contestazione o irrogazione delle relative sanzioni viene indicato nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Per quantoriguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruoloincorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato alcontribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello incui l'accertamento è divenuto definitivo (Cass., n. 21810 del 2022).Errato è quindi il richiamo operato dalla ricorrente all’istituto dellaprescrizione e al principio per il quale, in tale materia, rileva il momento incui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario.

Invero comeaffermato da Cass., Sez. 5, n. 30227 del 2025, e ribadito da Cass., Sez. 5,n. 10239 del 2026, una cosa è il termine fissato dal legislatore,espressamente indicato, nella norma sopra riportata, come decadenziale,Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026per la notifica dell'avviso di accertamento; altro è la soggezione delcredito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sua liquidazione, altermine di prescrizione (in questo senso, oltre a Cass., Sez.

U, n. 40543del 2021, cit., già Cass., Sez. 6-5, n. 9749 del 2018, Rv. 647734 - 01).Nella specie si discorre del termine entro il quale l’Amministrazione èlegittimata ad accertare la debenza del tributo dovuto dal contribuente.Pertanto nessuna violazione è stata commessa dal giudice di meritoche ha correttamente applicato il principio secondo cui in materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questasull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, didecadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né lapeculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputatoalla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine didecadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza ladata nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini dellanotifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenzadello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez.

U, n. 40543 del 2021).In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro5.880,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –e controComune di Castellammare di Stabia-intimato -avverso la sentenza n. 6872/2019 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 16 settembre 2019.Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento, peromesso versamento dell’I.M.U. per l’anno 2012, recante l’importo di euro103.675,00 chiedendo l’annullamento per intervenuta prescrizione.In primo grado il ricorso è stato respinto sul rilievo che la prescrizionedel tributo è quinquennale e che, pertanto, trattandosi di accertamentoIMU relativo all’anno 2012, portato alla notifica il 20 dicembre 2017, invirtù del principio di postalizzazione, tale termine è stato rispettato.2. La decisione è stata impugnata e l’appello è stato respinto.Il giudice di merito ha confermato la decisione con diversa motivazioneaffermando che il Comune ha esercitato legittimamente il proprio potere diimposizione fiscale non essendo incorso nella decadenza posto che iltermine per la notifica dell’accertamento per omesso, parziale o tardivoversamento per i tributi locali con sanzioni ed interessi è fissato al 31dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferiscel’imposizione.Si è concluso che nel caso di specie, l’avviso di accertamento eratempestivo perché notificato il 20 dicembre 2017 e quindi entro il 31dicembre 2017 del quinto anno successivo.3. Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente conricorso affidato a 3 motivi; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. IlComune di Castellammare di Stabia è rimasto intimato.È stata depositata memoria illustrativa.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,e all’art. 112 c.p.c., la società ricorrente denuncia la nullità della sentenzaNumero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione diprescrizione sollevata.2. Con la seconda doglianza si censura, in subordine, la decisione perviolazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948,n. 4, c.c., per non avere rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale.3. Con la terza censura si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo costituito dalla intervenuta prescrizione del tributo locale alla datadel 31 dicembre 2017, essendo stato ricevuto l’avviso impugnato in data26 febbraio 2018.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.Secondo l'insegnamento di questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass., n.20718 del 2018, Rv. 650016 - 01).E tale è l'ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da partedei giudici del gravame, nel merito, dei motivi di appello, rappresenta unincedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente,l'infondatezza delle doglianze poste a base della impugnazione stessa.È opportuno, inoltre, alla luce del contenuto delle censure, distinguereil concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia delleEntrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Iltermine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cuil'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, allaNumero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse. Laprescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto dicredito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attivitàdi accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c.che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine diprescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto puòessere fatto valere. Per quanto più specificamente attiene ai tributi locali,con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con icommi 161 e 163 dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per isuddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'eserciziodell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto diriscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire da Cass., n. 4283 del2010, Rv. 611888 - 01, ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodichecollegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il terminebreve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenzaper la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento ela contestazione o irrogazione delle relative sanzioni viene indicato nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quantoriguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruoloincorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato alcontribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello incui l'accertamento è divenuto definitivo (Cass., n. 21810 del 2022).Errato è quindi il richiamo operato dalla ricorrente all’istituto dellaprescrizione e al principio per il quale, in tale materia, rileva il momento incui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario. Invero comeaffermato da Cass., Sez. 5, n. 30227 del 2025, e ribadito da Cass., Sez. 5,n. 10239 del 2026, una cosa è il termine fissato dal legislatore,espressamente indicato, nella norma sopra riportata, come decadenziale,Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026per la notifica dell'avviso di accertamento; altro è la soggezione delcredito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sua liquidazione, altermine di prescrizione (in questo senso, oltre a Cass., Sez. U, n. 40543del 2021, cit., già Cass., Sez. 6-5, n. 9749 del 2018, Rv. 647734 - 01).Nella specie si discorre del termine entro il quale l’Amministrazione èlegittimata ad accertare la debenza del tributo dovuto dal contribuente.Pertanto nessuna violazione è stata commessa dal giudice di meritoche ha correttamente applicato il principio secondo cui in materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questasull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, didecadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né lapeculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputatoalla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine didecadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza ladata nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini dellanotifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenzadello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543 del 2021).In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 11676/2020Numero sezionale 5185/2026Numero di raccolta generale 24788/2026Data pubblicazione 26/08/2026Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro5.880,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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