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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 29706/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29024/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa da se medesima; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 984/2021 depositata il04/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4.9.2020, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento di opposizione ex art.170 DPR 115/2002, introdotto innanzi al Tribunale di Salerno con ricorso depositato il 25.6.2014 e definito con ordinanza emessa in data 25.3.2015, per una durata di mesi nove.

La decisione era stata impugnata per cassazione con ricorso del 21.9.2015, definito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per una durata complessiva di anni 3, mesi 6 e giorni 20 giorni.

Il giudizio, riassunto il 6.5.2019 e definito il 4.12.2019, aveva avuto una durata di settemesi mentre la fase di esecuzione, iniziata il 27.7.2020 era ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ex art. 2.

L. 89/2001.

La Corte d’appello di Salerno, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, ritenne che la ragionevole durata del giudizio di merito, svoltosi in unico grado, fosse pari a tre anni, non trovando applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016, che si riferiva alla durata dei procedimenti Pinto su Pinto; poiché era stato proposto ricorso per cassazione e giudizio di rinvio, il termine ragionevole di ragionevole durata doveva calcolarsi in sei anni per l’intero giudizio, che, nella specie non era stato superato.

Quanto al processo esecutivo, la Corte di merito affermò che esso aveva una sua autonomia strutturale se iniziato entro sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione mentre, nel caso di specie, il procedimento era stato definito il 4.12.2019 ed il procedimento esecutivo era iniziato il 27.7.2020, sicchè andava considerato separatamente rispetto al giudizio di cognizione; non dovendosi calcolare il tempo impiegato per il deposito del decreto, anche il procedimento esecutivo non aveva superato la ragionevole durata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno sulla base due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, la part e ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è così rubricato “error in iudicando – violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. – errore nel considerare come durata ragionevole autonoma sia il procedimento di rinvio sia quello esecutivo – violazione dei principi di cui alle Sentenze della Corte Suprema di Cassazione n. 15003/2011, SS.UU. nn. 9142/2016, n . 6312/2014 – errata applicazione degli artt.2, comma 2 bis della L. n.89/2001 e dell’art.6 della CEDU – errata individuazione della autonoma durata ragionevole triennale del procedimento di merito e annuale di quello di esecuzione – errata applicazione dei Principi di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 9142/2016 in riferimento alla mancata considerazione del termine dilatorio per le PP.AA. di cui all’art.14 D.L. 669/1966 per l’inizio del procedimento di esecuzione – violazione dei Principi di cui agli artt. 6 CEDU e 111 Cost e alla Sentenza delle SS.UU. n.19883/2019 – interpretazione delle norme processuali convenzionalmente orientata – assoluta confusione concettuale del Decreto impugnato sul punto priva di qualsiasi ordine logico”.

Il secondo motivo è così rubricato “error in iudicando – violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. – errore nell’individuazione del procedimento presupposto quale ordinario invece codificato sommario ed in un unico grado di merito – violazione degli artt. 170 T.U. n.115/2002 e art.15 del D. Lgs n.150/2011 – violazione dei Principi di cui alle Decisioni della Corte Costituzionale (Sent. n. 36/2016) e di codesta Corte Suprema di Cassazione (n. 8283/2012, N.3376/2012, e N.18839/2015 – interpretazione delle norme processuali convenzionalmente e costituzionalmente orientata agli artt. 6 CEDU, 3,24 e 111Cost.– errata applicazione degli artt.2, comma 2 bis L.89/2001 e 6 CEDU – inapplicabilità dell’art.2, comma 2 ter L.89/2001 ai procedimenti non ordinari definiti in meno di due gradi di merito ed uno di legittimità – fantasiosa individuazione della durata ragionevole sessennale al procedimento con unico grado di merito – assoluta confusione logico - giuridica del d ecreto impugnato” I motivi, benchè esposti in modo prolissoed a tratti sovrabbondante, colgono gli errori di diritto compiuti dalla Corte d’appello di Salerno.

Essi sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

La ricorrente contesta la decisione della Corte di merito per aver ritenuto che il giudizio presupposto si sia sviluppato in due gradi, primo grado e cassazione, oltre al giudizio di rinvio e, conseguentemente per aver calcolato in sei anni il termine di ragionevole durata.

Inoltre, è contestata l’affermazione secondo cui il procedimento esecutivo andasse calcolato separatamente in quanto iniziato dopo oltre sei mesi dalla definizione del processo di cognizione.

Entrambe le affermazioni della Corte di merito sono errate in diritto.

Il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’impugnazione ex art.170 DPR 115/2002, disciplinata dall’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011; si trattava di procedimento in unico grado di merito, impugnabile per cassazione.

Il giudizio di cassazione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello non è un ulteriore grado di giudizio, sicchè non trova applicazione la norma di chiusura di cui all’art.2 ter della L. 89/2001, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Appare chiaro il collegamento tra l'art. 2, comma 2-bis, ed il successivo comma 2-ter: l a prima disposizione contiene la ragionevole durata del processo entro tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità, per un totale di sei anni.

La seconda norma, riferendosi proprio a quest'ultimo arco temporale, permette di compensare le violazioni determinatesi in una fase con l'eventuale recupero goduto in un'altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni.

Èaltrettanto chiaro che il comma 1-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (Cassazione civile sez.

II, 30/10/2019, n.27782; Cass.n. 23745/14).

Ne consegue che il termine di ragionevole durata era pari a tre anni per il giudizio ex art.170 DPR 115/2002 e di un anno innanzi alla Corte di Cassazione.

La durata ragionevole delgiudizio di rinvio va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (Cassazione civile sez.

II, 05/09/2019, n.22299; Cassazione civile sez.

I, 15/04/2011, n.8769 In base poi ai principi enunciati daCass.

Sez.

Unite n. 19883 del 2019(e da Corte EDU 14 settembre 2017, Bozza c.

Italia), ai fini dell'equa riparazione ai sensi dellaL. n.89/2001, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato - debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso.

Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui allaL. n.89/2001è sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò anch'esso considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

A norma dell'art. 5 sexies, commi 5 e 7 della Legge n.89 del 2001, l'amministrazione effettua il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione entro il termine dilatorio di sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti, e prima che sia decorso tale termine i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

Come chiarito nella sentenza dellaCorte costituzionale n.135 del 2018, il termine di sei mesi, di cui al citato comma 5 dell'art. 5- sexies, considerato il “chiaro carattere di specialità del regime di riscossione dei crediti ex lege n. 89 del 2001”, non va ad “aggiungersi” al termine di 120 giorni previsto in via generale, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione dello Stato, dall'art.14 D.L. n.669 del 1996.

Nel computo della durata del processo di cognizione e di ottemperanza, da valutare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzoex art. 2 L. n. 89/2001, non deve comunque considerarsi come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del giudizio di ottemperanza.

Si tratta, infatti, di un eventuale autonomo pregiudizio, che riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole, estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dallalegge Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo, appunto, per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole.

Il lasso di tempo intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento di ottemperanza non rileva, perciò, ai fini della ragionevole durata del processo, in quanto, come già detto, il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dallaLegge n. 89/2001è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione (Cass. n. 4749/2024).

Consegue l'accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che, in diversa composizione, si uniformerà ai seguenti principi di diritto: “L’art.2, comma 1- ter della Legge n. 89 del 2001 costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado”.

“Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi dellaLegge n.89 del 2001, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5 sexies della L. 89/2001, e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione “ Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Salern

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29024/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa da se medesima; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 984/2021 depositata il04/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4.9.2020, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento di opposizione ex art.170 DPR 115/2002, introdotto innanzi al Tribunale di Salerno con ricorso depositato il 25.6.2014 e definito con ordinanza emessa in data 25.3.2015, per una durata di mesi nove. La decisione era stata impugnata per cassazione con ricorso del 21.9.2015, definito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per una durata complessiva di anni 3, mesi 6 e giorni 20 giorni. Il giudizio, riassunto il 6.5.2019 e definito il 4.12.2019, aveva avuto una durata di settemesi mentre la fase di esecuzione, iniziata il 27.7.2020 era ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ex art. 2. L. 89/2001. La Corte d’appello di Salerno, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, ritenne che la ragionevole durata del giudizio di merito, svoltosi in unico grado, fosse pari a tre anni, non trovando applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016, che si riferiva alla durata dei procedimenti Pinto su Pinto; poiché era stato proposto ricorso per cassazione e giudizio di rinvio, il termine ragionevole di ragionevole durata doveva calcolarsi in sei anni per l’intero giudizio, che, nella specie non era stato superato. Quanto al processo esecutivo, la Corte di merito affermò che esso aveva una sua autonomia strutturale se iniziato entro sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione mentre, nel caso di specie, il procedimento era stato definito il 4.12.2019 ed il procedimento esecutivo era iniziato il 27.7.2020, sicchè andava considerato separatamente rispetto al giudizio di cognizione; non dovendosi calcolare il tempo impiegato per il deposito del decreto, anche il procedimento esecutivo non aveva superato la ragionevole durata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno sulla base due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la part e ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è così rubricato “error in iudicando – violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. – errore nel considerare come durata ragionevole autonoma sia il procedimento di rinvio sia quello esecutivo – violazione dei principi di cui alle Sentenze della Corte Suprema di Cassazione n. 15003/2011, SS.UU. nn. 9142/2016, n . 6312/2014 – errata applicazione degli artt.2, comma 2 bis della L. n.89/2001 e dell’art.6 della CEDU – errata individuazione della autonoma durata ragionevole triennale del procedimento di merito e annuale di quello di esecuzione – errata applicazione dei Principi di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 9142/2016 in riferimento alla mancata considerazione del termine dilatorio per le PP.AA. di cui all’art.14 D.L. 669/1966 per l’inizio del procedimento di esecuzione – violazione dei Principi di cui agli artt. 6 CEDU e 111 Cost e alla Sentenza delle SS.UU. n.19883/2019 – interpretazione delle norme processuali convenzionalmente orientata – assoluta confusione concettuale del Decreto impugnato sul punto priva di qualsiasi ordine logico”. Il secondo motivo è così rubricato “error in iudicando – violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. – errore nell’individuazione del procedimento presupposto quale ordinario invece codificato sommario ed in un unico grado di merito – violazione degli artt. 170 T.U. n.115/2002 e art.15 del D. Lgs n.150/2011 – violazione dei Principi di cui alle Decisioni della Corte Costituzionale (Sent. n. 36/2016) e di codesta Corte Suprema di Cassazione (n. 8283/2012, N.3376/2012, e N.18839/2015 – interpretazione delle norme processuali convenzionalmente e costituzionalmente orientata agli artt. 6 CEDU, 3,24 e 111Cost.– errata applicazione degli artt.2, comma 2 bis L.89/2001 e 6 CEDU – inapplicabilità dell’art.2, comma 2 ter L.89/2001 ai procedimenti non ordinari definiti in meno di due gradi di merito ed uno di legittimità – fantasiosa individuazione della durata ragionevole sessennale al procedimento con unico grado di merito – assoluta confusione logico - giuridica del d ecreto impugnato” I motivi, benchè esposti in modo prolissoed a tratti sovrabbondante, colgono gli errori di diritto compiuti dalla Corte d’appello di Salerno. Essi sono fondati nei limiti di cui in motivazione. La ricorrente contesta la decisione della Corte di merito per aver ritenuto che il giudizio presupposto si sia sviluppato in due gradi, primo grado e cassazione, oltre al giudizio di rinvio e, conseguentemente per aver calcolato in sei anni il termine di ragionevole durata. Inoltre, è contestata l’affermazione secondo cui il procedimento esecutivo andasse calcolato separatamente in quanto iniziato dopo oltre sei mesi dalla definizione del processo di cognizione. Entrambe le affermazioni della Corte di merito sono errate in diritto. Il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’impugnazione ex art.170 DPR 115/2002, disciplinata dall’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011; si trattava di procedimento in unico grado di merito, impugnabile per cassazione. Il giudizio di cassazione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello non è un ulteriore grado di giudizio, sicchè non trova applicazione la norma di chiusura di cui all’art.2 ter della L. 89/2001, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Appare chiaro il collegamento tra l'art. 2, comma 2-bis, ed il successivo comma 2-ter: l a prima disposizione contiene la ragionevole durata del processo entro tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità, per un totale di sei anni. La seconda norma, riferendosi proprio a quest'ultimo arco temporale, permette di compensare le violazioni determinatesi in una fase con l'eventuale recupero goduto in un'altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni. Èaltrettanto chiaro che il comma 1-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, n.27782; Cass.n. 23745/14). Ne consegue che il termine di ragionevole durata era pari a tre anni per il giudizio ex art.170 DPR 115/2002 e di un anno innanzi alla Corte di Cassazione. La durata ragionevole delgiudizio di rinvio va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (Cassazione civile sez. II, 05/09/2019, n.22299; Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, n.8769 In base poi ai principi enunciati daCass. Sez. Unite n. 19883 del 2019(e da Corte EDU 14 settembre 2017, Bozza c. Italia), ai fini dell'equa riparazione ai sensi dellaL. n.89/2001, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato - debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso. Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui allaL. n.89/2001è sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò anch'esso considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. A norma dell'art. 5 sexies, commi 5 e 7 della Legge n.89 del 2001, l'amministrazione effettua il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione entro il termine dilatorio di sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti, e prima che sia decorso tale termine i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. Come chiarito nella sentenza dellaCorte costituzionale n.135 del 2018, il termine di sei mesi, di cui al citato comma 5 dell'art. 5- sexies, considerato il “chiaro carattere di specialità del regime di riscossione dei crediti ex lege n. 89 del 2001”, non va ad “aggiungersi” al termine di 120 giorni previsto in via generale, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione dello Stato, dall'art.14 D.L. n.669 del 1996. Nel computo della durata del processo di cognizione e di ottemperanza, da valutare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzoex art. 2 L. n. 89/2001, non deve comunque considerarsi come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del giudizio di ottemperanza. Si tratta, infatti, di un eventuale autonomo pregiudizio, che riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole, estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dallalegge Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo, appunto, per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole. Il lasso di tempo intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento di ottemperanza non rileva, perciò, ai fini della ragionevole durata del processo, in quanto, come già detto, il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dallaLegge n. 89/2001è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione (Cass. n. 4749/2024). Consegue l'accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che, in diversa composizione, si uniformerà ai seguenti principi di diritto: “L’art.2, comma 1- ter della Legge n. 89 del 2001 costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado”. “Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi dellaLegge n.89 del 2001, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5 sexies della L. 89/2001, e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione “ Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Salern
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